Trib. Viterbo, sentenza 20/06/2024, n. 679
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Testo completo
R.G. n. 2237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. D P ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2137/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 28.03.2024, promossa da:
. C.F. e P.IVA , con sede in Pomezia, via Email_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
V n. 41/b, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S B e L L e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Marco Enrico Bossi n. 35, studio dei difensori;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , nato a Canino (VT) il 02/09/1951, e CP_2 CodiceFiscale_1
, C.F. , nata a Cellere (VT) il 23/10/1956, entrambi Controparte_3 CodiceFiscale_2
residenti in Arlena di Castro, Strada del Piano n. 5, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fiorenzo
B e M P e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo – La Quercia, P.zza del
Santuario n. 28, studi dei difensori.
Convenuti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società introduceva il giudizio Parte_1 CP_1 di merito avente ad oggetto l'opposizione esecutiva proposta, nell'ambito della procedura
1
immobiliare n. 61/2022 pendente innanzi al Tribunale di Viterbo, da e CP_2 CP_3
avverso il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.
[...]
Premetteva la società attrice di aver pignorato l'immobile sito in Arlena di Castro (VT), via Strada del Piano n. 5, piano T, int.
1 - distinto al Catasto Fabbricati al foglio 7, particella 271, sub 3 e 6 - dopo che, con rogito del Notaio di Viterbo in data 20.05.2021, Rep. 8853 Persona_1
Racc. 5785, aveva donato alla coniuge la propria quota del suddetto CP_2 Controparte_3
immobile già costituito in fondo patrimoniale.
A fondamento dell'azione di merito deduceva che aveva errato il G.E. nel sospendere la procedura esecutiva con provvedimento del 06.08.2022, ritenendo, prima facie, che il credito azionato non fosse funzionalmente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari e dichiarando, pertanto, impignorabile il bene immobile conferito nel fondo patrimoniale. Infatti il credito era sorto nell'ambito dell'attività di impresa editoriale svolta da e doveva ritenersi diretto a CP_2
soddisfare le esigenze connesse al mantenimento ed allo sviluppo armonico della famiglia, i cui membri, peraltro, prestavano collaborazione in azienda, con conseguente pignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Per tale ragione chiedeva di accertare l'infondatezza dell'opposizione esecutiva, con conseguente revoca del provvedimento interinale del G.E., non avendo l'esecutato fornito prova che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari.
2. Si costituivano con comparsa di risposta e chiedendo di dichiarare CP_2 Controparte_3 la nullità del pignoramento o, in via gradata, la riduzione dell'efficacia alla sola metà dell'immobile oggetto di donazione. Segnatamente ribadivano tutti i motivi dell'opposizione esecutiva, evidenziando che il fondo patrimoniale era stato costituito nell'anno 2008 (rogito notarile del
12.05.2008) e che era stata curata l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio a fini dell'opponibilità.
Inoltre evidenziavano che l'immobile pignorato inizialmente era ricaduto nella comunione legale dei coniugi e che, in seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. D P ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2137/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 28.03.2024, promossa da:
. C.F. e P.IVA , con sede in Pomezia, via Email_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
V n. 41/b, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S B e L L e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Marco Enrico Bossi n. 35, studio dei difensori;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , nato a Canino (VT) il 02/09/1951, e CP_2 CodiceFiscale_1
, C.F. , nata a Cellere (VT) il 23/10/1956, entrambi Controparte_3 CodiceFiscale_2
residenti in Arlena di Castro, Strada del Piano n. 5, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fiorenzo
B e M P e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo – La Quercia, P.zza del
Santuario n. 28, studi dei difensori.
Convenuti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società introduceva il giudizio Parte_1 CP_1 di merito avente ad oggetto l'opposizione esecutiva proposta, nell'ambito della procedura
1
immobiliare n. 61/2022 pendente innanzi al Tribunale di Viterbo, da e CP_2 CP_3
avverso il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 2929 bis c.c.
[...]
Premetteva la società attrice di aver pignorato l'immobile sito in Arlena di Castro (VT), via Strada del Piano n. 5, piano T, int.
1 - distinto al Catasto Fabbricati al foglio 7, particella 271, sub 3 e 6 - dopo che, con rogito del Notaio di Viterbo in data 20.05.2021, Rep. 8853 Persona_1
Racc. 5785, aveva donato alla coniuge la propria quota del suddetto CP_2 Controparte_3
immobile già costituito in fondo patrimoniale.
A fondamento dell'azione di merito deduceva che aveva errato il G.E. nel sospendere la procedura esecutiva con provvedimento del 06.08.2022, ritenendo, prima facie, che il credito azionato non fosse funzionalmente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari e dichiarando, pertanto, impignorabile il bene immobile conferito nel fondo patrimoniale. Infatti il credito era sorto nell'ambito dell'attività di impresa editoriale svolta da e doveva ritenersi diretto a CP_2
soddisfare le esigenze connesse al mantenimento ed allo sviluppo armonico della famiglia, i cui membri, peraltro, prestavano collaborazione in azienda, con conseguente pignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Per tale ragione chiedeva di accertare l'infondatezza dell'opposizione esecutiva, con conseguente revoca del provvedimento interinale del G.E., non avendo l'esecutato fornito prova che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari.
2. Si costituivano con comparsa di risposta e chiedendo di dichiarare CP_2 Controparte_3 la nullità del pignoramento o, in via gradata, la riduzione dell'efficacia alla sola metà dell'immobile oggetto di donazione. Segnatamente ribadivano tutti i motivi dell'opposizione esecutiva, evidenziando che il fondo patrimoniale era stato costituito nell'anno 2008 (rogito notarile del
12.05.2008) e che era stata curata l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio a fini dell'opponibilità.
Inoltre evidenziavano che l'immobile pignorato inizialmente era ricaduto nella comunione legale dei coniugi e che, in seguito
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