Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2024, n. 482

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2024, n. 482
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 482
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

n. 528/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. G
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 528/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCA VIVIANI e dell'avv. MATTESINI FEDERICO ( ) Indirizzo Telematico, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Via Calamandrei, 54 52100 Arezzo presso il difensore avv. FRANCESCA VIVIANI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3 TOMMASO CRISTALLI e dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO ( ) Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._4 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._5 TOMMASO CRISTALLI e dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO ( ) Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._4 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, Parte_1
agisce nei confronti di e esponendo che ha CP_1 CP_2
intrattenuto un rapporto di lavoro, nella qualità di badante assistente a persona non autosufficiente, livello C SUPER, presso le strutture adibite ad assistenza per anziani, gestite dai coniugi e dall'1.8.2018 al 1.10.2020;
che ha CP_2 CP_1
percepito la propria retribuzione in parte dalla ed in parte dal singolo CP_1
degente che viveva all'interno della struttura;
che i contratti di lavoro erano formalmente stipulati tra il ricorrente e i singoli anziani ospiti delle case di riposo, ma di fatto erano i resistenti a impartire direttive, organizzare il lavoro e eseguire i pagamenti delle retribuzioni;
che un accesso della Guardia di Finanza
e dell'Ispettorato del Lavoro avrebbe accertato che i resistenti fossero i veri datori di lavoro, gestendo l'attività lavorativa della ricorrente e degli altri dipendenti.
Chiede, pertanto, di ricondurre il rapporto di lavoro ai datori di lavoro effettivi, ovvero e e di conseguenza chiede le differenze CP_1 CP_2
retributive maturate per la prestazione lavorativa svolta, riconosciuta la relativa qualifica e il relativo inquadramento professionale, pari ad € 22.791,35.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente, chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assumono, in particolare, che sono stati assunti con plurimi contratti lavorativi da più datori di lavoro che avevano scelto di soggiornare insieme ad altri conoscenti in età ormai avanzata, bisognosi di cure personali ed ausilio quotidiano per l'espletamento delle incombenze domestiche, in un contesto di
c.d. “cohousing”;
che
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