Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1483/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLETTA Parte_1 C.F._1
EMANUELE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO SARA Controparte_1 C.F._2
MARIA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale tra i IGg. e , ordinando all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Tirano (SO) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni
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“1) I IGg. e vengono autorizzati a vivere separati, con obbligo del Controparte_1 Parte_1
reciproco rispetto.
2) La figlia è affidata in via condivisa tra i genitori ed abiterà prevalentemente presso Persona_1
la madre, che ha già reperito un'abitazione in locazione.
Il padre avrà la facoltà di vederla quando vuole e tenerla con sé indicativamente a fine settimana alternati, oltre tre giorni nella settimana in cui non sta con il padre durante il week end e due giorni nella settimana in cui sta con il padre nel week end, compatibilmente con gli impegni e le eIGenze della figlia;
ferma restando la possibilità del padre di concordare direttamente con la ragazza altri momenti e modalità di frequentazione.
3)