Trib. Roma, sentenza 05/06/2024, n. 9695

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/06/2024, n. 9695
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 9695
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo

N.R.G. 8209/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. RI Manzi Giudice
Giudice relatoredott.ssa Enrica Ciocca
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 8209/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
FALLIMENTO DELLA CALCESTRUZZI CASALE S.R.L., partita IVA 02683360602, con sede legale in Cassino alla via Gaetano di Biasio n. 24, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Trobia, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Florangela Marano in Roma alla via Montello n. 20, giusto mandato
a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
contro
CASALE MAURIZIO, codice fiscale [...], nato a [...] il
26.2.1961, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Cortellesi e dall'Avv. Laura Pirolli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: 151110 - Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: "Voglia l'On. Tribunale adito accertato e rilevato che il sig. RI LE, benché si fosse verificata una causa di scioglimento della società sin dalla fine dell'esercizio 2012 e comunque almeno dalla fine dell'esercizio 2013, ha, in spregio del disposto degli artt. 2482 bis e ter cc nonché dell'art 2486 c.c., proseguito l'attività sociale ed accertato e rilevato, altresì, che


tale prosecuzione ha aggravato il dissesto societario il cui patrimonio netto è passato da € 9.196,00 (a fronte di un capitale sociale di € 80.000,00) nel 2012 ad un patrimonio netto di meno
€781.188,00 al momento della dichiarazione di fallimento, condannare il prefato LE, ai sensi del combinato disposto degli art 146 L.F e 2394 bis c.c. a risarcire al Fallimento ed ai creditori sociali la somma di € 771.992,00 (pari alla differenza tra il saldo passivo del patrimonio netto alla data di fallimento e quello al momento del verificarsi della causa di scioglimento cui sarebbe dovuta conseguire la cessazione della ordinaria attività di impresa) ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In subordine, accertatane sempre la responsabilità, voglia condannarlo, in forza delle norme su richiamate, al risarcimento conseguente ai singoli atti di mala gestio indicati nell'atto di citazione e poi nelle memorie ex art 183 VI comma c.p.c. e cosi: I) € 245.194,26 per le forniture in favore della AG Costruzioni S.r.l.s, società che non dava alcuna garanzia di solvibilità ed alla quale tali forniture non andavano effettuate o proseguite dopo che il primo assegno avuto in pagamento era rimasto insoluto;
II) € 38.008,91 per i mezzi aziendali ceduti alla New Boston a fronte di lavori manutentivi non realmente effettuati o comunque non di competenza della Fallita;
III) € 7.000,00 per canoni non pagati e per differenze di canoni relativi al fitto d'azienda alla "La Calcetruzzi Srl";
IV) € 4.923,00 relativi all'ordinanza ingiunzione n.346/2019 dell'Ispettorato Territoriale di SI (depositata in atti il 12.12.2019) irrogata in quanto l'amministratore non aveva registrato nominativi nell'unilav e così, salvo errori od omissioni, per un totale di € 295.126,17, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Vittoria di spese".
PARTE CONVENUTA: insiste nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Nella comparsa di costituzione e risposta conclude: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare legittimo il comportamento del Signor RI LE, in virtù di tutto quanto sopra rilevato e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna ex adverso formulata, in quanto infondato in fatto ed in diritto e in alcun modo provata;

- condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari".
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 19.2.2019 il Fallimento della Calcestruzzi LE s.r.l.,
in persona del curatore fallimentare pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale RI LE, chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 146 LF e 2394-bis c.c., al risarcimento, in favore del fallimento e dei creditori sociali, della somma di € 771.992,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In subordine, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti da suoi atti di mala gestio, per complessivi €
494.316,86.
Parte attrice esponeva in fatto: che il Tribunale Ordinario di Cassino, con sentenza n. 32 del 28.9.2017, aveva dichiarato il
-
fallimento della Calcestruzzi LE s.r.l., cui era conseguito l'accertamento e l'ammissione al riparto di un passivo di € 1.303.143,64;

- che la Calcestruzzi LE s.r.l. era stata amministrata, dalla sua costituzione fino alla data del
fallimento, da RI LE e che, dall'esame delle scritture sociali e dei documenti contabili, erano emersi plurimi atti negligenti nell'operato dell'organo amministrativo, cui era imputabile il formarsi del suindicato passivo sociale;

che RI LE, in qualità di amministratore della società, aveva appostato, quali sopravvenienze attive, la somma di € 73.500,00 per “versamento soci fondo perdite” in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio 2012 e l'importo di € 98.779,11 per “finanziamento soci infruttifero" in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio 2013, sebbene la corretta applicazione delle norme contabili escludeva che i versamenti dei soci potessero rappresentare delle componenti attive di reddito e non già meri apporti patrimoniali, con la conseguenza che, appostando correttamente a bilancio i suindicati versamenti, il reddito sociale mutava sensibilmente, in quanto avrebbe manifestato sin dall'esercizio 2012 un bilancio negativo per € 70.802,00;
che alla corretta rideterminazione del reddito conseguiva anche una rettifica del patrimonio sociale netto, il quale si attestava sui seguenti valori: € 9.196,00 nel 2012;
- € 42.013,00 nel 2013;

- € 22.340,00 nel 2014;
- € 116.786,00 nel 2015;
- € 728.711,00 nel 2016;
- € 781.188,00 alla data
del fallimento;

- che la errata imputazione dei versamenti dei soci a componenti positive del reddito era stata effettuata dall'amministratore per dissimulare le effettive perdite, che avevano determinato prima la riduzione del patrimonio sotto la soglia legale e poi il suo successivo azzeramento;

- che RI LE si era sottratto agli obblighi imposti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., in virtù dei quali avrebbe dovuto convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, prima, e per la riduzione del capitale ed il suo contemporaneo aumento, dopo;

- che, in assenza di ricostituzione del capitale sociale, si era verificata la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484, comma IV c.c., con la conseguenza che RI LE si sarebbe dovuto limitare a gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ma, a contrario, l'odierno convenuto aveva proseguito, in modo imprudente
e negligente, l'attività sociale, accumulando debiti verso l'erario, gli enti previdenziali, i dipendenti e i fornitori;

- che nel corso del 2016 e del 2017 la Calcestruzzi LE s.r.l., nonostante che il primo assegno ricevuto in pagamento fosse risultato insoluto, aveva eseguito forniture di materiali per €
442.307,95 in favore della AG Costruzioni s.r.l.s., dotata di un capitale sociale di € 1.000,00, la quale, tuttavia, non aveva pagato il relativo prezzo;

- che, sempre nel 2016, la Calcestruzzi LE s.r.l. aveva ceduto alla New Boston gran parte dei propri mezzi aziendali al prezzo dichiarato di € 38.008.91, che, tuttavia, non era stato effettivamente corrisposto, ma era stato compensato con lavori di manutenzione asseritamente effettuati il 31.7.2017 dalla New Boston, afferenti all'impianto di calcestruzzo e relativamente ad una pala gommata CAT, sebbene in tale data l'azienda della Calcestruzzi LE s.r.l. fosse stata affittata, per atto notar Ladecola del 10.4.2017, rep. 80473, racc. 27613, alla Calcestruzzi LE
s.r.l., la quale, con tale atto, aveva assunto a suo carico gli oneri derivanti dalle opere di manutenzione e riparazione, ordinarie e straordinarie, afferenti a macchinari ed impianti di qualsiasi specie, necessarie per mantenerli in normale efficienza;
che, quindi, i lavori sopra descritti non rientravano neanche nell'oggetto sociale della New
Boston, che si occupava di commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione edilizia e
l'ingegneria civile e, nel momento in cui erano stati apposti i sigilli, poco più di un mese dopo la presunta esecuzione dei lavori di manutenzione, la pala gommata CAT risultava ferma e non funzionante, da cui risultava evidente che i lavori non fossero effettivamente in corso;

- che il canone mensile di € 1.000,00, a fronte del quale l'organo amministrativo della Calcestruzzi
LE s.r.l. aveva affittato la propria azienda alla Calcestruzzi s.r.l., appariva inadeguato in relazione al reale valore dell'azienda affittata, tanto che la curatela fallimentare provvedeva a rinegoziarne le condizioni economiche, concordando un'indennità di occupazione di euro
1.500,00;

- che, inoltre, il suddetto canone di € 1.000,00 era regolato con effetti cambiari, gran parte dei quali erano rimasti impagati;
che, pertanto, la prosecuzione dell'attività sociale da parte del convenuto aveva aggravato il dissesto economico della Calcestruzzi LE s.r.l., riducendo il patrimonio sociale netto dall'importo di € 9.196,00 del 2012 a - € 781.188,00 alla data della dichiarazione di
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