Trib. Pescara, sentenza 28/05/2024, n. 749

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 28/05/2024, n. 749
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 749
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1021/2021 R.A.C.C.
TRA
EN TT ER (c.f.: [...]) e ON IN
TH (c.f.: [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana
Montesi, giusta procura in atti;

-ATTORI-
PE SP srl e, per essa Intrum Italy spa, in persona del lrpt, rappresentata
e difesa dall'Avv. Stefano Menghini, come da mandato in atti;

-CONVENUTA-
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, EN TT ER e ON
IN TH hanno proposto opposizione al d.i. 124/2021, con il quale il Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento in solido di €. 50.810,40, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del c/c n. 03857176/01/36 aperto il 10.2.1984 presso la Banca ME
Italiana (poi Banca dell'Adriatico spa e successivamente Intesa Sanpaolo spa).
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Hanno dedotto gli opponenti: 1) il difetto di titolarità attiva di PE SP srl;
2) la carenza probatoria della pretesa azionata;
3) l'anatocismo illegittimo;
4) la nullità della clausola relativa all'applicazione dei tassi debitori cd “uso piazza”;
5) la nullità delle appostazioni sul conto a titolo di cms.
Sulla scorta di queste eccezioni, hanno chiesto:
“-dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ingiungente e/o il difetto di titolarità del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto;

-revocare il decreto ingiuntivo n. 124/2021, (rg 207/2021) emesso dal Tribunale di
Pescara il 19 gennaio 2021, depositato il 20 gennaio 2021, in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;

In subordine
- accertare e dichiarare, relativamente al conto corrente n. 3758595 la nullità della clausola relativa agli interessi debitori ultra-legali e anatocistici e, per l'effetto, - rideterminare il saldo effettivo del citato conto corrente epurandolo dall'effetto anatocistico sino al 24.08.2010, giusta quanto previsto dall'art. 1283 c.c., e applicando i tassi di interesse ex art. 117 TUB per i motivi meglio esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare la mancanza di pattuizione delle C.M.S., delle valute, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca ME
(oggi Intesa San Paolo s.p.a.) e oggi pretese dal'ingiungente, per l'effetto,
- rideterminare il saldo del c/c espungendo i predetti costi ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la SP, chiedendo il rigetto delle domande.
All'udienza del 19.12.2024, all'esito dell'istruttoria svolta a mezzo di CTU contabile, la causa è stata riservata in decisione.
Rapporti all'esame.
Si considerino in relazione alle doglianze formulate: il contratto di apertura di c/c del 10.2.1984;

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la proposta di integrazione contrattuale e concessione di apertura di credito a valere sul
c/c cennato del 24.8.2010 con aumento della linea di credito da 10 mila a 15 mila euro;
il contratto di apertura di credito consumatori per l'importo di €. 10 mila del 24.8.2010;
la revoca degli affidamenti e messa in mora con la richiesta di pagamento di €.
24.324,70 quale saldo a debito del rapporto di c/c al 15.12.2011.
La opposta ha inoltre prodotto gli e/c a far data dal 1996 con un saldo iniziale a debito per i correntisti.
Sul difetto di titolarità della SP.
Si rammentano i principi affermati in giurisprudenza in tema di operazioni di cessione/cartolarizzazione dei crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/99 e 58 TUB, vale a dire che: 1) l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione del credito così come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco
(nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione), ai sensi dell'art. 58 TUB, non sono elementi costitutivi della cessione: come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione (cfr . in particolare sent. 28.2.2020, n. 5617) e come è agevole constatare dalla lettura dell'art. 58, comma 4, TUB, “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o
l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto;
non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n.

22548/2018)”;
ancora Cass. 20.2.2020, n. 4334, ha evidenziato che “la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art 1264 c.c. (Cass.5997/2006;
20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass.22548/2018)
”;
2) ai fini della titolarità del credito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “…la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
pagina 3 di 18 qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno
2019, n. 15884)” (Cass. 5617/2020);
in altri termini, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass.31188/2017)” (Cass. 4334/2020);
3) infine, secondo la giurisprudenza di merito (cfr.
Trib. Verona 14.11.2020;
Trib. Valle della Lucania 6.12.2021), che si condivide, una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell'avvenuta cessione e dei contenuti di essa, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva (cfr. Cass. 5997/2006;
Cass.
22548/2018;
Cass. 43342020;
Cass. 23257/2021;
v. Cass. 28.2.2020 n. 5617: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”), sicchè la prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, e, dunque, anche a mezzo dell'attestazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute;
anche la Corte di Cassazione ha valorizzato la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la
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produzione in giudizio sia un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo al fine di provare la titolarità del credito da parte della cessionaria (cfr. Cass. 10200/2021).
E' intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza 29.2.20024 n. 5478, che richiamando i principi già affermati con la pronuncia n. 17944/2023, ha ribadito che
[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi… Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima"… ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del

d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01;
Sez.

1, Sentenza n. 4116 del
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