Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2024, n. 2339

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2024, n. 2339
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 2339
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 2300/2024
BBLICA ITALIANAREPYBB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Carlo Abbruzzese
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nei confronti di
Controparte_1
- parte convenuta contumace-
OGGETTO: ricorso ex artt. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL previa disapplicazione della disciplina contenuta nel CIRL applicato.


Ragioni della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze del CP 1 convenuto con qualifica di operaio a tempo indeterminato di IV livello e di avere diritto all'indennità chilometrica avente natura retributiva disciplinata dagli artt. 54
CCNL Idraulico Forestale ed Agraria 2010-212 e 7 CIRL;
lamentando il sostanziale peggioramento del trattamento economico complessivo con applicazione dell'art. 7 CIRL che prevede la forfettizzazione dell'indennità chilometrica in ragione di diverse fasce di percorrenza in luogo della disposizione contenuta nella contrattazione collettiva nazionale, quella dell'art. 54, che da sempre ha ancorato la misura dell'indennità chilometrica ad 1/5 del costo della benzina per chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro percorso dai dipendenti che utilizzano i propri mezzi in mancanza di dotazioni aziendali, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto al trattamento differenziale da marzo 2019 - dicembre 2022, dell'indennità chilometrica nella misura di 1/5 per ogni chilometro percorso prevista dal
CCNL e per la condanna del CP 1 resistente al pagamento in suo favore della complessiva di € 1.593,10 calcolata tramite perizia di parte prodotta oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo e con vittoria delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il CP 1 pertanto, se ne dichiara la contumacia. '
Ebbene, il promosso ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In concreto la fattispecie sottoposta al vaglio del decidente è stata già sottoposta al giudizio della giurisprudenza di merito, della Corte d'Appello di Catanzaro e della Suprema Corte di Cassazione che si è espressa sul punto con l'ordinanza nr. 3918/2023.
Ebbene, anzitutto dalle buste-paga prodotte emerge non solo che il ricorrente sia percettore dell'indennità chilometrica in esame e che, di conseguenza, ne abbia diritto, ricorrendo evidentemente tutti i presupposti e le condizioni disposti dalla disciplina convenzionale per l'insorgenza del
diritto stesso qui reclamato nella diversa misura pretesa, quanto, inoltre, che resistente per la corresponsione dell'indennità in esame applichi il CP 1 la disciplina contenuta nell'art. 7 CIRL, facendo inequivoco riferimento proprio alle fasce chilometriche ivi contemplate. Ciò chiarito occorre affermare la fondatezza del promosso ricorso per una ragione, in particolare, da ritenersi decisiva e dirimente per la definizione della presente controversia, con funzione assorbente di tutte le altre questioni giuridiche ugualmente sollevate dalla parte ricorrente.
In concreto per la fattispecie in esame nessuna disciplina poteva essere disposta in sede di contrattazione integrativa regionale per inequivocal volontà espressa dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva di livello nazionale.
Ed infatti, all'art. 2 rubricato - Struttura della contrattazione - del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria sottoscritto in Roma in data 07.12.2010 è così chiaramente disposto:
< La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale
e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità
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