Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 5
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Testo completo
Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 942/2023 R.G. promossa da
EI NC (C.F.: [...]), nata a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Maida;
RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Oreste Manzi e Isabella Patrizia
Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: APE sociale
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 24.07.2023: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Previo accertamento e conseguente declaratoria dell'esistenza, in capo alla sig.ra BE
FR, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, alla data dell'1/3/23, alle 00,01, pagina 1 di 7
delle condizioni per fruire dell'APE sociale di cui alla Legge 11/12/16 n° 232, art.1, commi da
179 a 186 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni e dell'irrilevanza, a tale fine, del decesso, avvenuto alle ore 17,50 del giorno 1/3/23, del sig. IN BE, soggetto portatore di handicap grave (art.3, comma 3, L. 104/92), padre convivente della sig.ra BE, da lei assistito in via continuativa da due anni e comunque da oltre sei mesi, annullarsi, revocarsi e/o dichiararsi nullo e comunque di nessun effetto giuridico il provvedimento del 29/3-20/4/23 con cui l'INPS ha respinto la domanda di fruizione di tale beneficio pensionistico.
Conseguentemente, dirsi tenuta e condannarsi l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra BE FR, come in epigrafe rappresentata, difesa
e domiciliata, i ratei arretrati dell'APE Sociale dovuti a partire dall'1/3/23 e sino alla cessazione del diritto per il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o l'eventuale conseguimento di una pensione o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art.24, comma 6, D.L. 6/12/11, n°201, convertito in Legge 22/12/11, in moneta via via mensilmente rivalutata oltre ad interessi maturati su tali ratei arretrati alla data dei singoli versamenti.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a rimborso delle spese generali di studio nella misura vigente al momento in cui sarà pronunciata la sentenza.”
Il procuratore dell'INPS conclude come da memoria difensiva del 15.01.2024: “Il ricorso di controparte appare infondato e se ne chiede il rigetto. Spese secondo giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.07.2023, BE FR, premesso di aver pestato assistenza al padre convivente IN BE, deceduto in data 01.03.2023 alle ore 17.50, e di aver cessato l'attività lavorativa il giorno 28.02.2023, chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di APE sociale presentata in data 18.10.2022 e, per l'effetto, condannarsi l'INPS a corrispondere i ratei del predetto beneficio a decorrere dall'1.03.2023 e sino alla cessazione del diritto per il raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o l'eventuale conseguimento di una pensione o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, D.L. n. 201/2011, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria.
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2. L'INPS, tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea
e ne chiedeva il rigetto. L'ente rilevava che la richiesta di APE sociale era stata respinta in quanto “alla data di decorrenza effettiva dell'anticipo pensionistico il familiare disabile della richiedente la prestazione, risultava deceduto” (cfr. Messaggio Hermes n. 1481 del
04.04.2018).
3. Sul merito
3.1. La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti. E' incontroverso - oltre che documentato - che: a) BE FR ha prestato assistenza per più di due anni, come caregiver, al padre disabile IN BE (in condizioni di handicap grave ex art.
3, comma 3, L. n. 104/1992), deceduto in data 01.03.2023 alle ore 17.50;
b) la ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa Gulliver in data
28.02.2023;
c) in data 18.10.2022 la sig.ra BE ha presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale ex Legge n. 232/2016;
d) con nota del 13.12.2022, l'INPS ha riconosciuto che “i requisiti e le condizioni per l'accesso all'APE Sociale di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°
88/2017 saranno perfezionati in data 03/11/2022. In considerazione delle risorse disponibili, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria”, precisando che la prestazione sarebbe stata erogata “dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di accesso al benefico, qualora a tale data