Trib. Potenza, sentenza 05/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 05/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 8
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4749/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Bari presso lo studio dell'avv. Parte_1
Serafino Picerno che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Corato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Domenico Tandoi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per
l'udienza del 21.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.12.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Spinazzola Controparte_1 il 26.08.1992 e che, con decreto n. 3579 del 13.07.2010, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (25.05.1995) e Per_1
(31.10.2005). Per_2
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente e convivente con la madre, di 200 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate tra le parti;
l'esclusione del contributo di mantenimento per il figlio , Per_1 economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che la ricorrente è imprenditrice agricola;
che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il figlio ha terminato la maturità, che esso Per_2 resistente non conosce le intenzioni del giovane sull'eventuale prosecuzione degli studi, ma è disposto a contribuire al suo mantenimento in via diretta, laddove prosegua con gli studi universitari.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 21.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso
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