Trib. Nola, sentenza 15/04/2024, n. 1170
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Testo completo
ULTIMA UDIENZA DEL 14 MARZO 2024 EX ART 127 TER CPC, lette le difese e le conclusioni rese, deposita la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5199/2023,
tra
OR CE, OR AT, OR EP , OR
SO , ,elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Domenico Delli Paoli, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori
nonchè
OR EM , elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Giseppina
Pronestì, che lo rappresenta e difende come da procura in atti, attore
Contro
VERGA SCHOOL s.r.l., elettivamente domiciliata presso gli Avv. Carmine Giugliano e
Domunico Ruocco, rapprsentata e difesa come in atti
Convenuta in riconvenzionale CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 13/03/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta:
Va, di contro, rigettata la spiegata domanda riconvenzionale per quanto di ragione.
Va dichiarata, preliminarmente, la procedibilità della azione avendo le parti dato prova di aver incoato la procedura di media-conciliazione, rientrando la materia del contendere in quelle disposte dall'art. 5 del Dlgs n. 28 -2010.
All'uopo, parti introduttrici del giudizio eccepiscono, in via preliminare, una irregolarità afferente la convocazione presso L'Organismo di Mediazione ove è stata celebrata la procedura deflattiva, non potendosi estendere gli affetti della conseguente procedibilità anche alla domanda riconvenzionale.
Sotto cotal rispetto assume rilievo un recente pronunzia della Suprema Corte sulla scorta della quale, delibando a Sezioni Unite, il Collegio ha di fatto posto fine ad ogni interpretazione ondivaga sul punto.( Cass.S.U. n. 3452 -2024).
La conclusione a cui giunge, infatti, la S.C. conferma taluni pregressi orientamenti sulla scorta dei quali la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze
e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.
Va , altresì, evidenziato che il Supremo Collegio pone una distinzione tra le cosiddette riconvenzionali eccentriche e non eccentrice alla lite, ovvero, la prime rientranti tra quelle che allargano l'oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice;
le seconde in quanto collegate all'oggetto del processo già introdotto dall'attore.
Orbene, a precindere dalla omnicompresività della ricaduta del prefato dispositivo, anche sotto cotal aspetto , non può revocarsi in dubbio che la spiegata domanda riconvenzionale espressa sia espressa conseguenza della domanda principale di risoluzione del contatto di locazione, vertendo la stessa sul diritto al pagamento della indennità di avviamento e danni conseguenziali.
Ergo l'eccezione va disattesa e la domanda riconvenzionale va esaminata.
Superato, pertanto, lo scoglio processuale le domande espresse vanno esaminate nel merito.
All'uopo, parti ricorrenti hanno intimato lo sfratto per morosità della convenuta adducendo il compimento di una morosità rilevante afferente i canoni di locazione dei mesi di dicembre 2021 ( corretto in corso di giudizio in dicembre 2019) , marzo, aprile, maggio e giugno 2022, per un ammontare di € 15.000,00.
Parte convenuta si è difesa contestando la presunta morosità in quanto limitata al solo mese di dicembre 2019 , sì come da correzione del refuso prodotto in atti di parti intimanti, avendo idoneamente documentato il pagamento dei restanti canoni per tabulas.
Deduce, altresì, che a seguito di espressa comunicazione del 28 febbraio 2021 veniva manifestata la volontà dei locatori di non dare seguito al rinnovo del contratto di locazione, conseguendone e , stante l'inerzia degli stessi circa la volontà di tornare effettivamente in possesso dell'immobile locato, la necessità di un atto formale di consegna consensuale del cespite formulato con atto stragiudiziale del 15 02 2022 contenente, altresì, la richiesta di pagamento della indennità di avviamento a seguito del manifestato recesso contrattuale.
Di contro, gli attori processuali, contestano l'efficacia costituitiva della prefata comunicazione della RG HO ai fini per la quale era stata prediposta , adducendo che la stessa era stata sottoposta a condizione contenente la dimostrazione dei titoli abilitatitivi e giustificativi della disdetta , propedeutici del rilascio.
Pertanto, in assenza di una concreta ed inequivocabile manifestazione al rilascio dell'immobile, in costanza di morosità , insistevano per la domanda di risoluzione del contratto, essendo maturati, altresì, i canoni succesivi al termine del 28 febbraio 2022.
Va, all'uopo, evidenziato che , con note difensive del 26 07 2022 , parti attrici del processo provvedevano a precisare che, per un mero refuso era stato indicato quale rata morosa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5199/2023,
tra
OR CE, OR AT, OR EP , OR
SO , ,elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Domenico Delli Paoli, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori
nonchè
OR EM , elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Giseppina
Pronestì, che lo rappresenta e difende come da procura in atti, attore
Contro
VERGA SCHOOL s.r.l., elettivamente domiciliata presso gli Avv. Carmine Giugliano e
Domunico Ruocco, rapprsentata e difesa come in atti
Convenuta in riconvenzionale CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 13/03/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta:
Va, di contro, rigettata la spiegata domanda riconvenzionale per quanto di ragione.
Va dichiarata, preliminarmente, la procedibilità della azione avendo le parti dato prova di aver incoato la procedura di media-conciliazione, rientrando la materia del contendere in quelle disposte dall'art. 5 del Dlgs n. 28 -2010.
All'uopo, parti introduttrici del giudizio eccepiscono, in via preliminare, una irregolarità afferente la convocazione presso L'Organismo di Mediazione ove è stata celebrata la procedura deflattiva, non potendosi estendere gli affetti della conseguente procedibilità anche alla domanda riconvenzionale.
Sotto cotal rispetto assume rilievo un recente pronunzia della Suprema Corte sulla scorta della quale, delibando a Sezioni Unite, il Collegio ha di fatto posto fine ad ogni interpretazione ondivaga sul punto.( Cass.S.U. n. 3452 -2024).
La conclusione a cui giunge, infatti, la S.C. conferma taluni pregressi orientamenti sulla scorta dei quali la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze
e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.
Va , altresì, evidenziato che il Supremo Collegio pone una distinzione tra le cosiddette riconvenzionali eccentriche e non eccentrice alla lite, ovvero, la prime rientranti tra quelle che allargano l'oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice;
le seconde in quanto collegate all'oggetto del processo già introdotto dall'attore.
Orbene, a precindere dalla omnicompresività della ricaduta del prefato dispositivo, anche sotto cotal aspetto , non può revocarsi in dubbio che la spiegata domanda riconvenzionale espressa sia espressa conseguenza della domanda principale di risoluzione del contatto di locazione, vertendo la stessa sul diritto al pagamento della indennità di avviamento e danni conseguenziali.
Ergo l'eccezione va disattesa e la domanda riconvenzionale va esaminata.
Superato, pertanto, lo scoglio processuale le domande espresse vanno esaminate nel merito.
All'uopo, parti ricorrenti hanno intimato lo sfratto per morosità della convenuta adducendo il compimento di una morosità rilevante afferente i canoni di locazione dei mesi di dicembre 2021 ( corretto in corso di giudizio in dicembre 2019) , marzo, aprile, maggio e giugno 2022, per un ammontare di € 15.000,00.
Parte convenuta si è difesa contestando la presunta morosità in quanto limitata al solo mese di dicembre 2019 , sì come da correzione del refuso prodotto in atti di parti intimanti, avendo idoneamente documentato il pagamento dei restanti canoni per tabulas.
Deduce, altresì, che a seguito di espressa comunicazione del 28 febbraio 2021 veniva manifestata la volontà dei locatori di non dare seguito al rinnovo del contratto di locazione, conseguendone e , stante l'inerzia degli stessi circa la volontà di tornare effettivamente in possesso dell'immobile locato, la necessità di un atto formale di consegna consensuale del cespite formulato con atto stragiudiziale del 15 02 2022 contenente, altresì, la richiesta di pagamento della indennità di avviamento a seguito del manifestato recesso contrattuale.
Di contro, gli attori processuali, contestano l'efficacia costituitiva della prefata comunicazione della RG HO ai fini per la quale era stata prediposta , adducendo che la stessa era stata sottoposta a condizione contenente la dimostrazione dei titoli abilitatitivi e giustificativi della disdetta , propedeutici del rilascio.
Pertanto, in assenza di una concreta ed inequivocabile manifestazione al rilascio dell'immobile, in costanza di morosità , insistevano per la domanda di risoluzione del contratto, essendo maturati, altresì, i canoni succesivi al termine del 28 febbraio 2022.
Va, all'uopo, evidenziato che , con note difensive del 26 07 2022 , parti attrici del processo provvedevano a precisare che, per un mero refuso era stato indicato quale rata morosa
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