Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 66
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Testo completo
N. R.G. 46/2022
N. R.G. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 46/2022 R.G. promossa da:
IN RM, C.F. [...], nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Arena (C.F. [...]), presso il cui studio in Catania, Via Trieste n. 19, è elettivamente domiciliata.
Opponente
Contro
IFIS NPL INVESTING S.p.A. (già IFIS NPL S.p.A.), C.F. 04494710272, in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria IFIS NPL SERVICING S.p.A. (già denominata Gemini
S.p.A.), C.F. 04602210272, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. [...]) e con domicilio eletto in Catania, Viale Ionio n. 65, presso lo studio dell'Avv.
Alessandra Cerbino.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dello 01.07.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato RI RM proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4103/2021 del 03.10.2021, depositato il 05.10.2021 ed emesso dal Tribunale di
Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.339,83, oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente dal contratto di finanziamento n. 800004637426 stipulato il 7.12.2007 con
Linea S.p.A. (poi incorporata in CO S.p.A.) e ceduto il 16.04.2013 a CA IS S.p.A.. L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava la pretesa creditoria eccependo l'inesistenza del credito per l'avvenuto pagamento a saldo e stralcio in favore della CO delle somme richieste, avendo corrisposto l'importo di € 13.500,00 a mezzo di bonifico bancario effettuato il 15.05.2015. Lamentava, inoltre, l'inesistenza del credito per non avere la CO S.p.A. inviato alla cessionaria tutta la documentazione attinente alla posizione dell'opponente, come previsto al punto 4.4 della cessione pro-soluto.
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Nel merito, si doleva, dell'inadeguatezza dei documenti prodotti da controparte e dell'applicazione di interessi ultra-legali, chiedendo il ricalcolo dell'eventuale dovuto a mezzo di CTU contabile. Per tali motivi così concludeva: “-In via preliminare, dichiarare l'inesistenza del credito opposto per estinzione del debito da parte dell'opponente in favore della cedente CO Spa;
dichiarare, per le ragioni in narrativa, con propria Ordinanza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4103/2021, e, per l'effetto, dichiarare nulla/inefficace/illegittima/infondata l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente con le conseguenti statuizioni;
in subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento della preliminare eccezione circa la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, considerate le gravi condizioni economiche in cui versa parte opponente, nonché la mancanza di motivazioni circa il concreto pericolo di pregiudizio in cui incorrerebbe la società opposta;
-Sempre preliminarmente, dichiarare l'inesistenza del credito e nulla/inefficace/illegittima l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente per non avere la cedente CO inviato alla cessionaria tutta la documentazione attinente la posizione della Sig.ra
RI RM, come meglio precisato in parte narrativa;
-Nel merito, dichiarare l'infondatezza del ricorso per d.i. ed illegittimità dello stesso, od, in subordine, disporre una consulenza contabile al fine di ricalcolare correttamente l'eventuale dovuto dall'opponente;
-Dichiarare nullo il d.i. opposto per applicazione di interessi ultralegali, od in subordine, ricalcolare con apposita CTU contabile il corretto ammontare dell'eventuale credito dovuto. -disporsi interrogatorio libero della parte opponente. …”. L'IS NPL Investing S.p.A., costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze deducendo preliminarmente come la controversia vertesse in materia di contratti bancari e, pertanto, fosse necessario l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, osservava che era sufficiente un mero esame visivo della comunicazione di accettazione della proposta inviata dall'allora CO e del dispositivo di bonifico per verificare che, tale documentazione, si riferiva ad altro rapporto contrattuale e, in particolare, al rapporto negoziale n.
800003958057 e non a quello per cui era causa avente il numero 800004637426.
Allo
N. R.G. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 46/2022 R.G. promossa da:
IN RM, C.F. [...], nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Arena (C.F. [...]), presso il cui studio in Catania, Via Trieste n. 19, è elettivamente domiciliata.
Opponente
Contro
IFIS NPL INVESTING S.p.A. (già IFIS NPL S.p.A.), C.F. 04494710272, in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria IFIS NPL SERVICING S.p.A. (già denominata Gemini
S.p.A.), C.F. 04602210272, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. [...]) e con domicilio eletto in Catania, Viale Ionio n. 65, presso lo studio dell'Avv.
Alessandra Cerbino.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dello 01.07.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato RI RM proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4103/2021 del 03.10.2021, depositato il 05.10.2021 ed emesso dal Tribunale di
Catania nel procedimento n. 11889/2021 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.339,83, oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente dal contratto di finanziamento n. 800004637426 stipulato il 7.12.2007 con
Linea S.p.A. (poi incorporata in CO S.p.A.) e ceduto il 16.04.2013 a CA IS S.p.A.. L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava la pretesa creditoria eccependo l'inesistenza del credito per l'avvenuto pagamento a saldo e stralcio in favore della CO delle somme richieste, avendo corrisposto l'importo di € 13.500,00 a mezzo di bonifico bancario effettuato il 15.05.2015. Lamentava, inoltre, l'inesistenza del credito per non avere la CO S.p.A. inviato alla cessionaria tutta la documentazione attinente alla posizione dell'opponente, come previsto al punto 4.4 della cessione pro-soluto.
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Nel merito, si doleva, dell'inadeguatezza dei documenti prodotti da controparte e dell'applicazione di interessi ultra-legali, chiedendo il ricalcolo dell'eventuale dovuto a mezzo di CTU contabile. Per tali motivi così concludeva: “-In via preliminare, dichiarare l'inesistenza del credito opposto per estinzione del debito da parte dell'opponente in favore della cedente CO Spa;
dichiarare, per le ragioni in narrativa, con propria Ordinanza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4103/2021, e, per l'effetto, dichiarare nulla/inefficace/illegittima/infondata l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente con le conseguenti statuizioni;
in subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento della preliminare eccezione circa la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, considerate le gravi condizioni economiche in cui versa parte opponente, nonché la mancanza di motivazioni circa il concreto pericolo di pregiudizio in cui incorrerebbe la società opposta;
-Sempre preliminarmente, dichiarare l'inesistenza del credito e nulla/inefficace/illegittima l'intimazione di pagamento in danno dell'opponente per non avere la cedente CO inviato alla cessionaria tutta la documentazione attinente la posizione della Sig.ra
RI RM, come meglio precisato in parte narrativa;
-Nel merito, dichiarare l'infondatezza del ricorso per d.i. ed illegittimità dello stesso, od, in subordine, disporre una consulenza contabile al fine di ricalcolare correttamente l'eventuale dovuto dall'opponente;
-Dichiarare nullo il d.i. opposto per applicazione di interessi ultralegali, od in subordine, ricalcolare con apposita CTU contabile il corretto ammontare dell'eventuale credito dovuto. -disporsi interrogatorio libero della parte opponente. …”. L'IS NPL Investing S.p.A., costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze deducendo preliminarmente come la controversia vertesse in materia di contratti bancari e, pertanto, fosse necessario l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, osservava che era sufficiente un mero esame visivo della comunicazione di accettazione della proposta inviata dall'allora CO e del dispositivo di bonifico per verificare che, tale documentazione, si riferiva ad altro rapporto contrattuale e, in particolare, al rapporto negoziale n.
800003958057 e non a quello per cui era causa avente il numero 800004637426.
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