Trib. Latina, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 139/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione
nell'udienza a trattazione scritta del 25 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
- CO UG (C.F. [...]) rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio
GRASSO giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- UN VA e UN IO n.q. di eredi di UN AN (C.f.
[...]) titolare della ditta individuale LU LI

CONVENUTI in riassunzione contumaci
NONCHÉ
- GENERALI ITALIA S.P.A., già Ina IT SP (C.F. – P.I. 00885351007) in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sveva BERNARDINI giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA da LU LI
OGGETTO: lesione.
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 25 settembre 2024 i
procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 10 gennaio 2018 CO UG conveniva in giudizio
LU LI, rappresentante legale della omonima ditta individuale, deducendo:
a) di essere stato dipendente della ditta edile di LU LI con la qualifica di
operaio generico, dal 22 gennaio 2006 fino al licenziamento intervenuto l'1 ottobre
2010;

b) che in data 20 novembre 2009, mentre era intento con il collega De CE in lavori
di manutenzione all'interno dello stabilimento della Jansenn Cilag sito di Latina
(LT), sopra un ponteggio mobile su ruote (trabattello) accostato a ridosso della
parete, all'altezza di circa 1,50 m. da terra, precipitava dall'apertura creatasi tra il
ponte mobile e la parete cui era appoggiato, in terra, battendo violentemente la
testa e perdendo i sensi;

c) che al momento del fatto erano presenti anche altri operai;

d) che il datore di lavoro non chiamava i soccorsi né trasportava l'infortunato presso il
P.S. più vicino ma lo accompagnava con la propria autovettura a casa
raccomandandosi di riferire di essere caduto nella propria abitazione e non sui
luoghi di lavoro;

e) che nel pomeriggio dello stesso giorno, poiché le sue condizioni peggiorarono,
veniva accompagnato dalla moglie presso il P.S. di Sezze (LT), ove diagnosticavano
“trauma cranico regione occipitale con vomito”;

f) che, intimorito dall'avvertimento del datore di lavoro, dichiarava al sanitario di
essere caduto nella propria abitazione;

g) nei giorni successivi perdurava lo stato di malessere ed il CO si recava
nuovamente presso il P.S. di Latina (27/11/09) dove, veniva eseguita una T.A.C.
cranica e diagnosticati “esiti di trauma cranico, prognosi di 3 gg”;

h) anche nelle settimane successive si recava al P.S., si sottoponeva a diverse visite
mediche specialistiche ed esami clinici, in data 15.01.2010 l'esame TC encefalo
evidenziava un ematoma sub durale sub acuto parietale bilaterale;

i) in data 19.1.2010 si recava al P.S. di Sezze dove veniva ricoverato e dimesso il
23.1.2010 con diagnosi di cefalea in ematoma subacuto subdurale parietale;

j) perdurando la cefalea acuta, con amnesia, astenia, vertigini e stato confusionale il
Sig. CO di recava presso il P.S. di Latina ove gli diagnosticavano sindrome
vertiginosa e disorientamento temporoSPziale in ematoma subdurale cronico;

k) ricoverato presso il reparto di traumatologia, in data 26.1.2010 il Sig. CO veniva
trovato privo di coscienza nel bagno del reparto con una ferita lacero – contusa al
cuoio capelluto, riscontrato uno stato di confusione, eseguito il videat psichiatrico,
emergeva un quadro misto con sindrome psicorganica e reazione depressiva, con
necessaria somministrazione di psicofarmaci;

l) solo in data 28.01.2010, con colpevole ritardo, la ditta LU formulava denuncia
d'infortunio presso l'INAIL;

m) che il CO si assentata dal lavoro per malattia dal 20.11.2009 sino al 01.10.2010
data in cui la ditta lo licenziava;

n) nel luglio 2010 il CO denunciava i fatti alla Procura della Repubblica ipotizzando
il reato di cui all'art. 590 c.p. e la violazione della normativa in materia di sicurezza
e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro;

o) in esito agli accertamenti effettuati dal servizio di prevenzione e sicurezza dell'ASL,
e dalle sommarie informazioni testimoniali, l'incidente venne qualificato come
infortunio sul lavoro;

p) nel procedimento penale n. R.G.N.R. 1458/2011 aperto a carico del datore di lavoro,
il CO si costituiva parte civile;

q) nonostante dall'istruttoria dibattimentale fossero emersi elementi in ordine alla
responsabilità penale del titolare della ditta edile per lesioni colpose, il
procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione
del reato;

r) che è evidente in capo al datore di lavoro la violazione dell'art.2087 c.c., dell'art.71 c.
determinato la creazione di aperture maggiori sui due lati paralleli alla parete dalle
quali il CO precipitava a terra;

s) il CO riportava gravi lesioni attestate dalla documentazione medica allegata,
determinanti postumi invalidanti e inabilitanti.
Per quanto rappresentato, l'attore concludeva chiedendo di accertare la responsabilità
della ditta UN AN nella determinazione del sinistro de quo, condannare il
convenuto al risarcimento di tutti i danni materiali, biologici, morali ed esistenziali subiti a
seguito ed in conseguenza della violazione dell'art. 71 d.lgs. 81/2008 per effetto della
omissione della campata terminale del trabattello ove si trovava il lavoratore, quantificati
nella misura di € 5.200,00 o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa,
oltre interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva con comparsa in data 30 aprile 2018 UN AN titolare
dell'omonima ditta deducendo:
a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ex artt.163 n.3,4, 164 e 414 cpc;

b) l'infondatezza della domanda e l'errata ricostruzione dei fatti;

c) l'assenza di responsabilità della ditta essendo l'evento riconducibile alla esclusiva
colpa dell'infortunato, per sua imperizia e negligenza;

d) la corretta e conforme condotta del datore LU, sull'adozione delle necessarie
misure di sicurezza ed antinfortunistiche, nel pieno rispetto dell'art. 2087 c.c.;

e) che fu il CO a rifiutare di essere accompagnato in ospedale;

f) la carenza di prova della riconducibilità della caduta del CO al
malfunzionamento del trabattello;

g) che la ditta LU ha adempiuto a munire i propri dipendenti degli strumenti di
lavoro, del trabattello completo di struttura, assemblato e montato senza mancanze
e difetti;

h) di aver provveduto ad inoltrare la denuncia di infortunio all'Inail;

i) che l'istruttoria da parte dell'Inail si è conclusa con esito negativo e l'accertamento
dell'“inidoneità lesiva dell'evento denunciato, non ricorrendo le caratteristiche della causa
violenta... omissis, l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo ma per rischio
generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano"
(doc.3);

j) che il procedimento penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere;

k) che in sede penale CO riferiva circostanze differenti e contraddittorie da quelle
rese nelle sommarie informazioni;

l) che in sede penale i testi escussi, SI e De CE hanno confermato che il datore
di lavoro aveva munito i dipendenti delle attrezzature necessarie e che il trabattello
era stato installato a regola d'arte;

m) che l'accertamento dell'U.P.G. della ASL è avvenuto solo nel 2011, a distanza di due
anni dall'evento, con verifica del trabattello non nell'area di infortunio;

n) che dalle dichiarazioni rilasciate dal CO risulta che lo stesso lavorava sempre in
conformità alle prescrizioni di legge che il suo datore aveva pienamente osservato
dotandolo di tutte le attrezzature e mezzi idonei per lo svolgimento della propria
attività di lavoro;

o) di contestare anche il quantum della richiesta risarcitoria, non determinato nel suo
ammontare e non provato.
Per quanto dedotto, il convenuto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa
della compagnia assicurativa per la responsabilità Generali Assicurazioni Spa, concludeva
chiedendo di dichiararsi la nullità della domanda per indeterminatezza, nel merito il
rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
l'accoglimento della domanda di garanzia e la condanna diretta della Generali
Assicurazioni Spa, già Ina IT, a manlevare e tenere indenne l'assicurato da ogni
obbligo risarcitorio nei confronti di CO UG;
con vittoria di spese e compensi.
Con decreto in data 03 maggio 2018, il giudice autorizzava la chiamata del terzo in causa e
con comparsa in data 6 novembre 2018 si costituiva la GENERALI ITALIA S.P.A., in
persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) l'inoperatività della polizza n.106/00387412, sostitutiva della polizza n. 106
00356664, ed il mancato deposito delle quietanze attestanti il regolare pagamento
del premio per il periodo in contestazione;

b) la prescrizione del diritto all'indennizzo;

c) nel merito, di associarsi alle difese del convenuto atteso che in sede penale non si è
entrati nel merito delle responsabilità;

d) che l'accertamento degli U.P.G. della ASL è avvenuto dopo circa due anni
dall'evento e in condizioni diverse da quelle esistenti al momento del fatto;

e) che, per quanto riferito in sede penale dal teste e dallo stesso CO, si ritiene la
caduta dell'attore avvenuta per caso fortuito e/o per movimento incauto ed
improvviso dello stesso CO, ovvero per malore, tant'è che l'altro collega non
sarebbe caduto;

f) che alcuna responsabilità è configurabile in capo al datore di lavoro, poiché non
sussisterebbe alcun comportamento colpevole e/o omissione attribuibile al
convenuto, né una violazione dell'art. 2087 c.c.;

g) di contestare il quantum ex adverso richiesto, non provato e non dovuto.
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