Trib. Teramo, sentenza 03/07/2024, n. 435

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 03/07/2024, n. 435
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 435
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

R.G.N. 393 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/07/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...] in C.da Fiastra n. 61, rappresentato e difeso dall' Avv.
Renato Coltorti (C.F.: ;
pec: , in virtù di CodiceFiscale_2 Email_1
procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore in
Macerata in C.so Cavour n. 50/B
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ), con sede in Basciano (TE) alla C.da Zampitti Salara snc, CP_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro – tempore SI.ra Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo De Marco (C.F.: ) PEC: C.F._3
- fax: 085/693369);
del Foro di Pescara in virtù di procura Email_2
in atti
RESISTENTE
E nei confronti di
l' , c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente pro-tempore dott. Prof. , con sede in Roma, rappresentato e difeso Controparte_4
dagli Avvocati SILVANA MARIOTTI (cod. fisc. - p.e.c.: C.F._4
E
e (cod. fisc. Email_3 Parte_2 [...]
– p.e.c.: t) giusta procura generale C.F._5 Email_5
1
alle liti Notar in Roma in data 21.07.2015 n. rep. 80974/21569, ed elettivamente Persona_1 domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al CP_3
corso AN Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861-336410
RESISTENTE

CONCLUSIONI Parte ricorrente: “Piaccia all' On.le Tribunale adito, giudice del lavoro, contrariis reiectis, accertata la piena fondatezza della domanda di parte ricorrente, previo riconscimento della natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro dal luglio 2003 all'aprile 2019, condannare la ditta (c.f.: , con sede a BASCIANO (TE) C.da Zampitti Salara snc CP_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante, per le causali di cui in premessa, al pagamento della somma complessiva pari a lordi €. 472.793,78 (quattrocentosettantaduemilasettecentonovantatre/78) cui si aggiungono lordi €. 218.660,41 (duecentodiciottomilaseicentosessanta/41) per la contribuzione non versata, già detratti CP_3 gli acconti lordi ricevuti pari ad €. 281.728,00, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
- In via principale: respingere le domande attrici perché inammissibili ed infondate per intervenuta prescrizione;

- in primo subordine: respingere il capo di domanda attrice di condanna al pagamento in proprio favore dei contributi previdenziali in quanto inammissibile ed infondata per difetto di legittimazione attiva e comunque perché non ragionata;

- in ulteriore subordine: respingere le domande attrici perché infondate nel merito sia nell'an che nel quantum. Con vittoria di spese e compensi professionali”.

CP_
nel merito,
-a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza di differenze retributive spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro Parte_1
01.07.2003 – 31.03.2019, condannare (p.i. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore SI.ra , al pagamento della Controparte_2 contribuzione dovuta nella misura di legge, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute alla ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n. 388 del 2000”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 8.3.2021 Parte_1
premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
(incorporata per fusione nella dal 01.07.2003 al 31.03.2019, in Controparte_5 CP_1
forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dissimulato in rapporto di parasubordinazione, ha chiesto di condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive da parametrare ad un lavoratore con inquadramento nel livello di quadro, delle
2
mensilità retributive dovute, delle festività, ferie e ROL non godute, della tredicesima mensilità e del T.F.R., nella misura di €. 472.793,78, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' nella misura di €. 218.660.41. CP_3
A sostegno della domanda esponeva di aver svolto, dal 1 luglio 2003 al marzo 2019 la propria attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_6
dapprima, dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2008, con contratti CO.CO.CO. annuali e poi con contratti CO.CO.PRO., sottolineando che l'attività lavorativa veniva svolta sin dall'inizio Con Co presso lo stabilimento della società romena SA RO RL (posseduta al 100% dalla . sito in Romania in località Baltati, con permanenza in loco continuativa e rientro in Italia sporadicamente in occasione delle principali festività.
Deduceva che le mansioni svolte dal dipendente erano quelle di tipo organizzativo e di controllo dell'attività dello stabilimento (lavoro d'ufficio amministrativo, elaborazione di documenti, controllo ed organizzazione della produzione, fatturazione, gestione del personale dipendente, rapporti con gli enti pubblici ecc. ecc.), rientranti nel profilo di “quadro” del
CCNL Commercio Terziario e Servizi, svolte dal lunedì al sabato per oltre 40 ore settimanali, dietro il controllo e le direttive del legale rappresentante della CP_6 Parte_3
(successivamente quale socio di maggioranza della e amministratore di fato della CP_1
stessa) - cui si aggiungeva anche la legale rappresentante della Controparte_7
[...]
Sottolineava che dal 1° gennaio al 31 maggio 2009 il ricorrente proseguiva ininterrottamente nella stessa attività e con le medesime modalità, ma il datore di lavoro gli imponeva di utilizzare una partita IVA e di passare dalla simulazione di contratti di collaborazione alla simulazione di prestazioni di lavoro autonome, con le relative fatture aventi ad oggetto la prestazione di inesistenti “servizi di consulenza software sulla sede sociale italiana” o similari.
Aggiungeva che a seguito della fusione per incorporazione della con la CP_6 CP_1
[...
il rapporto di lavoro, senza alcuna interruzione e modifica, proseguiva con la e CP_1
le fatture venivano emesse a favore di questa società, sottolineandosi come per tutta la durata
Con della prestazione lavorativa prima con la e poi con la , le predette società erano CP_1
state le sole destinatarie delle fatture emesse dalla partita IVA del ricorrente.
Rilevava che le fatture proseguivano fino al mese di aprile 2012, quando gli veniva imposto di non emettere più tali documenti, pur continuando a svolgere le stesse mansioni con le stesse modalità sino al 31 marzo 2019, sicchè, stante la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato, decideva di interrompere il rapporto di lavoro.
3
Alla interruzione del rapporto proseguivano diversi tentativi di composizione bonaria senza alcun esito, cosicché in data 10 aprile 2020 inviava, tramite legale, alla una CP_1
formale messa in mora che restava senza risposta.
In punto di diritto eccepiva che il rapporto di collaborazione simulava, in realtà, un rapporto di subordinazione, di cui sussistevano tutti gli elementi costitutivi, dalla eterodirezione alla sottoposizione ad un orario di lavoro, all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, desumibile dall'assenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore e dall'assoggettamento di questi al potere gerarchico del datore di lavoro, all'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro, all'assunzione del rischio d'impresa da parte del datore di lavoro, al pagamento a scadenze periodiche della retribuzione, oltre che al mancato svolgimento dell'attività indicata nei contratti di collaborazione e nell'oggetto delle fatture emesse.

1.2. La parte resistente si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
In particolare, contestava la inverosimiglianza della circostanza allegata da controparte circa la mancata percezione di retribuzione per il periodo dall'1.5.2012 al 31.3.2019, rilevando come, di converso, dal febbraio 2012 il ricorrente aveva assunto la carica di
Amministratore Unico della Società di diritto rumeno e, in quanto titolare Parte_4
della firma dei conti correnti bancari della società, ha provveduto ad autoliquidarsi, a titolo di compenso, la complessiva somma di € 157.500,00. Ha anche aggiunto che in tale periodo il ricorrente ha costituito e amministrato numerose altre società a r.l. rumene svolgendo una parallela ed intensa attività imprenditoriale.
Eccepiva la incompatibilità tra la carica di amministratore unico della SARAL PROD
s.r.l. e la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di CP_1
e di proprietarie delle quote di SARAL PROD s.r.l., con la conseguenza che anche CP_6
ammettendo la sussistenza di un rapporto di subordinazione fino al 2012, era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. – con l'estinzione di ogni diritto avanzato sulla base del pregresso rapporto di lavoro subordinato rivendicato.
Contestava la legittimazione passiva della società resistente in ordine alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Nel merito confutava la fondatezza della domanda assumendo che la documentazione avversaria non era idonea a configurare un rapporto di subordinazione, trattandosi di poche Con email intercorse tra il ricorrente e “ ”, ossia la SI.ra e con Per_2 Controparte_2
Contestava la circostanza avversaria secondo cui era Parte_3 Parte_3
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amministratore di fatto, essendo di converso titolare di quote sociali della e cugino CP_1
carnale della SI.ra , madre del SI. ospitata presso la casa del
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