Trib. Bologna, sentenza 04/09/2024, n. 2340

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 04/09/2024, n. 2340
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2340
Data del deposito : 4 settembre 2024

Testo completo

N.R.G. 15304/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 15304/2020 promossa da:
- TATÒ PARIDE S.P.A. (00855760724), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Barletta (BAT), con il patrocinio dell'Avv. Liantonio Domenico e dell'Avv. Cafagna
Ruggero A., elettivamente domiciliata presso lo studio in Bologna dell'Avv. Frattesi Silvia;
attore
CONTRO
- D.IT - DISTRIBUZIONE ITALIANA SOC. COOP. (00290770379), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Bologna, con il patrocinio dell'Avv. Ferrari Bergomi
Gabriele ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Bologna dell'Avv. Antisari Vittori Luca;
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
Il Tribunale, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, voglia:
1) in via preliminare e in rito, quanto alla domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da D.IT - Distribuzione Italiana Soc.
Coop. – per violazione ex art. 36 c.p.c.;

1.1) in subordine, previa separazione della relativa causa, accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale ordinario di Bologna in favore della sezione specializzata in materia d'impresa del medesimo Tribunale, competente funzionalmente per la trattazione della domanda, pronunciando i provvedimenti del caso;

1 2) nel merito, accertare sulla base della documentazione allegata il diritto di credito di Euro
412.887,98 vantato da AT AR S.p.A.;

2.1) per l'effetto, condannare la D.IT - Distribuzione Italiana Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore della AT AR S.p.a. la somma di Euro 412.887,98, oltre agli interessi nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di otto punti percentuali, a far tempo dalla scadenza di ogni singola fattura (art. 3, terzo comma, legge n. 192/98) ed una penale pari al 5% dell'importo di € 412.887,98 (art. 3, quarto comma, legge n. 192/98) o, in via subordinata, quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora;

3) in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminari sub. 1, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla D.IT, in quanto infondata.
4) in ogni caso, condannare la D.IT - Distribuzione Italiana Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario
e oneri di legge”.
Parte convenuta chiede e conclude:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
In via preliminare: Accertare e dichiarare la inesistenza, inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione in riassunzione attoreo e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione del processo per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 50, comma 1°, c.p.c. per
i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e compensi.
In via preliminare: Voglia il Giudice adito, ritenendosi incompetente per materia, richiedere d'ufficio ex art. 45 c.p.c. regolamento di competenza o in subordine, nel caso in cui ritenga che non si tratti di questione di competenza ma di mera ripartizione degli affari interni, ordinarsi la iscrizione della presente causa sul ruolo della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese e compensi.
Nel merito, contrariis reiectis
Rigettarsi le domande tutte proposte da Tato' AR S.p.a. nei confronti di D.IT – Distribuzione
Italiana Soc. Coop. in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e conseguentemente dichiararsi che nulla è dovuto alla AT AR S.p.a. da IT - Distribuzione
Italiana Soc. Coop. Con vittoria di spese e compensi.
In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare l'illiceità delle condotte tutte, per quanto dedotto in atti, poste in essere dalla società attrice e conseguentemente condannare AT AR S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a IT Soc. Coop. tutti i danni patrimoniali dalla ES
2 patititi e patiendi a causa delle condotte tutte dedotte in atti, danni che si quantificano sin da ora nella somma di €. 2.111.941,18 – o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa – oltre ai differenti danni, anche non patrimoniali, indicati in parte motiva da determinarsi anche in via equitativa e oltre ad ogni ulteriore danno che sarà provato in corso di causa. Il tutto maggiorato della rivalutazione monetaria progressiva anno per anno ed interessi ex lege a far data dal momento della commissione dei fatti dannosi, o in via subordinata, dalla domanda, al saldo. Con vittoria di spese e compensi.
In via Subordinata
Accertare e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto da IT - Distribuzione Italiana Soc. Coop. alla AT AR S.p.a. per la compensazione di cui all'art. 15 dello Statuto Sociale della medesima
Cooperativa o comunque per la compensazione di legge.
Con vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec in data 04.12.2020 la società AT AR
S.p.A. (di seguito, anche solo AT AR, ovvero senza denominazione sociale) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la società D.IT-Distribuzione Italiana Soc. Coop. (di seguito, solo D.IT) al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito pari ad € 412.887,98= e, per l'effetto, la condanna al pagamento di tale somma, oltre agli interessi e alla penale di cui all'art. 3 Legge n.
192/1998
.
1.1.
La presente controversia origina da precedente giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo incardinato avanti ad altro ufficio giudiziario.
AT AR, invero, ricorreva dinanzi al Tribunale di Trani ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in data
19.11.2019;
il successivo 26.11.2019 era emesso il decreto ingiuntivo n. 1933/2019 (doc. n. 1 parte attrice) per l'importo qui azionato, oltre accessori.
Si opponeva, quindi, nei termini D.IT con atto di citazione in data 19.12.2019 (doc. a), eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio e per materia in favore di questo Tribunale e, in particolare, della Sezione Specializzata in materia d'impresa, nonché chiedendo la revoca dell'ingiunzione di pagamento e domandando in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Trani adito, infine, pronunciava in data 16.11.2020 ordinanza con cui dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale, fissando in tre mesi il termine di riassunzione (doc. e);
revocava altresì il decreto ingiuntivo.
3
1.2.
Nel proprio atto introduttivo, così come integrato anche del ricorso per decreto ingiuntivo, parte attrice rappresentava:
- di essere stata socia sin dal 2012 di D.IT, società cooperativa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione delle attività di convenzionamento e contrattazione collettiva con l'industria di prodotti di largo consumo, alimentari e non, anche contrassegnati con i marchi di impresa goduti dalla cooperativa ES (IG e SA);

- di aver esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto con decorrenza degli effetti dal 31.12.2018;

- di vantare un credito verso l'odierna convenuta pari ad € 412.887,98= a titolo di mancati ristorni e di scontistica applicata dai fornitori sulle merci acquistate per il tramite di D.IT.
In particolare, parte attrice illustrava la struttura operativa della cooperativa che si componeva di diverse fasi: in primo luogo, i soci compravano la merce direttamente dai distributori convenzionati pagando loro il relativo prezzo d'acquisto;
poi, i distributori corrispondevano a D.IT gli importi riconosciuti ai soci a titolo di contributo per le promozioni applicate;
infine, la cooperativa D.IT restituiva ai singoli soci-acquirenti (c.d. soci CE-DI, tra i quali l'attore) le somme ricevute sulla base dei complessivi volumi d'acquisto.
Il credito maturato da parte attrice, dunque, sorgeva da tale schema contrattuale, poiché D.IT si era resa inadempiente all'obbligo di corresponsione delle somme che, a titolo di rimborso, i fornitori terzi avevano applicato a AT AR per una specifica operazione di campagna promozionale (c.d. attività volantino nazionale 2018).
Proseguiva, pertanto, parte attrice la propria narrazione rappresentando in fatto:
- la ES D.IT aveva formalmente autorizzato tramite mail di giugno-luglio 2019 l'emissione di fatture relative al corrispettivo legato alle operazioni promozionali dell'annualità 2018, ivi prevedendo il pagamento entro 30 giorni (doc. da n. 10.1 a n. 10.7);

- al netto di rapporti contabili pregressi, il saldo dare-avere ammontava al proprio residuo credito pari ad € 412.887,98=.
In ragione dell'inadempimento di D.IT all'obbligo di pagamento, parte attrice trasmetteva all'odierna parte convenuta l'estratto conto riepilogativo con mail del 25.09.2019, sollecitando il pagamento
(doc. III);
mail che non era oggetto di alcuna contestazione.
Alla luce di tutto quanto rappresentato, parte attrice in riassunzione deduceva, quindi,
l'inadempimento di D.IT all'obbligo restitutorio e, per l'effetto, ne domandava la condanna al pagamento della somma di € 412.887,98=, oltre accessori e vinte le spese di lite.
1.3.
4
D.IT si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2021, eccependo in via preliminare la inammissibilità/nullità/inesistenza dell'atto di citazione e l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario di Bologna;
nel merito, domandava
l'integrale rigetto delle richieste avversarie ed avanzava domanda in via riconvenzionale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'illiceità di condotte anticoncorrenziali di AT AR
e la conseguente condanna al risarcimento
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