Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 154
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Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2767 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 03.12.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata l'[...] a [...]_1 C.F._1
Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Quattrone presso il cui in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino n. 45 scala B, ha eletto domicilio
E
(C.F.: nato il [...] a [...]_1 C.F._2
Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Quartuccio presso il cui studio in Reggio Calabria, Viale della libertà n. 30/C, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso congiunto depositato il 03.10.2024, con il quale Parte_1
e hanno chiesto di regolamentare i rapporti tra i genitori e il figlio Controparte_1
minore (06.10.2017), nato da una relazione sentimentale dagli stessi R_
intrattenuta;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 30.10.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 03.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta;
-ritenuto che gli accordi pattuiti appaiono rispondenti agli interessi del figlio minore;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato il 03.10.2024 da e , accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, regolamenta i rapporti di ciascun genitore con il figlio nei seguenti termini:
“1)Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, R_
con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in
Reggio Calabria alla Via Sbarre Superiori n. 95 . In virtù dell'affidamento condiviso,
i genitori eserciteranno potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
2) Il padre, in considerazione dell'attività lavorativa svolta, terrà con sé il minore, salvo diverso accordo tra le parti, a settimane alterne, il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21:00 ed il venerdì dall' uscita di scuola alle ore 20.00 della domenica.
Nel caso in cui, invece, il padre dovesse rimanere a Reggio Calabria per due settimane consecutive, ove il fine settimana, secondo il principio dell'alternanza, spetti alla madre, terrà il bambino il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore
21.00.
Le modalità di esercizio del diritto di visita saranno le stesse anche in periodo non frequenza scolastica.
La madre si impegna a consegnare al padre gli indumenti del minore e tutto ciò che occorre (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici, cancelleria, attrezzatura per lo sport) in base ai giorni che rimarrà con lo stesso.
Le parti potranno concordare altri periodi di esercizio del diritto di visita.
Cambiamenti di luoghi e, quindi, di modalità degli incontri saranno tempestivamente comunicati anche via telefono o per sms. Nei giorni in cui un genitore non vede il figlio potrà contattarlo telefonicamente o con videochiamata verso le ore 20.30, per il tramite dell'altro genitore che, ove non potesse rispondere alla chiamata, si impegna
a richiamare appena possibile entro le ore