Trib. Parma, sentenza 02/08/2024, n. 1119
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1450/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA, con elezione di domicilio in via Farini, n. 15, presso e nello studio dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. SILVESTRINI FEDERICO, con elezione di domicilio in BORGO AL
COLLEGIO MARIA LUIGIA, 15 PARMA, presso e nello studio dell'avv. SILVESTRINI
FEDERICO;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
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- INTERVENUTO-
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “Che l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, già dichiarato con sentenza non definitiva n. 186/2023, pubblicata in data 14.02.2023, lo scioglimento del matrimonio contratto tra
i signori e in data 22.08.2009 in Torrile (PR), Voglia: 1) Dichiarare Parte_1 Controparte_1
tenuto il signor al versamento in favore della signora di un assegno divorzile CP_1 Parte_1
mensile della somma di euro 250,00, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi direttamente da parte di INPS sul conto corrente della signora 2) Con Parte_1
vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per parte resistente: “la S. V. Ill.ma Voglia 1) dichiarare che nulla è dovuto, da parte del sig. , nei confronti della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento e/o Controparte_1 Parte_1
assegno divorzile;
2) il sig. continuerà a corrispondere in favore della sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 100,00 mensili, a titolo di risarcimento dei danni di cui alla sentenza penale n. 592/2019 emessa dal Tribunale di Parma, sino alla integrale estinzione della pretesa (complessivi € 7.200,00);
3) il sig. continuerà ad impegnarsi a non comunicare in alcun modo con la sig.ra Controparte_1
ed a non avvicinarsi alla stessa, né ai suoi familiari, nei luoghi abitualmente Parte_1
frequentati per ragioni di lavoro, dimora, cura e quant'altro, mantenendo una distanza di almeno 300 metri;
4) spese di giudizio compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato in fatto
Con ricorso depositato in data 15.4.2021 adiva il Tribunale di Parma adducendo che: Parte_1
in data 22.08.2009 aveva contratto matrimonio con rito civile con optando per il Controparte_1
regime di separazione dei beni;
dal matrimonio non erano nati figli;
di comune accordo con il sig.
, dopo il matrimonio, non aveva più prestato attività lavorativa come badante per dedicarsi CP_1
esclusivamente alla casa e alla famiglia e allo stato non percepiva alcun reddito;
nel 2005 anche il sig.
aveva smesso di lavorare;
con il trascorrere del tempo, la convivenza era divenuta intollerabile a CP_1
causa dei comportamenti posti in essere dal Sig. il quale, in violazione dei doveri discendenti dal CP_1
matrimonio, aveva più volte tenuto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e violenti;
in seguito a tali condotte, ella aveva sporto denuncia-querela;
in data 06.06.2019, aveva depositato ricorso per la
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separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Parma;
alla prima udienza di comparizione avanti al
Presidente del Tribunale in data 22.01.2020, i coniugi erano addivenuti ad un accordo, prevedendo a carico del marito un assegno di euro 100,00 mensili, quale contributo per il mantenimento della moglie, che avrebbe dovuto essere corrisposto direttamente dall'INPS, oltre ad euro 100,00 mensili, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo di euro 7.200,00, pari all'importo del risarcimento del danno stabilito nella sentenza penale di condanna, e, infine, l'obbligo, in capo al sig. , anche dopo la CP_1
cessazione della misura cautelare applicata a suo carico, di non comunicare con la ricorrente e di non avvicinarsi ai luoghi dalla stessa frequentati, ai sensi degli artt. 342 bis e 343 ter c.c.;
con decreto del
30.01.2020, il Tribunale di Parma aveva omologato le condizioni di separazione concordate dalle parti;
dopo l'omologa della separazione, le parti non si erano più riconciliate. Tanto premesso,
[...]
chiedeva al Tribunale di Parma di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1
oltre alla corresponsione di euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile, richiesta Controparte_1
poi ridotta ad euro 250,00, da versarsi direttamente da parte di INPS. La ricorrente insisteva altresì affinché il Tribunale adito volesse pronunciare nei confronti del sig. un divieto di avvicinamento CP_1
ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e ai familiari della stessa.
Con memoria depositata in data 14.01.2022 si costitutiva in giudizio il sig. , che aderiva alla CP_1
domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma chiedeva che non fosse riconosciuto alcun importo a titolo di assegno divorzile, tenuto conto della durata relativamente breve del vincolo matrimoniale, che tra le parti non vi era una significativa disparità reddituale e che la ricorrente non aveva dato prova delle oggettive ragioni per le quali sarebbe stata impossibilita a procurarsi mezzi adeguati per provvedere autonomamente alle proprie esigenze, nonché del contributo offerto alla famiglia e del sacrificio delle proprie aspettative di crescita professionali. Quanto al divieto di avvicinamento, il Sig. deduceva di essersi già spontaneamente obbligato in tal senso e di CP_1
impegnarsi a non avvicinarsi più alla Sig.ra o ai suoi familiari e a non comunicare con la Parte_1
stessa. Aggiungeva inoltre di volersi impegnare a continuare a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 100,00 mensili, a titolo di risarcimento del danno di cui alla sentenza penale, sino alla integrale estinzione della pretesa.
All'udienza presidenziale del 25.01.2022, sentite le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato si riservava in ordine all'adozione di provvedimenti provvisori.
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Con ordinanza depositata il 31.05.2022 il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni della separazione, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice Istruttore designato per la trattazione del procedimento.
Regolarmente proseguito il giudizio innanzi al Giudice Istruttore, con sentenza