Trib. Catania, sentenza 12/12/2024, n. 6003
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Cannata Baratta Ezio Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5869/2022 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 14/07/1977 (C.F.: , rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv . , giusta procura in atti;
Parte_2
ricorrente
nei confronti di
n. a CATANIA (CT) il 26/05/1979 (C.F.: ), rappr. E CP_1 C.F._2
dif. dall'avv. , giusta procura in atti;
Parte_2
resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 02/12/2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate al verbale telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/04/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con
e celebrato in Motta Sant'Anastasia il 06.10.1999, matrimonio dal quale CP_1
sono nate le figlie (nt. a Catania il 20.04.2001) e (nt. a AS (Re) il Per_1 Per_2
12.01.2013).
Chiedeva, altresì, di riconoscere l'addebito nei confronti del e, comunque, in CP_1
ordine alle determinazioni circa la prole, affidare la figlia minore , congiuntamente, Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e possibilità del padre di esercitare il proprio diritto di vista di visita secondo liberi accordi con l'altro genitore, in ossequio alle esigenze precipue della minore ed agli impegni dei genitori;
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, in favore di entrambe le figlie, un assegno di mantenimento mensile, dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, nella misura del 50 %.
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.04.2008.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 13.07.2022, il resistente non compariva;
atteso l'esito negativo del