Trib. Latina, sentenza 08/02/2024, n. 301
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Testo completo
N. R.G. 3441/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art.
281-sexeis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2018 promossa da:
EO ND (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
D'erme ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Corso Della Repubblica N.
265 , giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
NI NT (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Scrimali e dall'avv. Francesca Fiorentini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Viale Mazzini n. 1, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza, da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, OD AN conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, VE VA, esponendo che: 1) con atto per TA UD
CI Rep. 17.314 Racc.
4.200 in data 61.70. 1997, acquistava in regime di comunione legale col marito Ing. Antonio TO un villino a schiera, al quale erano annesse un'area giardinata e n. 2 corti di esclusiva pertinenza, sito in Latina alla via Guido D'Arezzo n. 20 e
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censito nel NCEU del Comune di Latina al foglio 169. particella 1057 sub. 9 (porzione di fabbricato ad uso civile abitazione). sub. 17 (area giardinata), sub. 25 (corte), sub. 33 (corte);
2) successivamente i coniugi con atto per TA EN CC Rep. 13022 Racc. 5324 in data
15.05.2008 modificavano il regime patrimoniale tra essi vigenti optando per la separazione dei beni, e a seguito della modifica del regime patrimoniale, con successivo atto per TA EN
CC Rep. 13.023 Racc.
5.325 in data 15.05.2008, il marito alienava in suo favore la propria quota di proprietà del villino suddetto;
3) l'abitazione e l'area giardinata di pertinenza esclusiva della stessa erano poste a confine con l'abitazione di VE VA, sita in Latina alla via
Guido D'Arezzo n. 22 e censita al NCEU del Comune di Latina al foglio 169 particella 1057 sub.
8 (fabbricato ad uso civile abitazione), sub. 16 (area giardinata), sub. 24 (corte), sub. 32 (corte);
4) le suddette abitazioni erano tra loro aderenti e le aree giardinate di rispettiva proprietà erano adiacenti con il confine delimitato in parte da un muretto ed in parte da recinzione in rete metallica e paletti, entrambi realizzati dall'impresa costruttrice del fabbricato;
5) circa 4 o 5 anni prima, la VE – senza alcun provvedimento amministrativo abilitante – realizzava un portico in legno, retto ad una estremità da colonne in legno infisse al suolo ed ancorata, per l'altra estremità, all'aggetto del balcone preesistente al primo piano;
6) tale tettoia aveva determinato una modifica dell'originaria sagoma esterna del fabbricato ed era collocata a distanza inferiore dal confine da quella prevista all'art. 19 del Piano Particolareggiato del Comune di Latina;
7) con raccomandata A/R del 01.01.2017, chiedeva alla propria confinante la rimozione del portico in legno, il quale, attesa la sua realizzazione in prossimità del confine, risultava di pregiudizio per
l'aria e la luce del fondo di sua spettanza;
8) con raccomandata A/R del 14.12.2017 la VE contestava di essere tenuta alla rimozione;
9) veniva esperito il tentativo di conciliazione innanzi la C.C.II.A. di Latina che si risolveva negativamente a causa della mancata partecipazione della
VE.
Ciò posto, l'attrice affermava di avere interesse ad esperire l'actio negatoria servitutis ex art. 949
c.p.c. al fine di far constare la realizzazione del portico in legno da parte della convenuta ad una distanza inferiore a quella legale perché in violazione delle disposizioni delle norme di attuazione del Piano Particolareggiato del Comune di Latina, e di sentire disporre l'arretramento sino alla distanza minima nonché, in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti per la costruzione illecitamente realizzata.
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Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito contrariis reiectis In via principale. in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, dichiarare l'inesistenza, carico della proprietà dell'attrice OD AN, censita al NCEU del Comune di Latina al foglio 169, particella 1057 sub. 9 (porzione di fabbricato ad uso civile abitazione), sub. 17 (area giardinata), sub, 25 (corte), sub, 33 (corte) ed a favore del fondo della proprietà di parte convenuta VA VE censita al NCEU del Comune di Latina al f. 169 part.1057 sub. 8
(fabbricato ad uso civile abitazione), sub. 16 (arca giardinata), sub. 24 (corte), sub. 32 (corte), del diritto di servitù determinato dalla esistenza del portico realizzato dalla convenuta in violazione delle distanze dal confine stabilite dagli strumenti urbanistici del Comune di Latina.
Per l'effetto, in applicazione degli artt. 872 e 873 c.c.. condannare la convenuta all'arretramento del portico posto a distanza inferiore a quella legale dal fondo dell'attrice di 7,5 ml dal confine o della diversa distanza ritenuta di giustizia, al fine di ripristinare la distanza minima -
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, ai sensi dell'art.
872. co.
2. cod. civ., nella misura ritenuta di giustizia. da determinarsi tramite idonea CTU e per
l'intero periodo decorrente dalla edificazione illecita sino all'effettivo arretramento, anche con applicazione del disposto dell'art. 614 bis per ogni giorno di ritardo nel prestare ottemperanza all'obbligo di fare che verrà sancito con l'emananda sentenza. In via subordinata: Per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di arretramento ai sensi degli arti. 872
e 873 c.c.. condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 872 co.2 c.c., per effetto della edificazione del portico in violazione della normativa urbanistica dettata dal Comune di Latina, nella misura da stabilirsi a mezzo di idonea CTU.
Vittoria di spese, compensi di causa, oltre compensi forfettari, IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva in giudizio la convenuta VE VA, deducendo che: 1) la tettoia in legno oggetto di causa era stata realizzata nel 2011, previo consenso dei vicini i quali assentirono alla proposta anche sul presupposto che una tettoia simile era stata già realizzata da altri condomini;
2) sei anni dopo la realizzazione del manufatto, con Racc. A/R del 01.09.2017, sottoscritta anche dal marito SI. TO, l'odierna attrice la diffidava alla rimozione del suddetto manufatto, che erroneamente veniva definito portico in legno;
3) in riscontro alla suddetta comunicazione, la convenuta, nel contestare la fondatezza della lamentata violazione delle distanze, si rendeva disponibile ad una definizione stragiudiziale dell'insorgenda controversia;
4) con Racc. A/R dell'11.10.2017 l'odierna attrice ribadiva invece la propria intenzione di procedere nelle sedi
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opportune per ottenere la rimozione del manufatto;
5) preso atto delle reali intenzioni della
OD, la convenuta formalizzava le contestazioni in ordine a molteplici aspetti della proprietà attorea che risultavano violare le norme urbanistiche e le distanze legali, invitando la controparte
a regolarizzare, in termini di distanze legali, il posizionamento della siepe e degli alberi piantati nel giardino con particolare riferimento all'albero del pepe, all'ulivo ed alla pianta di visciole, contestando altresì il posizionamento della tettoia in ferro con copertura in plexiglass realizzata dalla OD nella porzione di proprietà retrostante l'abitazione nonché la chiusura del locale garage la cui basculante di accesso era stata eliminata, in violazione della L. 122/89, con conseguente modifica del retro prospetto del fabbricato e cambio di destinazione urbanistica del locale;
5) rappresentava, inoltre, che la tettoia realizzata dalla convenuta non violava da nessun punto di vista le norme in materia di distanze dai confini stabilite dagli strumenti urbanistici del
Comune di Latina, risultando del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 19 delle N.T.A. ed alla regola generale in tema di distanze tra costruzioni disciplinata dall'art. 873 del c.c..
Ciò premesso, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale in relazione alle violazioni commesse dalla OD, con specifico riferimento alla tettoia a sbalzo in ferro con copertura in plexiglass che la controparte aveva realizzato sul retro del fabbricato ad una distanza dal confine inferiore a quella legale. La suddetta tettoia era infatti posta pressoché a ridosso del cortile comune e comunque ad una distanza evidentemente inferiore a quella stabilita dal citato art. 19 delle N.T.A. del piano particolareggiato dei quartieri Q4 e Q5 che integrava la disciplina dettata dall'art. 873 in termini di distanze nelle costruzioni.
Sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della OD al risarcimento del danno sofferto a causa della pianta di visciole presente nella proprietà attorea, che aveva letteralmente infestato il suo giardino. Infatti, la messa a dimora da parte della OD della pianta di visciole a ridosso del confine aveva comportato lo svilupparsi di radici nell'area giardino della proprietà
VE con abbondante proliferazione di ricacci che avevano infestato tutta la corte.
Assumeva altresì che l'attrice doveva essere condannata a provvedere a proprie spese alla bonifica del terreno di proprietà convenuta attraverso la rimozione del terreno dell'intera superficie per una profondità di almeno 70 cm con riporto di terreno naturale vergine ed a risolvere in via definitiva la problematica della proliferazione dei ricacci della propria pianta.
Ancora, contestava il mancato rispetto da parte dell'attrice della normativa che disciplinava le distanze dal confine di alberi e siepi. La siepe presente sul fondo attoreo, infatti, risultava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art.
281-sexeis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2018 promossa da:
EO ND (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
D'erme ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Corso Della Repubblica N.
265 , giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
NI NT (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Scrimali e dall'avv. Francesca Fiorentini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Viale Mazzini n. 1, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza, da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, OD AN conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, VE VA, esponendo che: 1) con atto per TA UD
CI Rep. 17.314 Racc.
4.200 in data 61.70. 1997, acquistava in regime di comunione legale col marito Ing. Antonio TO un villino a schiera, al quale erano annesse un'area giardinata e n. 2 corti di esclusiva pertinenza, sito in Latina alla via Guido D'Arezzo n. 20 e
pagina 1 di 17
censito nel NCEU del Comune di Latina al foglio 169. particella 1057 sub. 9 (porzione di fabbricato ad uso civile abitazione). sub. 17 (area giardinata), sub. 25 (corte), sub. 33 (corte);
2) successivamente i coniugi con atto per TA EN CC Rep. 13022 Racc. 5324 in data
15.05.2008 modificavano il regime patrimoniale tra essi vigenti optando per la separazione dei beni, e a seguito della modifica del regime patrimoniale, con successivo atto per TA EN
CC Rep. 13.023 Racc.
5.325 in data 15.05.2008, il marito alienava in suo favore la propria quota di proprietà del villino suddetto;
3) l'abitazione e l'area giardinata di pertinenza esclusiva della stessa erano poste a confine con l'abitazione di VE VA, sita in Latina alla via
Guido D'Arezzo n. 22 e censita al NCEU del Comune di Latina al foglio 169 particella 1057 sub.
8 (fabbricato ad uso civile abitazione), sub. 16 (area giardinata), sub. 24 (corte), sub. 32 (corte);
4) le suddette abitazioni erano tra loro aderenti e le aree giardinate di rispettiva proprietà erano adiacenti con il confine delimitato in parte da un muretto ed in parte da recinzione in rete metallica e paletti, entrambi realizzati dall'impresa costruttrice del fabbricato;
5) circa 4 o 5 anni prima, la VE – senza alcun provvedimento amministrativo abilitante – realizzava un portico in legno, retto ad una estremità da colonne in legno infisse al suolo ed ancorata, per l'altra estremità, all'aggetto del balcone preesistente al primo piano;
6) tale tettoia aveva determinato una modifica dell'originaria sagoma esterna del fabbricato ed era collocata a distanza inferiore dal confine da quella prevista all'art. 19 del Piano Particolareggiato del Comune di Latina;
7) con raccomandata A/R del 01.01.2017, chiedeva alla propria confinante la rimozione del portico in legno, il quale, attesa la sua realizzazione in prossimità del confine, risultava di pregiudizio per
l'aria e la luce del fondo di sua spettanza;
8) con raccomandata A/R del 14.12.2017 la VE contestava di essere tenuta alla rimozione;
9) veniva esperito il tentativo di conciliazione innanzi la C.C.II.A. di Latina che si risolveva negativamente a causa della mancata partecipazione della
VE.
Ciò posto, l'attrice affermava di avere interesse ad esperire l'actio negatoria servitutis ex art. 949
c.p.c. al fine di far constare la realizzazione del portico in legno da parte della convenuta ad una distanza inferiore a quella legale perché in violazione delle disposizioni delle norme di attuazione del Piano Particolareggiato del Comune di Latina, e di sentire disporre l'arretramento sino alla distanza minima nonché, in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti per la costruzione illecitamente realizzata.
pagina 2 di 17
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito contrariis reiectis In via principale. in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, dichiarare l'inesistenza, carico della proprietà dell'attrice OD AN, censita al NCEU del Comune di Latina al foglio 169, particella 1057 sub. 9 (porzione di fabbricato ad uso civile abitazione), sub. 17 (area giardinata), sub, 25 (corte), sub, 33 (corte) ed a favore del fondo della proprietà di parte convenuta VA VE censita al NCEU del Comune di Latina al f. 169 part.1057 sub. 8
(fabbricato ad uso civile abitazione), sub. 16 (arca giardinata), sub. 24 (corte), sub. 32 (corte), del diritto di servitù determinato dalla esistenza del portico realizzato dalla convenuta in violazione delle distanze dal confine stabilite dagli strumenti urbanistici del Comune di Latina.
Per l'effetto, in applicazione degli artt. 872 e 873 c.c.. condannare la convenuta all'arretramento del portico posto a distanza inferiore a quella legale dal fondo dell'attrice di 7,5 ml dal confine o della diversa distanza ritenuta di giustizia, al fine di ripristinare la distanza minima -
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, ai sensi dell'art.
872. co.
2. cod. civ., nella misura ritenuta di giustizia. da determinarsi tramite idonea CTU e per
l'intero periodo decorrente dalla edificazione illecita sino all'effettivo arretramento, anche con applicazione del disposto dell'art. 614 bis per ogni giorno di ritardo nel prestare ottemperanza all'obbligo di fare che verrà sancito con l'emananda sentenza. In via subordinata: Per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di arretramento ai sensi degli arti. 872
e 873 c.c.. condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 872 co.2 c.c., per effetto della edificazione del portico in violazione della normativa urbanistica dettata dal Comune di Latina, nella misura da stabilirsi a mezzo di idonea CTU.
Vittoria di spese, compensi di causa, oltre compensi forfettari, IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva in giudizio la convenuta VE VA, deducendo che: 1) la tettoia in legno oggetto di causa era stata realizzata nel 2011, previo consenso dei vicini i quali assentirono alla proposta anche sul presupposto che una tettoia simile era stata già realizzata da altri condomini;
2) sei anni dopo la realizzazione del manufatto, con Racc. A/R del 01.09.2017, sottoscritta anche dal marito SI. TO, l'odierna attrice la diffidava alla rimozione del suddetto manufatto, che erroneamente veniva definito portico in legno;
3) in riscontro alla suddetta comunicazione, la convenuta, nel contestare la fondatezza della lamentata violazione delle distanze, si rendeva disponibile ad una definizione stragiudiziale dell'insorgenda controversia;
4) con Racc. A/R dell'11.10.2017 l'odierna attrice ribadiva invece la propria intenzione di procedere nelle sedi
pagina 3 di 17
opportune per ottenere la rimozione del manufatto;
5) preso atto delle reali intenzioni della
OD, la convenuta formalizzava le contestazioni in ordine a molteplici aspetti della proprietà attorea che risultavano violare le norme urbanistiche e le distanze legali, invitando la controparte
a regolarizzare, in termini di distanze legali, il posizionamento della siepe e degli alberi piantati nel giardino con particolare riferimento all'albero del pepe, all'ulivo ed alla pianta di visciole, contestando altresì il posizionamento della tettoia in ferro con copertura in plexiglass realizzata dalla OD nella porzione di proprietà retrostante l'abitazione nonché la chiusura del locale garage la cui basculante di accesso era stata eliminata, in violazione della L. 122/89, con conseguente modifica del retro prospetto del fabbricato e cambio di destinazione urbanistica del locale;
5) rappresentava, inoltre, che la tettoia realizzata dalla convenuta non violava da nessun punto di vista le norme in materia di distanze dai confini stabilite dagli strumenti urbanistici del
Comune di Latina, risultando del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 19 delle N.T.A. ed alla regola generale in tema di distanze tra costruzioni disciplinata dall'art. 873 del c.c..
Ciò premesso, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale in relazione alle violazioni commesse dalla OD, con specifico riferimento alla tettoia a sbalzo in ferro con copertura in plexiglass che la controparte aveva realizzato sul retro del fabbricato ad una distanza dal confine inferiore a quella legale. La suddetta tettoia era infatti posta pressoché a ridosso del cortile comune e comunque ad una distanza evidentemente inferiore a quella stabilita dal citato art. 19 delle N.T.A. del piano particolareggiato dei quartieri Q4 e Q5 che integrava la disciplina dettata dall'art. 873 in termini di distanze nelle costruzioni.
Sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della OD al risarcimento del danno sofferto a causa della pianta di visciole presente nella proprietà attorea, che aveva letteralmente infestato il suo giardino. Infatti, la messa a dimora da parte della OD della pianta di visciole a ridosso del confine aveva comportato lo svilupparsi di radici nell'area giardino della proprietà
VE con abbondante proliferazione di ricacci che avevano infestato tutta la corte.
Assumeva altresì che l'attrice doveva essere condannata a provvedere a proprie spese alla bonifica del terreno di proprietà convenuta attraverso la rimozione del terreno dell'intera superficie per una profondità di almeno 70 cm con riporto di terreno naturale vergine ed a risolvere in via definitiva la problematica della proliferazione dei ricacci della propria pianta.
Ancora, contestava il mancato rispetto da parte dell'attrice della normativa che disciplinava le distanze dal confine di alberi e siepi. La siepe presente sul fondo attoreo, infatti, risultava
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