Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 173

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 173
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 173
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7543/2024 R.G.
TRA
TI ER RM, elettivamente domiciliata in Messina, via Nino Bixio, n. 89, presso lo studio dell'avv. Paolo Giovanni Rotelli, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia –
Ufficio VII, Ambito territoriale di Catania;

Resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, TI ER RM ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e ha dedotto di avere prestato servizio negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del
Merito in virtù di una serie di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e di non avere fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della
1
legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Tanto premesso, la ricorrente, richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di «1) Accertare, ritenere
e dichiarare il diritto della prof.ssa TI ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni sopra esposte;

2) per l'effetto condannare il Ministero convenuto, all'attivazione di una carta elettronica
e/o pagamento e/o risarcimento della somma di Euro 500,00 per ogni anno di servizio prestato e, quindi, all'importo di Euro 1.000,00 per l'annualità 2022_2023 e 2023_2024, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo,;

3) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario».
Con memoria tempestivamente depositata il 18.12.2024 si è costituito in giudizio il
Ministero dell'Istruzione e del Merito, richiamando la pronuncia resa dalla Corte di
Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso «valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500».
L'Amministrazione ha quindi argomentato in ordine all'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge
10 agosto 2023, n. 103.
Ha, quindi eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché quella ordinaria
ex art. 2936 c.c. in relazione alle pretese risarcitorie, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: «- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
-

Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni

nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;

2 - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia».
Sostituita l'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle
annualità dal 2022/2023 e 2023/2024.
3. Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni
proposte e della situazione processuale – può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n.
7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023
R.G. – est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data 29.11.2023 nel
procedimento n. 6901/2023 –est. dott.ssa P. Mirenda).
4. «Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che «L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c.
121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di
3 formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna» ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del
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