Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 103

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 103
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 103
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 20262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e vertente TRA
Avv. PAOLO SPATARO, elett.te dom.to in Roma, Corso d'Italia 83, presso il proprio studio, difeso personalmente ex art. 86 cpc appellante
E VOIHOTELS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via I. Newton 34, presso lo studio dell'avv. Silvana Durante, che la rappresenta e difende come da procura in atti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 23664/2022 – pagamento somme. CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente entro i termini concessi ex art. 352
c.p.c.
conformemente alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.2023 l'avv. PA PA proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 23664/2022, pubblicata il 13.12.2022, con la quale era stata rigettata la domanda
proposta dallo stesso PA nei confronti della s.p.a. Voihotels, con condanna dell'attore al pagamento delle
spese processuali (liquidate in € 1.050,00 oltre € 98,00 per spese e oltre accessori di legge).
L'appellante, con quattro motivi di impugnazione, censurava la decisione del Giudice di Pace e chiedeva – in
riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva – che, accertato
l'inadempimento del Voi Tarka Resort, la società appellata venisse condannata al pagamento della somma di
€ 4.932,00 a titolo di restituzione della somma corrisposta per l'acquisto del soggiorno o, in subordine, alla
restituzione della minor somma di € 3.699,00;
vinte le spese. In via più gradata l'appellante chiedeva la riforma
della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali, con compensazione totale o
parziale delle stesse.


Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società Voihotels che eccepiva la manifesta infondatezza
dell'appello ex art. 348 c.p.c. e comunque chiedeva il rigetto del gravame e dell'istanza di inibitoria, con
conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.9.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dello
PA e disattesa l'eccezione dell'appellata ex art. 348 bis cpc.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e relativi alla valutazione di
infondatezza, da parte del primo giudice, circa il merito della pretesa attorea.
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