Trib. Bologna, sentenza 11/04/2024, n. 73

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 11/04/2024, n. 73
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 73
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO Presidente Dott. Maurizio ATZORI Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 48-1/2024 PU da:

IO IU rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Laudi (C.F. ([...]) e Francesco Pizzuti (C.F. [...]), con domicilio eletto presso lo Studio dei medesimi sito in Bologna, Via San Felice, n.6
- ricorrente nei confronti di: CB COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - codice fiscale e partita Iva 03972401206, con Sede Legale in Bologna (BO), Via Emilia Levante n. 166, esercente l'attività di costruzioni residenziali e non residenziali e ristrutturazioni edili.
-resistente
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024 è stata proposta da IO IU istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di euro 5.400,00 oltre spese legali e interessi, in virtù di crediti per spettanze retributive non corrisposte, portati da decreto ingiuntivo munito di formula di definitiva esecutorietà ex art 647 c.p.c. ottenuto dal Tribunale di Bologna in data 10/01/2024.
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La Società resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notifica tramite la consegna del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti nelle forme previste dall'art. 40, VI comma, CCI. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel relativo circondario. Tanto premesso si osserva che:
- dall'informativa acquisita d'ufficio presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione risultano nei confronti della Società cartelle notificate per euro 59.232,45 (di cui euro 33.313,44 non oggetto di rateizzazione);

- la documentazione versata in atti dai ricorrenti e le integrazioni d'ufficio consentono di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), stante il credito di parte ricorrente di euro 5.400,00 oltre spese legali e interessi, nonché il carico erariale immediatamente esigibile
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