Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 90
TRIB Torino
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 47/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI IO RE, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...]
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 31/1/2025 da VA GI, rappresentato dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio dell'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla Gestrice della Crisi;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/3/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
1
debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 47/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI IO RE, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...]
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 31/1/2025 da VA GI, rappresentato dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio dell'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”; esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla Gestrice della Crisi;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/3/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
1
debitore;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio
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