Trib. Monza, sentenza 12/11/2024, n. 2735

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 12/11/2024, n. 2735
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 2735
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 7537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7537/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Sidiki Kanu (C.F. – fax 0283412198 – C.F._2
, presso il cui studio, sito in Milano, Via Stradella 15, è Email_1 elettivamente domiciliata (docc. 1-2), in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato in [...], in data [...] (doc. 3);
Persona_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI ex art. 473bis e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
1) affidare il figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
) alla madre, la quale avrà l'esercizio in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 C.F._4 quater c.c., della responsabilità genitoriale sullo stesso e potrà adottare, anche da sola, le decisioni di maggiore interesse per la minore, 2) disporre che il minore sia collocato presso la madre, nella sua abitazione attuale sita a Monza, via
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3) disporre, nel caso in cui il Sig. si rendesse reperibile, le modalità di CP_1 frequentazione tra padre e figlio, che riterrà più opportune, nell'interesse del minore, previo accordo con la madre;

4) autorizzare il rilascio e/o il rinnovo, in favore del minore, nato a Persona_2
Monza, il 08.12.2020 del passaporto, della carta identità, del codice fiscale, della tessera sanitaria, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio. 5) disporre a carico del padre un contributo di mantenimento per il figlio dell'importo di € 400,00 da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non mutuabili.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Motivi della decisione
I. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE Persona_2
nato a [...], il [...] E REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI
[...]
PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti
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