Trib. Velletri, sentenza 03/07/2024, n. 1045

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 03/07/2024, n. 1045
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1045
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19 giugno 2024 – ha pronunciato in data 28 giugno 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6313, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
SC CE MA, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.,
- ricorrente -
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. NOVARA VALENTINA,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2022 la parte ricorrente SC
CE MA ha chiamato in giudizio la parte convenuta CASSA
1
NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.

7-8 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera n. 313 del 09/06/22, emessa dal
Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per tutti i motivi in narrativa;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di esigibilità, accertamento e variazione dello status contributivo della ricorrente per le deduzioni in parte motiva.
- per l'effetto ordinare alla Cassa Forense convenuta di ripristinare lo status contributivo quo ante la delibera impugnata.
- Condannare la convenuta Cassa Forense alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
* * *
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter
c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
La parte ricorrente – premesso (a) di essere stata iscritta dal 1996 all'albo dei praticanti avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, dal 5.11.1997 all'albo dei praticanti avvocati abilitati del medesimo Ordine e, dal 30.04.2008
a tutt'oggi, all'albo degli avvocati dello stesso, (b) di avere presentato, in data
30.01.2010, istanza di iscrizione (anche retroattiva) alla Cassa forense ai sensi degli artt. 11, 13 e 14 della L. n. 141/1992 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente), (c) che tale istanza è stata accolta con atto n. 55324/2011 adottato dalla Giunta esecutiva della predetta Cassa e comunicato in data 3.05.2011 (all. 2 al fascicolo
2 di parte ricorrente), (d) che a mezzo di tale ultimo atto la parte ricorrente è stata iscritta alla gestione previdenziale della predetta Cassa con effetto ordinario dall'anno 2009, nonché con effetto retroattivo in relazione ai periodi dal

1.01.1998 al 22.10.2003 e dal 1.01.2008 al 31.12.2008 (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente), (e) che nel medesimo atto la Cassa forense ha richiesto alla parte ricorrente il pagamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai periodi appena menzionati (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente), (f) di avere presentato, in data 27.05.2011, una istanza per essere ammessa al pagamento rateale dei contributi dovuti, (g) che in data 8.06.2011 la Cassa forense ha accolta tale ulteriore istanza, prevedendo, per la regolarizzazione delle annualità contributive anteriori al 2009, un piano di rateizzazione triennale (all.
3 al fascicolo di parte ricorrente), (h) che la Cassa forense, con atto n. 122131 del
7.05.2021, ha comunicato di avere accertato l'omesso versamento, per opera della parte ricorrente, dei contributi riguardanti le annualità contributive anteriori al 2009 (per i quali era stata già accordata la rateizzazione menzionata in precedenza) e ha preannunciato la comminazione, nei confronti della parte ricorrente, della decadenza dal beneficio dell'iscrizione retroattiva, nonché la rideterminazione della data di decorrenza
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