Trib. Rieti, sentenza 12/12/2024, n. 245
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Testo completo
N. R.G. 8/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv. Michele Bonetti e Santi Delia, anche Parte_1
disgiuntamente, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n. 47;
RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Viale C. Verani n. 7;
CP_3
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024, adiva il Giudice del Lavoro, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
Più in dettaglio, la ricorrente, attualmente assunta presso l'Amministrazione convenuta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno 1 settembre 2021, ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi e anni scolastici, come da contratti ritualmente prodotti:
- 2015/2016 (dal 11/12/2015 e al 30/06/2016, per n. 24 ore settimanali)
- 2016/2017 (dal 01/10/2016 al 30.06.2017, per n. 24 ore settimanali)
- 2017/2018 (dal 10/10/2017 e al 30/06/2018 per n. 24 ore settimanali)
- 2018/2019 (dal 20/09/2018 e al 30/06/2019, per n. 24 ore settimanali)
- 2019/2020 (dal 17/09/2019 al 30/06/2020 per n. 24 ore settimanali)
- 2020/2021 (dal 14/09/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali)
Tanto premesso, la ricorrente, lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito nella veste di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, statuire quanto segue:
- Accertare e dichiarare il diritto soggettivo di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e nei quali questi hanno svolto le mansioni di insegnanti per l'intero anno e a tempo pieno.
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione, anche a titolo risarcitorio a causa del mancato godimento del c.d. Carta docenti, ad ottenere l'erogazione delle somme quantificate nel ricorso e conseguentemente condannare l'Amministrazione al
2 pagamento di dette somme per gli anni scolastici indicati oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- In via subordinata si chiede che la s.v. emani qualsiasi provvedimento ritenga opportuno al fine di accogliere la domanda di parte ricorrente e di disporre l'erogazione alle stesse delle somme dovute a titolo c.d. Carta Docenti e come da ricorso.
Con condanna alle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_4
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_5
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il
[...]
termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_1
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6
3
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla solo Controparte_5
l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023;
Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023;
Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato, con i limiti e le precisazioni che si seguito si vanno ad esporre.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_7
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv. Michele Bonetti e Santi Delia, anche Parte_1
disgiuntamente, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n. 47;
RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Viale C. Verani n. 7;
CP_3
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024, adiva il Giudice del Lavoro, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
Più in dettaglio, la ricorrente, attualmente assunta presso l'Amministrazione convenuta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno 1 settembre 2021, ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi e anni scolastici, come da contratti ritualmente prodotti:
- 2015/2016 (dal 11/12/2015 e al 30/06/2016, per n. 24 ore settimanali)
- 2016/2017 (dal 01/10/2016 al 30.06.2017, per n. 24 ore settimanali)
- 2017/2018 (dal 10/10/2017 e al 30/06/2018 per n. 24 ore settimanali)
- 2018/2019 (dal 20/09/2018 e al 30/06/2019, per n. 24 ore settimanali)
- 2019/2020 (dal 17/09/2019 al 30/06/2020 per n. 24 ore settimanali)
- 2020/2021 (dal 14/09/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali)
Tanto premesso, la ricorrente, lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito nella veste di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, statuire quanto segue:
- Accertare e dichiarare il diritto soggettivo di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e nei quali questi hanno svolto le mansioni di insegnanti per l'intero anno e a tempo pieno.
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'erogazione, anche a titolo risarcitorio a causa del mancato godimento del c.d. Carta docenti, ad ottenere l'erogazione delle somme quantificate nel ricorso e conseguentemente condannare l'Amministrazione al
2 pagamento di dette somme per gli anni scolastici indicati oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- In via subordinata si chiede che la s.v. emani qualsiasi provvedimento ritenga opportuno al fine di accogliere la domanda di parte ricorrente e di disporre l'erogazione alle stesse delle somme dovute a titolo c.d. Carta Docenti e come da ricorso.
Con condanna alle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_4
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_5
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il
[...]
termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_1
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6
3
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla solo Controparte_5
l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023;
Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023;
Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato, con i limiti e le precisazioni che si seguito si vanno ad esporre.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_7
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
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