Trib. Vicenza, sentenza 27/02/2024, n. 447

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 27/02/2024, n. 447
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 447
Data del deposito : 27 febbraio 2024

Testo completo

R.G. n. 3523/2022

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
LL IA (C.F.: [...]) e TO LA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. UGO OSCAR del Foro di Padova, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori opponenti contro
UNICREDIT S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: 00348170101), elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo Cieco Agnello 1, presso e nello studio dell'Avv. FERRINI
GIOVANNI del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
ALTEA SPV S.R.L. (P.IVA: 12398590963), per il tramite della mandataria speciale PRELIOS CREDIT
SERVICING S.P.A. (P.IVA: 08360630159), ulteriormente per il tramite, a seguito della costituzione di nuovo difensore, della procuratrice speciale PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: 13048380151), società elettivamente domiciliata in Catania, Via
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Teramo 1, presso e nello studio dell'Avv. GUGLIOTTA GRAZIA del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di comparsa e costituzione di nuovo difensore depositato il
06.10.2023, in sostituzione dell'Avv. MERCANTI GIUSEPPE del Foro di Verona e a seguito della rinuncia di quest'ultimo al mandato con atto depositato il 12.10.2023
Terza intervenuta
Avente ad oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, richiamando le precedenti difese e così chiedendo:
In via preliminare e pregiudiziale, rigettarsi e/o comunque annullare, revocare, dichiarare illegittimo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo integralmente o parzialmente;
dichiarare la nullità parziale della fideiussione;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, per tutte le ragioni in atti, rigettare le pretese di controparte o comunque limitarle al reale dovuto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi
”.
La parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
Ogni diversa e contraria ricostruzione, ipotesi, produzione, domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, così giudicare: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale: respingersi, perché prescritte, inammissibili ed in subordine infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, introduttivo del presente giudizio e di cui si chiede il rigetto integrale;
in via subordinata: accertarsi il corretto ammontare del credito, in relazione ai rapporti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nella misura ritenuta congrua, e quindi condannarsi gli opponenti, in via tra loro solidale, a riconoscere la predetta somma oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.p.c. dalla domanda al saldo, o nella misura ritenuta congrua;
in ogni caso, condannarsi gli opponenti in via tra loro solidale, a rifondere a Unicredit S.p.A. le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, oltre al contributo forfetario ed accessori di Legge
”.
La parte intervenuta ha concluso come da foglio di p.c., depositato telematicamente, così chiedendo:
Voglia Codesto On. Le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare:
pagina 2 di 14 per i motivi di cui al par. III.

1.1. della comparsa di costituzione e risposta del 10.11.22, a modifica dell'ordinanza datata 8.12.2022 e notificata il 12.12.2022, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, c. 3, nn. 3 e 4, c.p.c. e/o l'inammissibilità delle azioni proposte in causa dagli Opponenti e, per l'effetto, rigettare le relative domande svolte dagli Opponenti nei confronti di Unicredit S.p.A., con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dagli Opponenti nei confronti di Unicredit S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del credito di Altea SPV s.r.l. di Euro 48.111,39, e, nello specifico, Euro 16.183,31 quale esposizione nascente dal finanziamento n. 7887462 ed Euro 31.922,08 quale esposizione nascente dal finanziamento n. 8090829, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo e integrale nei confronti di LL IA e TO LA, quest'ultima in qualità di fideiussore nei limiti della fideiussione prestata e, conseguentemente, condannare in via fra loro solidale LL IA e TO LA, quest'ultima in qualità di fideiussore nei limiti della fideiussione prestata, a pagare a favore di Altea SPV s.r.l. la somma capitale di Euro 48.111,39, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo e integrale;
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, anche della fase monitoria
”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, LL IA e TO LA interponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 944/2022 del 19.5.2022 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento, rispettivamente quale debitore principale e quale fideiussore, di €
48.111,39 di cui € 13.189,31 a titolo di saldo del finanziamento n. 7887462 ed € 31.922,08 a titolo di saldo del finanziamento n. 8090829. Gli opponenti esponevano: che LL IA, quale titolare di una ditta di allevamento di pollame, aveva aperto un fido di cassa di € 15.000,00 con cambiale agraria di € 50.000,00 presso Unicredit S.p.A., la quale nel 2016 aveva scontato la cambiale fino a raggiungere uno sconfinamento di € 65.000,00 e aveva chiesto il rilascio di una fideiussione di € 94.000,00 anche in ragione degli elevati interessi extrafido;
che nel 2017, malgrado il mancato rientro dallo sconfinamento, Unicredit S.p.A. aveva concesso il finanziamento n. 7887462 di € 41.353,60 assistito da garanzia consortile di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare erogata quale misura di sostegno a seguito dei danni economici causati agli allevatori dall'influenza aviaria;
che nel
2018 LL IA aveva contratto con il Banco delle Tre Venezie il mutuo ipotecario n. 8090829
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di € 1.250.000,00 per realizzare due impianti per la produzione di energia elettrica, di cui uno fotovoltaico e uno a biomasse;
che nonostante la forte esposizione debitoria Unicredit S.p.A., in data

4.10.2018 gli aveva concesso l'ulteriore finanziamento n. n. 8090829 di € 42.256,00;
che nel febbraio
2020 LL IA aveva interrotto la propria attività a causa dell'epidemia di Covid-19 e le banche avevano sospeso il pagamento dei ratei;
che nel dicembre 2020 aveva affittato a tale Gallus
Società Agricola s.r.l. la propria azienda, la quale tuttavia veniva sequestrata a causa di un'infezione di aviaria;
che in mancanza del versamento del canone di affitto, aveva quindi omesso di pagare sul finanziamento n. 7887462 una sola rata di € 5.447,77 in scadenza al 13.3.2022 e sul finanziamento n.
8090829 tre rate di € 746,21 cadauna rispettivamente in scadenza al 4.1.2022, al 4.2.2022 e al
4.3.2022;
che in data 21.3.2022 Unicredit S.p.A. aveva quindi comunicato la risoluzione dei rapporti ex art. 1456 c.c.;
che tuttavia la BA suddetta si era resa responsabile di una concessione abusiva di credito;
che la fideiussione omnibus era inefficace ex art. 1955 c.c., ex art. 1956 c.c. ed ex art. 1957 c.c. perchè il maggior credito al debitore garantito deve essere erogato, per quanto senza l'autorizzazione del garante, comunque secondo buona fede;
che comunque la fideiussione in questione era stata concessa, oltre che per l'apertura di credito, per le obbligazioni future solo nei limiti dell'importo residuo, come da comunicazione inoltrata alla BA;
che quest'ultima ha tenuto un comportamento contrario al canone della buona fede anche per aver risolto i contratti senza preavviso e per aver depositato ricorso monitorio solo venti giorni dopo;
che infine la fideiussione era nulla anche per conformità al modello ABI sanzionato dalla BA d'Italia. Gli opponenti chiedevano quindi, previo accertamento incidentale della predetta nullità negoziale, che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato.
Costituitasi in giudizio, Unicredit S.p.A. esponeva: che con contratto 1.6.2022 il credito monitoriamente azionato era stato ceduto ad Altea SPV s.r.l.;
che l'azione di recupero era stata intrapresa perché i debitori avevano alienato tutti i loro beni immobili, riservandosi sugli stessi il solo diritto di abitazione;
che tale condotta rivelava la malafede piuttosto degli opponenti e realizzava il presupposto dell'art.
1186 c.c.
;
che l'ammontare del credito non era stato contestato;
che la concessione abusiva del credito non poteva essere eccepita dal debitore destinatario del credito medesimo;
che le eccezioni ex art.
1955 c.c.
, ex art. 1956 c.c. ed ex art. 1957 c.c. non erano proponibili, essendo le fideiussioni piuttosto contratti autonomi di garanzia;
che le fideiussioni omnibus non ammettono alcuna progressione
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nell'individuazione dei rapporti garantiti;
che sull'eccezione di nullità della fideiussione è competente solo la sezione specializzata per le imprese presso il Tribunale di Venezia;
che comunque gli opponenti non hanno documentato l'asserita nullità in questione e non hanno interesse ad eccepirla nel caso di specie. Unicredit S.p.A. chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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