Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18794
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 36503/2021 R.G.T. proposta tra
Parte_1
Avv.ti Alessandra Delia e Francesco Lione
e
Controparte_1
Avv.ti Paolo Pulciani e Jennifer Palombaro
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: 1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori (affido condiviso) con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alle altre scelte di vita riguardanti il figlio minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente.
2) Tenuto conto che i rapporti padre-figlio si sono interrotti dal mese di agosto 2023 e per tale ragione dal mese di luglio 2024 i genitori ed il minore hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro Psiche Balduina, sito in Roma Via Cadlolo 24, con cadenza settimanale al fine di aiutare a ripristinare la relazione padre- figlio nel rispetto della sensibilità del minore ed al fine di fornire sostegno psicologico al figlio, attualmente potrà frequentare Per_1
liberamente il padre secondo la propria volontà e/o secondo modalità anche graduali che verranno suggerite nell'ambito del percorso di sostegno psicologico seguito e fino al buon esito dello stesso, allorquando, sempre previa volontà di verranno osservate le Per_1
seguenti modalità di visita.
In particolare, il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore CP_1
previa volontà del figlio stesso: Per_1
a) a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in caso di chiusura della scuola) fino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola (o riconducendolo dalla madre entro le ore 10:00 in caso di chiusura della scuola);
b) durante le vacanze natalizie: ad anni alterni con la madre dal 23.12 ore 10:00 al 30.12 ore 20:00, o dal 31.12 ore 10:00 al 6.01 ore 20:00;
c) durante le vacanze
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