Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 13
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 333/2023 R.G.TRIB.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze
del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 18 gennaio 2023 nel ruolo generale affari
contenziosi sotto il numero d'ordine 333 dell'anno 2023
T R A
MA FA (C.F. [...]), residente in ET (Ta) alla via Mater
Cristi snc, elettivamente domiciliato in Massafra (Ta) alla via Brindisi 9, presso e nello studio
dell'Avv. Carmine Lattarulo (C.F. [...]) dal quale è rappresentato e difeso, in
forza di documentazione in atti;

Appellante
C O N T R O
SARA AS.ni s.p.a., c.f. 00408780583, in persona del suo Procuratore ad negotia Dott. Michele
Grilli, con sede legale in Roma alla via Po 20 ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via Di
Palma 123 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ramellini (c.f. [...]) dal quale è
rappresentata e difesa come da documentazione in atti;

Appellata
Ove all'udienza dell'11 ottobre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
1


127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 27
novembre 2024 e del 17 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo MA FA evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la SA
IC SP chiedendone la condanna ex art. 2 del D.M. 191/2008 alla trasmissione di ogni atto
relativo al procedimento stragiudiziale di accertamento e liquidazione dei danni assertivamente
sofferti il 03 luglio 2020 quando, lungo la Via Soyus in ET MA (Ta) , l'autovettura di
sua proprietà Nissan AS tg. EX984ZE veniva collisa dalla autovettura Audi Q3 tg. FC489ZE
condotta dal proprietario EL CO che si immetteva in retromarcia lungo la predetta via,
provocando al veicolo attoreo danni stimabili in circa euro 1290,00;
alla trasmissione delle modalità
di calcolo con le quali aveva elaborato l'offerta stragiudiziale di euro 500,00;
al pagamento della somma di euro 200,00 pro die ex art. 614bis cpc in caso di ritardo dell'ASicuratore nel riscontrare
le proprie richieste;
alla rifusione delle spese e competenze di lite;
alla trasmissione della sentenza
all'I.V.A.S.S..
Costituitasi con comparsa di risposta, la SA IC SP allegava di aver già adempiuto a
quanto giudizialmente richiesto mediante spedizione all'indirizzo indicato dal danneggiato nella
istanza del 21 settembre 2020, concludendo conseguenzialmente per il rigetto della domanda col
favore delle spese di lite.
Con sentenza n. 3190/2022 emessa in data 02 dicembre 2020 all'esito del giudizio vertito col numero
7432/2020 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.”
Così argomentava il DP la propria decisione:
{…..dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte attrice e della parte convenuta assicurazione, emerge che l'attore in data 21-09-2020 a mezzo pec ha inviato la richiesta di accesso
2
alla convenuta assicurazione;
che quest'ultima ha trasmesso all'attore presso il domicilio telematico
( Studio Legale avv. Carmine Lattarulo ) tutta la documentazione richiesta, quella in suo possesso,
giusta nota pec del 13-10-2020, ove testualmente si legge: “La informiamo che in accoglimento della sua istanza Le rimettiamo in allegato documentazione istruttoria inerente il sinistro in oggetto.”
Pertanto ante causam la convenuta assicurazione ha adempiuto alla richiesta di accesso nel termine
di cui all'art. 146 D.Lvo n. 209/2005. Per le suesposte considerazioni va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al merito della questione…..- omissis -…..Tenuto conto della
particolarità della questione trattata, del comportamento tenuto dalle parti in causa, sussistono giusti
ed apprezzabili motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.}
Avverso la predetta sentenza proponeva appello MA FA rassegnando le seguenti
conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto così provvedere:

1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere
l'appello;

2. condannare SA IC SP al pagamento delle spese processuali di entrambi i
gradi del procedimento, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, in favore del
sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) error in iudicando per non avere il DP rilevato che la SA
AS.ni SP aveva costretto esso appellante a promuovere il giudizio per conseguire il diritto di accesso
agli atti;
2) error in iudicando per non avere il DP disposto la condanna di SA AS.ni SP alla
rifusione delle spese e competenze di lite;
3) error in iudicando per non avere il DP rilevato che,
avendo la SA ricevuto in data 21 settembre 2020 la richiesta di accesso, non aveva risposto nei
quindici giorni successivi ai sensi dell'art. 5 del D.M. 191/2008 costringendo esso appellante a notificare il 07 ottobre 2020 l'atto di citazione introduttivo;
4) error in iudicando per non avere il DP
disposto la condanna della SA AS.ni SP alla rifusione delle spese e competenze di lite per
soccombenza, dichiarando erroneamente la cessazione della materia del contendere pur in presenza
di contrasto tra le parti.
Si costituiva con comparsa di risposta la SA AS.ni SP rassegnando le seguenti conclusioni:
3
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare inammissibile
l'appello proposto;
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto confermando in toto
l'impugnata sentenza;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”.
Così argomentava l'appellata le proprie richieste:
“f) Nell'odierno appello il thema decidendum devoluto al Tribunale riguarda esclusivamente la
condanna alle spese del giudizio di primo grado. Si eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello in quanto il MA si è limitato alla mera riproposizione delle difese del primo
grado senza esporre alcuna critica al ragionamento con il quale DP ha sostenuto la propria
decisione di compensare integralmente le spese di lite;

g) Nel merito, argomento che si affronta per puro scrupolo difensivo, deve aggiungersi che ogni legge
e ogni decreto attuativo quale è il DM 191/2008 devono essere interpretati nel giusto senso e nel rispetto della gerarchia. Nel caso di specie, a disciplinare l'accesso agli atti dell'ASicurazione, vi è una disposizione legislativa costituta dall'art. 146 D. Lgs. 209/2005 che:
1) sancisce il diritto del danneggiato di accedere agli atti della Compagnia che gestisce il sinistro
che lo riguarda;

2) stabilisce che il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di gg. 60 dalla ricezione
dell'istanza da parte
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