Trib. Firenze, sentenza 25/09/2024, n. 2928
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa S G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1499/2023 promosso da:
con l'Avv. C C e l'Avv. M B Parte_1
ATTRICE
Contro
con l'avv. G P CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Regime patrimoniale della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: all'udienza del 22.05.2024 ha concluso in via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. insistendo in particolare nelle ulteriori istanze di cui al verbale 4.4.2024, nel merito come da atto di citazione.
Per il convenuto: all'udienza del 22.05.2024 ha concluso per la reiezione di tutte le domande con vittoria o compensazione delle spese.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di aver con lui contratto matrimonio nel 1970, in regime di CP_1
comunione legale dei beni;
che nel 1977 dalla loro unione era nata la figlia Persona_1
e che il matrimonio si era protratto sino al 2005, anno in cui, interrotta la convivenza, la
aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi in altra abitazione ed il era Pt_1 CP_1
rimasto nella casa coniugale acquistata nel 1985 in comproprietà con la moglie in costanza di matrimonio. Falliti i tentativi di composizione bonaria, il Tribunale di
Firenze, nell'ambito dei provvedimenti provvisori, con decreto del 31.07.2014 aveva ordinato al la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della CP_1
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consorte dell'importo di € 2.000,00 mensili, somma ridotta ad € 1.500,00 mensili a partire dal mese di gennaio 2015 dalla Corte d'Appello di Firenze in seguito a reclamo ex art.
708 promosso dal marito che, nel frattempo, non avrebbe corrisposto l'assegno di mantenimento relativo al mese di agosto 2014. Il Tribunale di Firenze, quindi, con sentenza parziale non definitiva n. 2332 del 27.03.2015, aveva pronunciato la sola separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le altre domande a contenuto patrimoniale. All'esito del giudizio, con sentenza n. 669/2018 pubblicata l'08.03.2018, il Tribunale aveva ridotto ad € 900,00 l'assegno di mantenimento in favore della e la sentenza è oggi definitiva. Rimaste irrisolte le Pt_1
questioni patrimoniali conseguenti alla pronuncia di separazione, nel 2021, attivata la mediazione volontaria presso OCF, la ha chiesto al il pagamento della Pt_1 CP_1
mensilità di Agosto 2014 di € 2.000,00 a titolo di mantenimento, la corresponsione della quota parte del 50% degli importi relativi alla locazione, e poi vendita, asseritamente avvenuta senza il consenso dell'attrice, di un posto barca in comproprietà sito nel porto di
Scarlino, l'indennità di occupazione quantificata in € 89.207,98 per aver il CP_1
abitato esclusivamente e senza titolo nella abitazione familiare di Sesto Fiorentino, acquistata in comproprietà con la per il periodo Ottobre 2005 - Giugno 2014 (anche Pt_1
se in realtà il avrebbe continuato ad abitare l'abitazione familiare sino alla CP_1
vendita del 11.10.2016), il 50% del patrimonio comune dei coniugi relativo a conti correnti, polizze assicurative, azioni, etc. a far data dall'anno 2013 e sino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Non avendo esito positivo la mediazione, la Pt_1
si è quindi rivolta al Tribunale di Firenze chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni
“Accertato l'utilizzo in via esclusiva dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, in Via Di
Bellosguardo n. 25 da parte del sig. , come in premessa descritto, per il CP_1
periodo ottobre 2005 fino al mese di giugno 2014, voglia condannare il convenuto al pagamento della somma di € 89.207,98 ovvero alla maggiore o minor somma che sarà provata a seguito della istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
Condannare il sig. alla restituzione del 50% dei beni CP_1
mobili caduti in comunione con la moglie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: conti correnti bancari intestati a , premi assicurativi, obbligazioni, CP_1 investimenti) come risulteranno ad istruttoria espletata, a far data dall'anno 2013 e così sino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Condannare il sig.
[...] alla restituzione della somma di € 26.361,00 ovvero la maggiore o minor CP_1
somma riferita alla compravendita del posto barca, oltre al risarcimento del danno in via
Pagina 2 equitativa per le condotte distrattive del sig. nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giudizio.”
[...]
Con comparsa depositata il