Trib. Locri, sentenza 12/01/2025, n. 31

TRIB Locri
Sentenza
12 gennaio 2025
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TRIB Locri
Sentenza
12 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 12/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 31
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 13 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 415/2024
R.G. promossa da:
CA IU (C.F.: [...]) elettivamente domiciliata ad Isola del Liri, alla via Siracusa n. 5, presso lo studio degli avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo
ZINZI, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it,avv.paolozinzi@pecavvocticassino. it;

Ricorrente
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato;
pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it.
Convenuto
OGGETTO: bonus carta docente
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Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024, AI UL, premesso di essere dal
01.09.2023 docente con contratto a tempo indeterminato, ultima sede di servizio Istituto
Comprensivo Bello- Pedullà – Agnana di Siderno, ha esposto che negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha prestato attività lavorativa quale docente non di ruolo per almeno 180 giorni annui, ed ovvero: dal 24.09.2020 al 30.06.2021, dal 13.09.2021 al
30.06.2022 e dal 05.09.2022 al 30.06.2023 presso l'istituto Comprensivo Oppido – Molochio
– Varapodio Oppido Mamertina;
che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ha svolto le medesime mansioni dei colleghi a tempo indeterminato;
che ha rispettato l'articolazione oraria stabilita per tutti i docenti, con assegnazione di registro e accesso al registro elettronico;
che, al pari dei docenti a tempo indeterminato, ha partecipato alle riunioni scolastiche ed ai consigli docenti;
che ha svolto attività didattica anche on line acquistando a sue spese gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto;
che a fronte dell'attività regolarmente svolta il Ministero dell'Istruzione non le ha corrisposto la
“c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma
121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107
;
che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022 ha dichiarato l'illegittimità del DPCM del 23.09.2015 e della nota del MIUR n.
15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla percezione del beneficio e che per l'effetto tutto il personale, anche quello a tempo determinato, ha diritto all'erogazione del bonus;
che con ordinanza depositata il 18.5.2022 la VI sezione della Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che la stessa osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito la percezione del beneficio della carta docente;
che pertanto il beneficio deve essere riconosciuto al personale docente a tempo indeterminato e determinato per come altresì dichiarato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge
107/2015
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo
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importo di euro 1500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone”.
Ritualmente incardinatasi la lite, si è costituito il Ministero convenuto, che preliminarmente ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del Tribunale di Palmi, in quanto al momento dell'instaurazione del giudizio la ricorrente prestava attività lavorativa presso l'istituto Alberghiero di Oppido Mamertina, ha dedotto l'inammissibilità della domanda per omesso assolvimento dell'onere della prova sia in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi non avendo il ricorrente dimostrato la permanenza all'interno del sistema scolastico, che dei presupposti di fatto;
nonché l'inammissibilità delle domande dirette ad ottenere il pagamento di somme di denaro a titolo di bonus docente avuto riguardo alla destinazione vincolata del beneficio. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito poiché competente è il Tribunale di Palmi e comunque rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta. A sostegno della richiesta preliminare il Ministero dell'Istruzione e del Merito sostiene che “la ricorrente al momento dell'introduzione del contenzioso era in servizio presso l'Istituto Alighieri di Oppido Mamertina”. Ed infatti, consta agli atti il contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2023 tra la ricorrente e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – M. Bello – Pedullà – Agnana, comune quest'ultimo ricadente nel circondario del Tribunale di Locri, di talchè, in applicazione dell'art. 413 c.p.c. comma 5, la controversia è correttamente radicata
Nel merito, la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in forza di contratti a tempo determinato e rivendica in questa sede il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
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La questione oggetto di esame trova radice in un frastagliato panorama normativo e contrattuale di cui è utile dare conto.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
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