Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 24

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 24
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 24557/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile
in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 24557/2019 del R.G.A.C.,
vertente
tra
CA IM, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno
94, presso Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., rappresentato e difeso
dall'Avv. Barbara Morbinati, per procura alle liti su separato foglio congiunto
all'atto di citazione;

- parte attrice –
e
C.O.N.S.A.P. - Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. con
socio unico - Gestione ON Garanzia TI della Strada, in persona del
pagina 1 di 14
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe
Pisanelli, 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Fratto dalla quale è
rappresentato e difeso per procura su separato foglio congiunto alla comparsa
di costituzione e risposta;

- convenuta opposta -
e
Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a titolo universale a norma
dell'art. 1 co. 3 d.l.. 22/10/2016 n° 193 convertito in legge dalla l. 1/12/2016 n.
225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., società del Gruppo
Equitalia, in persona del Responsabile p.t., elettivamente domiciliata in Roma,
Via Vincenzo Ciaffi Pal. E/26 presso lo studio dell'avv. Ilaria Riccio dalla
quale è rappresentata e difesa per procura alle liti su separato foglio congiunto
alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione ex art. 615- 617 c.p.c. relativa a cartella esattoriale
n. 09720170148600090.
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni
che la parte attrice e CONSAP hanno precisato come da verbale, riportandosi
ai rispettivi atti difensivi ed Agenzia delle Entrate- Riscossione ha formulato in
comparsa di costituzione.
Parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- In via pregiudiziale: sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato,
alla luce dei motivi sopra ampiamente rassegnati, ed in considerazione del
grave ed irreparabile danno (anche in termini di difficoltà dell'eventuale
azione di ripetizione) che l'Istante patirebbe ove venisse messo in esecuzione il
provvedimento impugnato ed in considerazione, altresì, della circostanza per
cui l'intimante può procedere inaudita altera parte al fermo amministrativo dei
veicoli dell'istante e/o all'iscrizione di ipoteca sugli immobili dello stesso, con
ciò determinando un ulteriore gravissimo ed irreparabile danno.
- Nel merito: (i) dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla,
illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n.
09720170148600090 e per l'effetto, revocarla;
(ii) dichiarare con ogni miglior

formula l'insussistenza del credito azionato;
(iii) dichiarare con ogni miglior

formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del
pagina 3 di 14 credito medesimo;
(iv) in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate

dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre
comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante
l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità
dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la
rateizzazione del carico sanzionatorio;
- condannare i convenuti al pagamento

delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, da distrarre in
favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
C.O.N.S.A.P.: “- in via preliminare I. rigettare l'istanza di sospensione,
perché infondata;
con il seguito delle spese e delle competenze, da maggiorare

con il rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e accessori
tributari;

- nel merito, II. rigettare l'opposizione promossa dal Sig. IM CA,
perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
III.

in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della C.O.N.S.A.P. -
Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. con socio unico - Gestione
ON Garanzia TI della Strada, a ripetere dal Sig. IM CA la
somma di €uro 9.800,00, pari all'importo corrisposto dall'INA ASSITALIA
pagina 4 di 14 s.p.a., quale impresa designata per la gestione dei sinistri per conto del ON
di Garanzia TI della Strada, ai Sig.ri AR e OS IL per
il sinistro occorso il 27 gennaio 2007 (rectius 12 gennaio 2007), oltre interessi
dal pagamento al soddisfo;
IV. in ogni caso, condannare il IM CA

alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute
per rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e accessori
tributari.”.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: “ - accertare l'avvenuta rituale notifica
della cartella di pagamento;
- accertare che l'estratto di ruolo non è

certamente il primo atto mediante il quale controparte ha appreso della
debenza;- accertare l'inammissibilità e tardività della domanda di
controparte;
- spese secondo giustizia.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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