Trib. Novara, sentenza 27/02/2024, n. 46
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Testo completo
N. R.G. 515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. G M, all'udienza del 27.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 515/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Piazzetta Guastalla n. 15, presso lo studio degli Avv. LIGUORI LUCIO e
CASCASI DIEGO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 24, presso lo studio dell'Avv. CERUTTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuto
OGGETTO: retribuzione
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
In via principale: - accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dalla decorrenza del primo contratto di lavoro stipulato tra le parti (o dalla diversa successiva ritenuta corretta) con orari, inquadramento e mansioni di cui al presente atto per i motivi tutti dedotti nel presente ricorso e, conseguentemente,
- condannare la resistente a pagare al ricorrente (anche in caso di accertamento di ritenuta illegittimità di una eventuale collaborazione al posto di un lavoro subordinato, dunque in assenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, ma di mera illegittimità di una collaborazione in fatto con solo diritto al trattamento retributivo da lavoratore subordinato in ragione delle deduzioni in diritto articolate nel presente atto), a
1
titolo di differenze di retribuzione maturate, in via principale in relazione all'inquadramento nel livello quadro, la somma complessiva, a fronte delle deduzioni sopra indicate, pari a Euro 56.012,78 (di cui Euro 15.941,95 a titolo di TFR), in caso di contestazione si formula espressa riserva di favorire nuovo conteggio, anche in incremento, o in via subordinata, se ritenuto maggiormente corretto un inquadramento inferiore a quello rivendicato in via principale, con riserva di produrre nuovo conteggio che risulterà in corso di causa, a seguito dell'attività istruttoria e/o tecnica o, in ogni caso, la somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice Adito
Sulla nullità del termine
- accertare e dichiarare l'illegittimità della estromissione del ricorrente dal posto di lavoro, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'annullamento dell'interruzione e/o della sospensione e o cessazione del rapporto di lavoro, la nullità del termine apposto al contratto e, dunque, della cessazione del rapporto di lavoro la trasformazione e conversione del rapporto di lavoro a far data dalla decorrenza del primo contratto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia e conseguentemente ordinare alla convenuta di riammettere in servizio e reintegrare il ricorrente e di ripristinare il rapporto di lavoro e condannare la convenuta a corrispondere allo stesso l'indennità risarcitoria ex art. 28 D. Lgs. 81/2015 da 2,5 a 12 mensilità sulla base del tallone mensile di Euro 6.576,26.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
PER LA CONVENUTA Controparte_1
Nel merito.
In via principale. Accertata e dichiarata la legittimità ed efficacia del contratto di consulenza del 1 luglio 2019 e del contratto di prestazione d'opera professionale per ricerca e sviluppo del 30 dicembre 2019, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate, poichè del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, accertate e dichiarate le decadenze di cui alla narrativa in cui è incorsa la controparte, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate per i motivi di cui alla narrativa.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse non necessaria l'impugnazione della disdetta del 20 settembre 2021 nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966, accertata e dichiarata la maturata decadenza in ordine all'impugnazione del contratto di consulenza del 1 luglio 2019, per i motivi di cui alla narrativa, limitare le pretese avversarie limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2020 al
31 dicembre 2021.
2
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022, icorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
Riferiva il ricorrente che la convenuta era impresa dedita alla produzione di fragranze per la profumazione di vari prodotti e che egli, nel mese di maggio 2019, aveva ricevuto una proposta di lavoro dal presidente del c.d.a. della convenuta
suo cognato e il 10.6.2019 si era tenuto un colloquio, presso la sede della CP_2 società, all'esito del quale, il 1.7.2019, aveva stipulato un contratto di lavoro autonomo, dal 1.7.2019 al 31.12.2019, successivamente rinnovato per 12 mesi e quindi per tacito rinnovo (doc. 3 ric.) proseguito, fino alla disdetta, comunicata dalla convenuta in data
9.9.2021.
Nel corso del rapporto, egli aveva ricevuto una retribuzione mensile fissa di euro
5.636,80 lordi, corrisposta dietro presentazione di fattura.
Egli era stato indicato nell'organigramma aziendale, gli era stata messa a disposizione una postazione all'interno della sede e un indirizzo di posta elettronica aziendale.
Allegava di aver seguito “in linea di massima” un orario fisso e di avere altresì svolto molte ore di lavoro straordinario, su richiesta di , che gli aveva Parte_2 imposto la presenza quotidiana nella sede aziendale. Le sue mansioni erano consistite nell'organizzare del settore produzione, assegnando ai dipendenti di tale settore mansioni e orari, elaborare la disposizione dei macchinari per la produzione e del magazzino, riorganizzare l'acquisto delle merci e la parte logistica. Sostanzialmente, il suo compito era consistito nella riorganizzazione completa del settore produzione.
Produceva varie comunicazioni, riguardanti le attività svolte, la sottoposizione a controllo da parte degli amministratori, il fatto che egli veniva consultato per l'elaborazione di procedure interne e i risultati del suo lavoro (docc. sub 7 ric.). Produceva la comunicazione, da lui fatta, degli orari propri e dei dipendenti del reparto (doc. 8 ric.) e alcune comunicazioni relative ad affari di cui si era occupato, a favore dell'impresa e su richiesta di Testimone_1
Sosteneva di essere stato soggetto a direttive da parte di , in Parte_2 particolare circa “quali esigenze dovessero essere soddisfatte e quali obiettivi raggiunti”, come da doc. 9 che produceva. Deduceva di essere stato tenuto alla giustificazione delle proprie assenze e al lavoro domenicale. Produceva ulteriori comunicazioni (docc. 10-11 ric.), a sostegno dell'inquadramento elevato, che rivendicava. Sub doc. 12, produceva la
3
registrazione di una lunga conversazione con , riguardante vari temi relativi al Pt_2 rapporto di lavoro.
Argomentava nel senso della sussistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica, in particolare con e e con i membri del consiglio di Pt_2 CP_2 amministrazione, ai quali doveva rendere periodicamente conto del lavoro svolto, anche nel corso di riunioni mensili in azienda, a cui egli doveva partecipare.
Allegava che, a un certo punto, i vertici aziendali avevano iniziato a criticare il suo lavoro, immotivatamente, fino a prospettargli, dapprima, un nuovo rapporto presso un settore diverso della convenuta e poi la disdetta dal contratto in essere (doc. 4 ric.). I tentativi del ricorrente di raggiungere una soluzione transattiva non avevano avuto esito.
In diritto, riteneva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendone presenti, a suo avviso, gli elementi costitutivi e in particolare l'eterodirezione, la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, le mansioni, che riteneva ricomprese nella categoria di quadro, l'assenza di rischio economico da parte del lavoratore.
Contestava la validità del contratto di collaborazione autonoma, evidenziando la presenza di clausole abusive. Escludeva la sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale e riteneva che, anche a voler qualificare il contratto come collaborazione coordinata e continuativa, a essa avrebbe dovuto applicarsi la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, d. lgs. n. 81/2015, trattandosi di collaborazione organizzata dal committente.
Deduceva che la convenuta applicasse, ai propri dipendenti, il CCNL chimica, riportando in ricorso un dettagliato conteggio, sulla cui base riteneva dovuti euro
56.012,78.
Domandava, inoltre, il risarcimento del danno ex art. 28, comma 2, d. lgs. n.
81/2015, per abuso del contratto a tempo determinato.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 2.1.2023. Controparte_1
Riferiva di operare nel settore dello sviluppo, produzione e vendita di essenze, fragranze e profumi di diverse tipologie, attraverso un'azienda, suddivisa nei reparti di ricerca e sviluppo, produzione, vendita e amministrativo.
Precisava che il ricorrente era cognato del presidente del c.d.a. il quale CP_2 vive a Dubai e a cui aveva chiesto un'opportunità lavorativa. Allegava che, da un lato, il c.d.a. cercava un consulente esterno e che, dall'altro, lo stesso ricorrente non desiderava un'assunzione come lavoratore subordinato, anche per potere eventualmente accettare altri impieghi (doc. 2 conv.), conciliare il lavoro con le esigenze familiari e al fine di rientrare in regimi fiscali agevolati, eventualmente all'estero (doc. 2B conv.).
Sosteneva, quindi,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. G M, all'udienza del 27.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 515/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Piazzetta Guastalla n. 15, presso lo studio degli Avv. LIGUORI LUCIO e
CASCASI DIEGO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 24, presso lo studio dell'Avv. CERUTTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuto
OGGETTO: retribuzione
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
In via principale: - accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dalla decorrenza del primo contratto di lavoro stipulato tra le parti (o dalla diversa successiva ritenuta corretta) con orari, inquadramento e mansioni di cui al presente atto per i motivi tutti dedotti nel presente ricorso e, conseguentemente,
- condannare la resistente a pagare al ricorrente (anche in caso di accertamento di ritenuta illegittimità di una eventuale collaborazione al posto di un lavoro subordinato, dunque in assenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, ma di mera illegittimità di una collaborazione in fatto con solo diritto al trattamento retributivo da lavoratore subordinato in ragione delle deduzioni in diritto articolate nel presente atto), a
1
titolo di differenze di retribuzione maturate, in via principale in relazione all'inquadramento nel livello quadro, la somma complessiva, a fronte delle deduzioni sopra indicate, pari a Euro 56.012,78 (di cui Euro 15.941,95 a titolo di TFR), in caso di contestazione si formula espressa riserva di favorire nuovo conteggio, anche in incremento, o in via subordinata, se ritenuto maggiormente corretto un inquadramento inferiore a quello rivendicato in via principale, con riserva di produrre nuovo conteggio che risulterà in corso di causa, a seguito dell'attività istruttoria e/o tecnica o, in ogni caso, la somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice Adito
Sulla nullità del termine
- accertare e dichiarare l'illegittimità della estromissione del ricorrente dal posto di lavoro, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'annullamento dell'interruzione e/o della sospensione e o cessazione del rapporto di lavoro, la nullità del termine apposto al contratto e, dunque, della cessazione del rapporto di lavoro la trasformazione e conversione del rapporto di lavoro a far data dalla decorrenza del primo contratto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia e conseguentemente ordinare alla convenuta di riammettere in servizio e reintegrare il ricorrente e di ripristinare il rapporto di lavoro e condannare la convenuta a corrispondere allo stesso l'indennità risarcitoria ex art. 28 D. Lgs. 81/2015 da 2,5 a 12 mensilità sulla base del tallone mensile di Euro 6.576,26.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
PER LA CONVENUTA Controparte_1
Nel merito.
In via principale. Accertata e dichiarata la legittimità ed efficacia del contratto di consulenza del 1 luglio 2019 e del contratto di prestazione d'opera professionale per ricerca e sviluppo del 30 dicembre 2019, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate, poichè del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, accertate e dichiarate le decadenze di cui alla narrativa in cui è incorsa la controparte, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi formulate per i motivi di cui alla narrativa.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse non necessaria l'impugnazione della disdetta del 20 settembre 2021 nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966, accertata e dichiarata la maturata decadenza in ordine all'impugnazione del contratto di consulenza del 1 luglio 2019, per i motivi di cui alla narrativa, limitare le pretese avversarie limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2020 al
31 dicembre 2021.
2
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022, icorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
Riferiva il ricorrente che la convenuta era impresa dedita alla produzione di fragranze per la profumazione di vari prodotti e che egli, nel mese di maggio 2019, aveva ricevuto una proposta di lavoro dal presidente del c.d.a. della convenuta
suo cognato e il 10.6.2019 si era tenuto un colloquio, presso la sede della CP_2 società, all'esito del quale, il 1.7.2019, aveva stipulato un contratto di lavoro autonomo, dal 1.7.2019 al 31.12.2019, successivamente rinnovato per 12 mesi e quindi per tacito rinnovo (doc. 3 ric.) proseguito, fino alla disdetta, comunicata dalla convenuta in data
9.9.2021.
Nel corso del rapporto, egli aveva ricevuto una retribuzione mensile fissa di euro
5.636,80 lordi, corrisposta dietro presentazione di fattura.
Egli era stato indicato nell'organigramma aziendale, gli era stata messa a disposizione una postazione all'interno della sede e un indirizzo di posta elettronica aziendale.
Allegava di aver seguito “in linea di massima” un orario fisso e di avere altresì svolto molte ore di lavoro straordinario, su richiesta di , che gli aveva Parte_2 imposto la presenza quotidiana nella sede aziendale. Le sue mansioni erano consistite nell'organizzare del settore produzione, assegnando ai dipendenti di tale settore mansioni e orari, elaborare la disposizione dei macchinari per la produzione e del magazzino, riorganizzare l'acquisto delle merci e la parte logistica. Sostanzialmente, il suo compito era consistito nella riorganizzazione completa del settore produzione.
Produceva varie comunicazioni, riguardanti le attività svolte, la sottoposizione a controllo da parte degli amministratori, il fatto che egli veniva consultato per l'elaborazione di procedure interne e i risultati del suo lavoro (docc. sub 7 ric.). Produceva la comunicazione, da lui fatta, degli orari propri e dei dipendenti del reparto (doc. 8 ric.) e alcune comunicazioni relative ad affari di cui si era occupato, a favore dell'impresa e su richiesta di Testimone_1
Sosteneva di essere stato soggetto a direttive da parte di , in Parte_2 particolare circa “quali esigenze dovessero essere soddisfatte e quali obiettivi raggiunti”, come da doc. 9 che produceva. Deduceva di essere stato tenuto alla giustificazione delle proprie assenze e al lavoro domenicale. Produceva ulteriori comunicazioni (docc. 10-11 ric.), a sostegno dell'inquadramento elevato, che rivendicava. Sub doc. 12, produceva la
3
registrazione di una lunga conversazione con , riguardante vari temi relativi al Pt_2 rapporto di lavoro.
Argomentava nel senso della sussistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica, in particolare con e e con i membri del consiglio di Pt_2 CP_2 amministrazione, ai quali doveva rendere periodicamente conto del lavoro svolto, anche nel corso di riunioni mensili in azienda, a cui egli doveva partecipare.
Allegava che, a un certo punto, i vertici aziendali avevano iniziato a criticare il suo lavoro, immotivatamente, fino a prospettargli, dapprima, un nuovo rapporto presso un settore diverso della convenuta e poi la disdetta dal contratto in essere (doc. 4 ric.). I tentativi del ricorrente di raggiungere una soluzione transattiva non avevano avuto esito.
In diritto, riteneva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendone presenti, a suo avviso, gli elementi costitutivi e in particolare l'eterodirezione, la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, le mansioni, che riteneva ricomprese nella categoria di quadro, l'assenza di rischio economico da parte del lavoratore.
Contestava la validità del contratto di collaborazione autonoma, evidenziando la presenza di clausole abusive. Escludeva la sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale e riteneva che, anche a voler qualificare il contratto come collaborazione coordinata e continuativa, a essa avrebbe dovuto applicarsi la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, d. lgs. n. 81/2015, trattandosi di collaborazione organizzata dal committente.
Deduceva che la convenuta applicasse, ai propri dipendenti, il CCNL chimica, riportando in ricorso un dettagliato conteggio, sulla cui base riteneva dovuti euro
56.012,78.
Domandava, inoltre, il risarcimento del danno ex art. 28, comma 2, d. lgs. n.
81/2015, per abuso del contratto a tempo determinato.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 2.1.2023. Controparte_1
Riferiva di operare nel settore dello sviluppo, produzione e vendita di essenze, fragranze e profumi di diverse tipologie, attraverso un'azienda, suddivisa nei reparti di ricerca e sviluppo, produzione, vendita e amministrativo.
Precisava che il ricorrente era cognato del presidente del c.d.a. il quale CP_2 vive a Dubai e a cui aveva chiesto un'opportunità lavorativa. Allegava che, da un lato, il c.d.a. cercava un consulente esterno e che, dall'altro, lo stesso ricorrente non desiderava un'assunzione come lavoratore subordinato, anche per potere eventualmente accettare altri impieghi (doc. 2 conv.), conciliare il lavoro con le esigenze familiari e al fine di rientrare in regimi fiscali agevolati, eventualmente all'estero (doc. 2B conv.).
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