Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/05/2024, n. 1310

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/05/2024, n. 1310
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 1310
Data del deposito : 31 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dr.ssa Genny
De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1478 del R.G. anno 2022,
avente ad oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996)
tra
AN DO (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Cacciapuoti domiciliata come in atti
- ricorrente-
INTESA SAN PAOLO SPA in persona del legale rappresentante p.t. (p.i. 00799960158) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Florimente domiciliata come in atti,
-resistente-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7 maggio 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 79 Reg.Unione Europea 2016/679 e D.LGS.101/18, la sig.ra AN DO conveniva in giudizio Intesa San Paolo spa, in persona del legale rappresentante p.t, per richiedere ed ottenere la cancellazione del proprio nominativo risultante nella CRIF in conseguenza di una segnalazione negativa, a proprio carico, avente ad oggetto ritardi nei pagamenti, di cui è venuta a conoscenza a seguito di richiesta inoltrata alla CRIF spa. Lamentava, la ricorrente, l'illegittimità di
tale segnalazione in quanto avvenuta in assenza di preavviso. Concludeva per l'accertamento della violazione degli obblighi di cui al D.Lgs 196/2003, D.Lgs. n.101/2018, Regolamento dell'Unione
Europea 2016/79 e Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004 e dell'art. 4 comma 7 del
Codice di deontologia e di buona condotta dei sistemi informativi gestiti da soggetti privati e, di conseguenza, per ottenere la cancellazione dei propri dati presenti nei Servizi di informazioni
Creditizie (SIC), vinte le spese di lite. A seguito del decreto di fissazione di udienza per il giorno
14.07.22, si costituiva in giudizio l'istituto convenuto, in data 7.7.2022, contestando il ricorso notificato perché infondato in fatto ed in diritto e sostenendo che non si sarebbe verificata, nel caso di specie, nessuna illegittimità Infatti, l'istituto resistente, asseriva che la comunicazione era stata regolarmente effettuata a mezzo di servizio TNT/Nexive e produceva quindi i report delle notifiche effettuate perfezionatesi per compiuta giacenza. Costituitosi il contraddittorio, la ricorrente contestava la tardività della costituzione della parte convenuta e quindi l'inammissibilità dei rilievi dalla stessa effettuati, mentre l'istituto resistente insisteva per la regolarità della procedura seguita in merito alla segnalazione negativa della sig.ra AN sostenendo di aver fornito la prova delle notifiche degli avvisi regolarmente inviati. Il giudizio quindi veniva comunicato su ordine del Giudice all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 10 comma 9 del Dlgs 150/2011. All'udienza del 7 maggio 2024, preso atto che le parti hanno depositato note con cui hanno chiesto la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato, che, le controversie come quella che ci occupa, previste dall'art. 152 del decreto legislativo nr.196/2003 ex art. 17 del decreto legislativo 10 agosto 2018 nr. 101, sono regolate dal rito del lavoro. Secondo tale rito, la tardività della costituzione di controparte, implica, in primo luogo, la decadenza dal diritto di
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