Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 22
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 350 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 350 /2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LEONCINI SIMONA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;

RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. VINCI NATALE LUCIANO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1) Il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso Persona_1
l'abitazione del padre, come da provvedimento del 19.6.2024 e l'assegno unico verrà percepito dalle parti nella misura del 50% cadauno;

1

2) il sig. si farà carico di tutte le spese straordinarie relative al figlio Controparte_1 minore , fintanto che la ricorrente non avrà reperito una occupazione che le Per_1 consenta di vivere autonomamente e dignitosamente;

3) nessuno contributo al mantenimento del figlio minore sarà dovuto dalla Per_1

Pt_1
4) il sig. corrisponderà in favore della l'importo di € 400,00 a Controparte_1 Pt_1 titolo di assegno divorzile, finchè la stessa non abbia reperito un'attività che le consenta di vivere in via autonoma.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per parte resistente:
“1) Stabilire che il figlio minore rimanga prevalentemente collocato presso Per_1 il padre, sig. in Terni (TN), alla Via Federico Fratini, n.

6. Controparte_1

2) Stabilire che il minore , di anni 17, in considerazione dell'età del medesimo, Per_1 frequenti la madre liberamente, secondo accordi di volta in volta assunti tra i medesimi;

3) Confermare la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio (pari ad Euro 400,00 mensili) con decorrenza dal mese di maggio 2024;

4) Disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere, in favore del Parte_1 sig. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , un importo CP_1 Per_1 mensile pari ad Euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza da maggio 2024;

5) Stabilire che la signora concorrerà al rimborso delle spese straordinarie Pt_1 sostenute nell'interesse del figlio dall'altro genitore nella misura del 50%. Per_1
Quanto alla classificazione delle spese straordinarie, si chiede adottarsi la elencazione contenuta nel Protocollo di Intesa adottato dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;

6) Disporre che il sig. corrisponda, in favore della signora un assegno CP_1 Pt_1 divorzile di importo pari ad Euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare da parte della stessa;

7) Disporre che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del
50% pro capite;

8) Rigettare la richiesta ex adverso avanzata circa l'obbligo di disporre, a carico del sig. il versamento di un importo pari ad € 530,00 mensili in favore della sig.ra CP_1
a titolo di canone di locazione di un immobile, non sussistendone i presupposti Pt_1 di Legge.
9) Con vittoria di spese e funzioni del giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio. La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 08/08/1999, e che dall'unione sono nati i figli
in data 6/08/2000 e in data 13/02/2007;
Per_2 Per_1
2
- che dopo la separazione consensuale omologata il 12.4.2018, con sentenza n. 321/21 del 25.3.2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, prevedendo che il corrispondesse per il mantenimento dei due figli CP_1 Per_2
e l'importo di € 600,00 mensili, oltre al rimborso del 50 % delle spese Per_1 straordinarie, e a titolo di mantenimento della moglie l'importo di € 250,00 mensili, con assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, alla ricorrente con obbligo
a carico del di corrispondere il 100% della rata di mutuo gravante sull'immobile CP_1 pari ad € 530,00 mensili;

- con successivo ricorso di modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale di Terni con decreto n. 5145/2022 del 31.12.2022, revocava il contributo al mantenimento del figlio
divenuto economicamente autonomo, riduceva ad € 150 mensili l'assegno Per_2 divorzile per la e aumentava il contributo al mantenimento del figlio minore Pt_1
ad € 400,00 mensili;
Per_1
- che dopo l'adozione del decreto sarebbero sopraggiunti fatti nuovi tali da giustificare la richiesta di modifica, in quanto il resistente avrebbe interrotto il pagamento della rata di mutuo gravante sulla casa familiare, con conseguente pignoramento
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