Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2105

TRIB Milano
Sentenza
14 marzo 2025
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Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2105
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2105
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

N. 31879/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16/09/2024 da
(cittadina rumena nata a [...] il [...])Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 4 20041 BUSSERO ITALIA con l'Avv. Simona Bonalumi
EL AC (nato a [...] il [...])
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 4 20041 BUSSERO ITALIA con l'Avv. Rocco Vicino
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7.10.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE


Parte 1 e EL AC hanno avuto una relazione stabile dalla quale sono nati i figli Persona 1 nata a [...] il [...] e Persona 2 nato a [...] il [...] riconosciuti da entrambi i genitori
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/09/2024 ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori da affidarsi alla medesima in via esclusiva, l'assegnazione della casa famigliare e la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra padre e figli con riconoscimento in proprio favore, quale contributo per il loro mantenimento, dell'importo di € 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat oltre al 50% delle spese extra assegno riferibili ai figli come da linee guida del Tribunale di Milano Parte convenuta si è costituita in giudizio in data 28.1.2025
Con nota depositata in data 2.3.2025 la parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni dalle medesime ottoscritte dichiarando di rinunciare espressamente all'udienza di comparizione personale delle parti All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'11.3.2025 i procuratori delle parti hanno richiamato gli accordi intervenuti tra le parti rassegnando le precisazioni delle conclusioni congiunte che di seguito vengono riportate Per I figli minori Per 1 ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con
1) collocazione presso la madre.
2) La casa famigliare sita in Bussero via L. da Vinci n. 4 (in locazione) è assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra Pt_1
3) I genitori si impegnano a crescere i figli secondo l'indirizzo educativo condiviso da entrambi, consultandosi sulle decisioni relative alla loro crescita ed educazione ed impegnandosi alla massima collaborazione al fine di garantire ai figli una crescita armonica e serena. 4) Il padre ha il diritto ed il dovere di tenere con sé i figli:
-a fine settimana alternati andando a prendere i figli a casa della madre alle ore 9 del sabato ed ivi riportandoli alle ore 18 della domenica.
Per quanto attiene le principali festività i sigg.ri Pt 1 e CC stabiliscono quanto segue: 5) Per
-vacanze natalizie: Per_1 ed trascorreranno ad anni alterni il 25 dicembre con un genitore e il
26 dicembre con l'altro. Per
-trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e
-vacanze pasquali: Per 1 d con l'altro il lunedì dell'Angelo. 6) Il sig. CC presta fin da ora il proprio consenso affinché i minori trascorrano le vacanze estive dai nonni materni in Moldavia. Il padre trascorrerà con i figli le vacanze gli ultimi 10 giorni del mese di agosto. 7) Il sig. CC si obbliga a versare alla sig.ra Pt 1 a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma di € 600 mensili (€ Trecento/00 a figlio) entro e non oltre il 12 di ogni mese per dodici mensilità mediante bonifico bancario a partire dal mese di febbraio 2025.
Detta somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026). 8) I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese Per straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli Per 1 ed secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano e nello specifico:
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per
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