Trib. Modena, sentenza 07/03/2025, n. 300
TRIB Modena
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6545 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BENTIVOGLI MARCO e Avvocato TOMBA SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.11.2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti in data 10.09.2019 hanno contratto matrimonio civile in Cuba, successivamente registrato presso il Comune di San Cesario Sul Panaro (MO), al
N. 24, p.2, S.C, anno 2019 e dalla loro unione non sono nati i figli.
pagina 1 di 5 2. Con ricorso del 21.10.2022 il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per le condotte tenute in costanza di matrimonio e conseguentemente di condannare ad un Controparte_2
equo risarcimento e/o altro provvedimento ritenuto di giustizia ex art. 2043 e 2059 cpc e alla restituzione degli importi alla stessa mutuati da pari ad Parte_1
euro 50.000,00.
3. Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti. Il ricorrente all'udienza del 17.05.2023, dopo aver rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c., ha chiesto la pronuncia parziale sul vincolo.
Con sentenza n. 1192/2023 emessa in data 20.12.2023 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la regolamentazione delle altre condizioni all'esito del procedimento.
4. All'esito dell'udienza del 20.11.2024, presente solo la parte ricorrente, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
5. Sulla domanda di separazione personale questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva n. 1192/2023.
6. Per quanto riguarda le altre questioni oggetto del ricorso, va rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente non essendo stata fornita la prova che la resistente abbia tenuto condotte
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6545 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BENTIVOGLI MARCO e Avvocato TOMBA SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.11.2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti in data 10.09.2019 hanno contratto matrimonio civile in Cuba, successivamente registrato presso il Comune di San Cesario Sul Panaro (MO), al
N. 24, p.2, S.C, anno 2019 e dalla loro unione non sono nati i figli.
pagina 1 di 5 2. Con ricorso del 21.10.2022 il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per le condotte tenute in costanza di matrimonio e conseguentemente di condannare ad un Controparte_2
equo risarcimento e/o altro provvedimento ritenuto di giustizia ex art. 2043 e 2059 cpc e alla restituzione degli importi alla stessa mutuati da pari ad Parte_1
euro 50.000,00.
3. Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti. Il ricorrente all'udienza del 17.05.2023, dopo aver rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c., ha chiesto la pronuncia parziale sul vincolo.
Con sentenza n. 1192/2023 emessa in data 20.12.2023 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la regolamentazione delle altre condizioni all'esito del procedimento.
4. All'esito dell'udienza del 20.11.2024, presente solo la parte ricorrente, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
5. Sulla domanda di separazione personale questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva n. 1192/2023.
6. Per quanto riguarda le altre questioni oggetto del ricorso, va rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente non essendo stata fornita la prova che la resistente abbia tenuto condotte
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