Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 296

TRIB Foggia
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Foggia
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 296
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 296
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza cartolare del 03/10/24, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4068 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014 posta in deliberazione a seguito dell'udienza suddetta e vertente tra:
- RI RG (C.F. [...]) e VE ST (C.F.
[...]), con l'avv. NI AV, anche in proprio
- opponenti -
e
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BNP PARIBAS (C.F./P.IVA 09339391006), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Massimo D'Arcangelo
- opposta -
§§§
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, RI RG e VE ST
(di seguito anche solo “opponenti”) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la
BNL S.p.A. (di seguito anche solo “opposta”), per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“… accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le somme spettanti e dovute ai Sig.ri Coniugi IO IO e NI AV ed ammontanti ad € 140.395,06, ancor oggi detenute dalla BNL in spregio della legge 108/1996, condanna alle spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno”;
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con il favore delle spese.
Hanno esposto gli opponenti:
- di aver stipulato con la BNL S.p.A. un contratto di mutuo fondiaro, per l'acquisto della propria abitazione, con contratto a rogito del notaio Salvatore Consolo in data 18/02/09 (Rep. n. 512/407), ai sensi degli artt. 38 e ss. T.U.B., per una somma mutuata di € 150.000,00;
- il contratto prevedeva la restituzione della somma mutuata (ed effettivamente erogata, sul punto non vi è contestazione tra le parti) in n. 300 rate mensili (25 anni), ad un tasso di interesse nominale annuo (per i corrispettivi) del 5,85%, effettivo del 6%, ISC indicato del 6,10%;
- in base alla relazione peritale di parte allegata, gli opponenti hanno eccepito il superamento del tasso soglia usura, sia in fase genetica, che nel corso dello svolgimento del rapporto di durata;

- ciò determinando la nullità delle relative pattuizioni e il diritto degli opponenti, in realtà, alla restituzione delle somme pagate in eccesso, al risarcimento del danno e, comunque, l'inesistenza del diritto della Banca opposta a procedere all'esecuzione forzata, sull'immobile concesso in garanzia, preannunciata con il precetto notificato e opposto in questa sede.
La banca opposta ha invece contestato integralmente le dette affermazioni, anche sulla base di una contrapposta relazione peritale di parte, dimostrando l'insussistenza dei vizi lamentati.
§§§
Avviata l'opposizione il Giudice ha dapprima sospeso, in via preliminare e cautelare, l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario, titolo esecutivo a base dell'avvianda procedura esecutiva, con pronuncia interinale, tuttavia, posta nel nulla dal Collegio del medesimo Tribunale, a seguito di reclamo proposta dalla BNL S.p.A.
Il giudizio è stato quindi istruito esclusivamente attraverso la documentazione prodotta dalle parti, con concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'esito dei quali, dopo diversi rinvii, la causa
è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito dell'udienza sopra indicata.
A seguito del deposito delle memorie conclusionali delle parti, la causa viene ora decisa.
§§§
Va preliminarmente evidenziato che, solo in sede di memoria conclusionale e solo a cura di parte
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opposta, è stata segnalata al decidente l'ammissione degli opponenti a una procedura di liquidazione del patrimonio (ancora) ai sensi della L. 3/12, antecedente all'entrata in vigore dell'attuale Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Nulla è però stato segnalato dai medesimi opponenti interessati, i quali anzi hanno formulato le loro conclusioni e depositato memoria conclusionale, chiedendo la decisione del presente giudizio.
Va allora rilevato che la legge n. 3 del 2012 e sue successive modificazioni non ha mai contenuto, né una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell'art. 52 della superata legge fallimentare
("Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo
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