Trib. Gela, sentenza 10/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 1560/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1560/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERLISI ANNALISA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 3.6.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 , premesso di aver contratto a Parte_1
Niscemi, in data 18.7.2000, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 56 Parte II Serie A – anno 2000, unione dalla quale è nata la figlia (Niscemi, 26.12.2001) – chiedeva Persona_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Allegava che, sin dai primi anni del matrimonio, il marito – coinvolto in diverse vicende giudiziarie
– è stato più volte sottoposto a limitazioni di libertà personale, interrompendo per taluni periodi i propri rapporti con la famiglia.
Esponeva, in particolare, che nei primi mesi del 2020 – dopo aver ripreso i contatti con la moglie – il veniva nuovamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la residenza CP_1 familiare, luogo in cui si consumava un violento litigio tra i coniugi che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e la spingeva a formalizzare querela nei confronti del resistente.
Precisava che, quale conseguenza di tale iniziativa, veniva instaurato nei confronti del CP_1 un procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p., attualmente pendente presso il Tribunale di Gela (Cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Deduceva che a seguito dei gravi trascorsi del marito già da anni è venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi e che le ultime condotte poste in essere da quest'ultimo hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto matrimoniale.
Aggiungeva, inoltre, di aver fatto fronte in via esclusiva ai bisogni materiali della famiglia svolgendo l'attività di bracciante poiché negli anni il resistente non ha mai contributo al sostentamento della moglie e al mantenimento della figlia, la quale pur essendo maggiorenne non ha raggiunto una condizione di indipendenza economica, essendosi di recente diplomata.
Concludeva, infine, avanzando le seguenti richieste al Tribunale: “pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], il cui matrimonio è trascritto nel Registro degli atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Niscemi al nr. 56 P.II, S.A., dando i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti di giustizia, alle seguenti condizioni: Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
Autorizzare i coniugi a vivere separati e liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno anche all'estero;
Reciproco consenso all'espatrio;
Tutto ciò che arreda la casa coniugale è stato già diviso tra i coniugi, pertanto, ogni rapporto economico tra
i predetti esistente è stato definito. Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento potendo
2 ognuno dei coniugi provvedere da solo al proprio sostentamento;
Porre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, stante che la stessa Per_1
non è ancora economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50%. Con riserva di meglio specificare domande e di articolare ogni mezzo di prova nel corso di causa, anche in conseguenza della difesa di controparte. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Con memoria integrativa del 28.6.2022, inoltre, la ricorrente integrava le suindicate conclusioni chiedendo – alternativamente rispetto alle domande già formulate – che il mantenimento da porre a carico del resistente venisse direttamente versato alla figlia in quanto divenuta maggiorenne. Per_1
Sentiti la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 16.5.2022 – attesa la mancata comparizione del resistente – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2022 si costituiva, infine, Controparte_1 contestando quando dedotto in ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “Autorizzare le parti
a fissare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1560/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERLISI ANNALISA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 3.6.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 , premesso di aver contratto a Parte_1
Niscemi, in data 18.7.2000, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 56 Parte II Serie A – anno 2000, unione dalla quale è nata la figlia (Niscemi, 26.12.2001) – chiedeva Persona_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Allegava che, sin dai primi anni del matrimonio, il marito – coinvolto in diverse vicende giudiziarie
– è stato più volte sottoposto a limitazioni di libertà personale, interrompendo per taluni periodi i propri rapporti con la famiglia.
Esponeva, in particolare, che nei primi mesi del 2020 – dopo aver ripreso i contatti con la moglie – il veniva nuovamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la residenza CP_1 familiare, luogo in cui si consumava un violento litigio tra i coniugi che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e la spingeva a formalizzare querela nei confronti del resistente.
Precisava che, quale conseguenza di tale iniziativa, veniva instaurato nei confronti del CP_1 un procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p., attualmente pendente presso il Tribunale di Gela (Cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Deduceva che a seguito dei gravi trascorsi del marito già da anni è venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi e che le ultime condotte poste in essere da quest'ultimo hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto matrimoniale.
Aggiungeva, inoltre, di aver fatto fronte in via esclusiva ai bisogni materiali della famiglia svolgendo l'attività di bracciante poiché negli anni il resistente non ha mai contributo al sostentamento della moglie e al mantenimento della figlia, la quale pur essendo maggiorenne non ha raggiunto una condizione di indipendenza economica, essendosi di recente diplomata.
Concludeva, infine, avanzando le seguenti richieste al Tribunale: “pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], il cui matrimonio è trascritto nel Registro degli atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Niscemi al nr. 56 P.II, S.A., dando i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti di giustizia, alle seguenti condizioni: Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
Autorizzare i coniugi a vivere separati e liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno anche all'estero;
Reciproco consenso all'espatrio;
Tutto ciò che arreda la casa coniugale è stato già diviso tra i coniugi, pertanto, ogni rapporto economico tra
i predetti esistente è stato definito. Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento potendo
2 ognuno dei coniugi provvedere da solo al proprio sostentamento;
Porre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, stante che la stessa Per_1
non è ancora economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50%. Con riserva di meglio specificare domande e di articolare ogni mezzo di prova nel corso di causa, anche in conseguenza della difesa di controparte. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Con memoria integrativa del 28.6.2022, inoltre, la ricorrente integrava le suindicate conclusioni chiedendo – alternativamente rispetto alle domande già formulate – che il mantenimento da porre a carico del resistente venisse direttamente versato alla figlia in quanto divenuta maggiorenne. Per_1
Sentiti la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 16.5.2022 – attesa la mancata comparizione del resistente – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2022 si costituiva, infine, Controparte_1 contestando quando dedotto in ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “Autorizzare le parti
a fissare
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