Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 10/03/2025

TRIB Santa Maria Capua Vetere
Decreto
10 marzo 2025
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TRIB Santa Maria Capua Vetere
Decreto
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 10/03/2025
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero :
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

R.G. 6452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III sezione civile -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente rel.
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel Giudice
A scioglimento della riserva assunta dal GR all'udienza del 23.1.25 ed all'esito della camera di consiglio del 25.2.25, ha pronunciato il seguente ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 6452/2024 avente ad oggetto
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ex art. 206 CCII, pendente tra
IE CE nato il [...] a [...], c.f.
[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Di Nosse (c.f. [...]),
e Salvatore Di Nosse (c.f. [...]), giusta procura alle liti, con studio in Caserta alla Via Luigi Lorenzetti n. 23, presso i quali ha eletto domicilio
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(opponente)
CONTRO
Liquidazione Giudiziale n. 13/2024 GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. (c.f./p. iva 03890280617) in persona del Curatore p.t., Dott. Pasquale Miano, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carlo D'Amico (DMC CRL 65H05
B860S) e con lui elett.te dom.to in Caserta al Viale San Josemaria Escrivà n.62, nonché digitalmente alla pec: carlo.damico@avvocatismcv.it
(opposta)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024, CE AN proponeva opposizione ex artt. 206 e ss. CCII. avverso il decreto con il quale il Giudice delegato della Liquidazione Giudiziale Gruppo D'Abbraccio s.r.l. (c.f./p. iva
038902806179) rigettava, su parere del curatore fallimentare, dott. Pasquale
Miano, l'istanza di ammissione al passivo (cron. n.51) per l'importo di €
3.268,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, richiesta in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. dalla parte.
Ivi esponeva:
a. che Il Tribunale di S. Maria C. V. aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. con la sentenza n. 16/2024, nominando
GD la dr.ssa Simona Di Rauso e curatore il dott. Pasquale Miano;

b. che egli aveva lavorato alle dipendenze della società fino al mese di agosto
2022;
c. che aveva depositato tempestivamente il 9/4/2024 la domanda di ammissione al passivo per il riconoscimento, tra le altre richieste, del TFR per la somma di
€ 3.268,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria, richiesta in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
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d. che il curatore con il progetto di stato passivo, proponeva quanto di seguito
Parere del Curatore: La domanda si riferisce al rapporto di lavoro dipendente part-time intercorso fino al 31/10/2022.L'istante richiede € 11.497,19 a titolo di retribuzioni di agosto, settembre ed ottobre 2022 oltre tredicesima e quattordicesima e TFR. L'istante produce buste paga di agosto, settembre ed ottobre 2022, Certificazione Unica 2023, relativa all'anno d'imposta 2022. Il
Curatore rileva che non è stato prodotto l'estratto contributivo dell'Inps e che dalla Certificazione Unica rilasciata dalla società risulta interamente erogato il TFR richiesto per € 3.268,22. Pertanto, Il curatore esprime parere sfavorevole all'ammissione per difetto di prova per quanto concerne il TFR.
Quanto alle ultime tre retribuzioni, il curatore precisa che l'importo ceduto era pari ad € 130,00 per le retribuzioni sicchè il lavoratore, in virtù della richiesta di ammissione al passivo effettuata anche dalla cessionaria Cofidis SA, ha diritto di essere ammesso per la parte di credito non ceduta, pari, per agosto
2022, ad € 672,12 in privilegio, al lordo delle ritenute;
per settembre 2022 per

€ 672,12, ratei tredicesima € 638,05 e ratei quattordicesima € 255,22 per un totale di € 2.237,51. Escluso il TFR”.
e. che con pec del 30/9/2024, il curatore comunicava ai sensi dell'art. 205 CCII
l'esecutività dello stato passivo con il seguente provvedimento di rigetto della domanda presentata dall'odierno opponente: “Il Gd considerato che nel caso di specie, in virtù della discrasia ravvisabile nella CU (ove il Tfr risulta stato erogato) rispetto a quanto dedotto da lavoratore, era stato richiesto anche
l'estratto contributivo, non potendo la CU assurgere a prova del credito, considerato che l'estratto contributivo non è stato prodotto, né è stata provata aliunde la durata del rapporto, anche attraverso la produzione delle buste paga per l'intera durata del rapporto;
rigetta la domanda inerente il credito da TFR;
ammette il credito per le ultime tre retribuzioni per € 2237,51 in privilegio.

Escluso il resto a titolo di retribuzioni per l'ammissione della cessionaria
Cofidis”.
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Con l'opposizione il lavoratore impugnava la decisione riportata, procedendo al deposito dell'estratto contributivo NP, del CUD e delle buste paga dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
Precisava altresì che egli aveva cessato il rapporto di lavoro con la fallita ad agosto 2022.
Depositava anche gli estratti del proprio conto corrente bancario relativi all'anno solare 2022, al precipuo fine di provare che alcun accredito del TFR era mai stato pagato, atteso che nel CUD depositato veniva erroneamente indicato che il lavoratore avesse percepito (nell'anno 2022) tali somme.
Pertanto concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il
Tribunale di S. Maria C. V. in virtù della presente opposizione, e in riforma del provvedimento di rigetto oggi impugnato, l'accertamento e l'ammissione allo stato passivo nella qualità di creditore in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e in subordine in chirografo per la somma di € 3.268,22 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetario fino al soddisfo con il medesimo grado di privilegio o in subordine in chirografo, della liquidazione giudiziale della società GRUPPO D'ABBRACCIO S.R.L. Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre oneri fiscali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la curatela, con comparsa di costituzione ove esponeva:
1) che con la domanda di ammissione al passivo CE AN deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società oggi in Liquidazione Giudiziale
GRUPPO D'ABBRACCIO SRL dal 2/12/2016 al mese di novembre 2022 e di avere a tale titolo maturato un credito complessivo di €.11.497,19 per: retribuzioni dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, tredicesima, quattordicesima e Trattamento di Fine Rapporto. A conforto della domanda il ricorrente produceva le buste paga di agosto, settembre ed ottobre 2022 e la
Certificazione Unica 2023, relativa all'anno d'imposta 2022, documenti in virtù
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dei quali chiedeva l'ammissione al passivo con il privilegio di cui all'art 2751 bis n. 1 c.c. (cfr. istanza di ammissione al passivo cron . n.51 e relativi allegati)
2) che con la domanda di ammissione al passivo cron n.26 la CO S.A. deduceva di essere creditrice nei confronti del AN dell'importo di
€.9.750,00 in forza di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. A conforto della domanda la società finanziaria produceva contratto di cessione del quinto ed estratto conto analitico delle rate insolute, documenti in virtù dei quali chiedeva l'ammissione con il privilegio di cui all'art 2751 bis n. 1 cc, in surroga dell'ex dipendente (cfr. istanza di ammissione al passivo cron
. n.26 e relativi allegati – doc. n.02). La domanda veniva ammessa nei limiti del credito riconosciuto al dipendente, ovvero limitatamente alla quota di retribuzione ceduta per le mensilità di agosto e settembre 2022, per totali €.
260,00, in privilegio (cfr. Stato passivo, cron n.26, pag. n.11 “CREDITO
AMMESSO” – qui doc n.03);
3 ) che il curatore, esaminata la domanda dell'odierno opponente e rilevati: (i) la mancata produzione dell'estratto contributivo NP;
(ii) l'annotazione risultante dalla Certificazione Unica dell'avvenuto pagamento del TFR;
(iii)
l'intervenuta cessione del quinto dello stipendio in favore della società CO
SA anch'essa insinuata la passivo (cfr. supra sub n.2); esprimeva dapprima parere sfavorevole all'ammissione del credito per difetto di prova (cfr. Stato passivo, cron n.51, pag. n.25 “PROPOSTA DEL CURATORE” – qui doc n.03)
e poi proponeva l'ammissione del ricorrente “per la parte di credito non ceduta, pari, per agosto 2022, ad € 672,12 in privilegio, al lordo delle ritenute;
per settembre 2022 per € 672,12, ratei tredicesima 638,05 e ratei quattordicesima
255,22 per un totale di di 2.237,51. Escluso il TFR.” (cfr. Stato passivo, pag.
n.25 “CREDITO AMMESSO” – qui doc n.03);
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5) che il decreto del G.D. veniva notificato al AN con pec del 30/09/2024
(doc. n.04), e questi, con ricorso ex artt. 206 e 207 C.C.I.I. del 29/10/2024 (doc.
n.05), notificato con pec del 19/11/2024 (doc. n.06) vi proponeva opposizione;

6) che con il ricorso introduttivo del giudizio il lavoratore;

6.1 ) depositava per la prima volta l'estratto contributivo NP (qui doc. n. 07)
e, nuovamente: la Certificazione Unica e le buste paga di agosto, settembre e ottobre 2022; precisando, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso per ammissione al passivo, di aver
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