Trib. Savona, sentenza 24/01/2024, n. 26
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Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. definendo il giudizio con provvedimento adottato fuori udienza, pronuncia la presente
SENTENZA
nel proc. n. 755/2022 R.G. Lav. tra
- RI AE, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SQUINZANI
RICCARDO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
ricorrente
e
- GE.A.T. Soc. Coop A R.L. , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. LAGUZZI
PAOLO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
convenuta
sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2022 RI RA conveniva il giudizio la
GE.A.T. SCARL chiedendo di accertare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque di annullare la delibera di esclusione da socio della cooperativa, dichiarare la ricostituzione del rapporto associativo e del connesso rapporto di lavoro tra le parti e condannare la convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro sino alla effettiva ripresa del servizio. In ogni caso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare intimatogli per insussistenza del fatto materiale contestato e, in applicazione dell'art. 3 comma 2 D.L.gs 23/15, annullare il provvedimento espulsivo e condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria di legge (pari ad € 2.084,00) corrispondente al periodo decorrente dal licenziamento all'effettiva reintegra, salva la possibilità di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra. In via subordinata, RI chiedeva l'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 3 e la condanna della convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. In ogni caso, RI RA chiedeva accertarsi il suo diritto a vedersi corrisposta l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti al momento della risoluzione del rapporto, illegittimamente utilizzata dalla datrice a copertura del periodo di sospensione cautelativa dal lavoro e conseguentemente condannare la stessa al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.497,53.
A sostegno delle domande il ricorrente deduceva quanto segue:
- era stato assunto alle dipendenze della società cooperativa a r.l. GE.A.T. in data
20.4.2020 con contratto a tempo determinato, prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2020 con mansione di addetto all'utilizzo di mezzi meccanici e qualifica di socio lavoratore, da ultimo con livello 4° CCNL
Autotrasporto Spedizione Merci;
- aveva prestato la sua attività presso il magazzino / centro di smistamento NOiAD in Quiliano;
- non era mai stato messo a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento e nello Statuto della Cooperativa, mai consegnatigli in copia, né era stato convocato alle
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assemblee sociali tenutesi durante la vigenza del contratto di lavoro: non aveva, quindi, mai partecipato alla vita associativa;
- nel corso del rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcuna sanzione disciplinare ed era stato addetto al reparto ittico, nel quale insieme ad i colleghi si era occupato della verifica, dello scarico e dello smistamento della merce in consegna;
- spesso, poi, aveva anche aiutato i colleghi di altri reparti (tra i quali i reparti MI e
TT e Carne) nel carico/scarico dei colli di merce;
- il 3.10.2022 aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare relativa ad un addebito (l'aver tenuto un comportamento teso a sottrarre, senza autorizzazione, prodotti stoccati pronti per essere spediti ai punti vendita unitamente ad un collega e ad un dipendente di NOiAD) asseritamente commesso il giorno 5.8.2022 alle ore
20 circa;
- contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare era stato posto in sospensione cautelare, dal 18.8.2022 alla data del licenziamento (30.9.2022), ma nell'ultima busta paga per coprire tale periodo di assenza la datrice aveva illegittimamente utilizzato ferie e permessi maturati e non goduti, che avrebbero dovuto essere liquidati separatamente per una somma lorda di € 2.497,53;
- aveva inviato le proprie controdeduzioni, confermate oralmente nel corso di un incontro tenutosi il 13.9.2022, ma con PEC del 3.10.2022 era stato licenziato per giusta causa;
- il provvedimento espulsivo, tempestivamente impugnato, era illegittimo, posto che mai aveva posto in essere il comportamento contestato: la sera del 5.8.2022, infatti, prima di riprendere il proprio lavoro dopo la pausa cena si era recato presso il reparto
MI e latticini per verificare se il collega LO avesse bisogno di qualcosa ed in seguito era rientrato nel reparto ittico;
era del tutto estraneo ai comportamenti illeciti tenuti dai suoi colleghi e non poteva essere chiamato a risponderne;
- l'organico della GE.A.T. era sempre stato superiore alle 15 unità.
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Si costituiva regolarmente in giudizio la GE.A.T. S.C.A.R.L. contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - respingere perché infondate le domande proposte dalla parte ricorrente, mandando la cooperativa resistente per conseguenza assolta da ogni avversaria pretesa;
- in via riconvenzionale, dichiarare in ogni caso tenuto e condannare il ricorrente al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patiendi dal datore di lavoro Ge.a.t. s.c. a r.l. per i fatti illeciti indicati e documentati negli atti di causa, nella misura risultanda nel corso del giudizio stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con somma finale a credito della resistente da compensarsi totalmente o parzialmente, ove ne ricorressero i presupposti, con
l'eventuale e pur denegato contrapposto credito di parte ricorrente e con condanna al pagamento in favore della prima dell'eccedenza non estinta.”
La società convenuta affermava la genuinità del rapporto associativo che l'aveva legata al
RI (producendo documentazione a sostegno) e richiamava la disciplina di cui alla legge
n. 142/01. Nel merito, GE.A.T. deduceva che:
- il 16.4.2020 era subentrata nel contratto d'appalto di servizi per la gestione dei magazzini AD NO VE siti in Quiliano e tra il personale addetto a tale appalto vi era stato anche il ricorrente RI RA, assunto il 20.4.2020 quale socio lavoratore e qualifica e mansioni di operaio addetto all'utilizzo di mezzi meccanici;
- con PEC datata 11.8.2022 la committente AD NO VE aveva informato
l'esponente che, a seguito di segnalazioni e verifiche, aveva accertato una condotta appropriativa posta in essere anche personale GE.A.T. che aveva indebitamente sottratto e consumato sul posto, durante lo svolgimento delle mansioni, prodotti allocati nell'area MI e latticini destinati alla commercializzazione;
- la committente aveva preannunciato la volontà di sporgere querela nei confronti dei soggetti coinvolti ed aveva ricordato all'appaltatrice gli obblighi e le garanzie derivanti dal contratto sottoscritto;
- il 16.8.2022 la stessa AD NO VE aveva trasmesso ulteriore comunicazione relativa alle condotte poste in essere alle ore 20.00 circa del 5.8.2022 da due dipendenti GE.A.T., riconosciuti come RI RA e BA RC,
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recatisi, insieme ad un dipendente della committente, presso il reparto MI e latticini tenendo un comportamento teso a sottrarre, senza alcuna autorizzazione, prodotti stoccati pronti per essere spediti ai punti di vendita;
- secondo tale segnalazione RI, in particolare, si era recato all'ingresso del
reparto MI e latticini come a verificare la situazione ed era andato a chiamare
BA ed il dipendente AD NO VE;
subito dopo, i tre erano entrati insieme nel reparto MI e latticini per poi fare ritorno (prima RI, seguito dal dipendente della committente con un collo di merce e da BA con indosso una giacca rigonfia in modo anomalo) dopo poco al reparto di competenza;
trascorsi pochi minuti, il dipendente di AD NO VE e BA (con indosso una giacca da lavoro diversa dalla precedente) si erano nuovamente recati all'interno del reparto MI e latticini, e ne erano usciti insieme, con in mano ciascuno una confezione di una vaschetta monoporzione di “primo piatto pronto selezione gastronomia”, prodotto già stoccato per essere consegnato ai punti vendita;
successivamente nel corso della medesima sera il dipendente di AD NO VE era stato visto consumare all'interno dell'ufficio del suo reparto, in compagnia di
BA RC, prodotti della stessa tipologia di quelli presenti nel reparto MI
e latticini e nel medesimo ufficio erano state trovate confezioni vuote;
- AD NO VE aveva, poi, affermato che non intendeva consegnare all'appaltatrice copia dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbe allegato alla querela;
- la cooperativa esponente, quindi, aveva provveduto ad una tempestiva contestazione disciplinare nei confronti di RI e BA: RI aveva reso giustificazioni ritenute non soddisfacenti ed era stato licenziato per giusta causa ed escluso da socio, mentre BA (come il dipendente AD NO VE citato nella segnalazione) aveva rassegnato le dimissioni;
- il licenziamento era giustificato alla luce della gravità del fatto contestato, addirittura realizzato attraverso la commissione di un reato di natura dolosa, e la sanzione era proporzionata;
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- la grave infrazione legittimava, poi, anche l'esclusione da socio ai sensi delle disposizioni regolamentari;
- la condotta del ricorrente aveva, poi, provocato alla datrice certi e rilevanti danni (non patrimoniali all'immagine ed alla reputazione commerciale;
patrimoniali, visto
l'obbligo risarcitorio assunto da GE.A.T. nei confronti di AD NO VE a termini
d'appalto, visti gli oneri sopportati per la sostituzione dei dipendenti coinvolti, non graditi alla committente, e visto il calo di fatturato derivante dalla minor esperienza del personale assunto in sostituzione)
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