Trib. Lanciano, sentenza 27/11/2024, n. 236
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n° 304/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa C D S, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti M P, F G e Parte_1
W M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. M P ubicato in
Lanciano, alla via Milano n. 2;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...]
c.p.c., dal dott. Persona_1
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
- di essere stato assunto in qualità di docente con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
- a.s. 2016/2017 (dal 17.10.2016 al 30.06.2017, per n. 13 ore settimanali, presso l'IPSSAR “G.
Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH));
- a.s. 2017/2018 (dal 06.10.2017 al 30.06.2018 per n. 9 ore settimanali presso l'IPSSAR “G.
Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH));
- a.s. 2018/2019 (dal 18.10.2018 al 30.06.2019 per n. 13 ore settimanali presso l'IPSSAR “G.
Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH));
- a.s. 2019/2020 (dal 27.09.2019 al 30.06.2020 per n. 13 ore settimanali presso l'IPSSAR “G.
Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH));
-di aver maturato, rispettivamente, i seguenti giorni di ferie:
-n. 21,42 giorni per l'anno scolastico 2016/17 – di cui 17 effettivamente fruiti;
-n. 22,33 giorni per l'anno scolastico 2017/18 - di cui 14 effettivamente fruiti;
-n. 21,33 giorni per l'anno scolastico 2018/19 – di cui 18 effettivamente fruiti;
-n. 23,17 giorni per l'anno scolastico 2019/2020 – di cui 8 effettivamente fruiti;
-di non aver goduto di nessun altro giorno di ferie nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni in presenza (8-10 giugno) ed il termine delle attività didattiche (30 giugno);
-di aver quindi diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue:
-4,33 giorni per l'anno scolastico 2016/17;
-8,33 giorni per l'anno scolastico 2017/18;
-3,33 giorni per l'anno scolastico 2018/19;
-8,17 giorni per l'anno scolastico 2019/20;
richiamata la legge n. 135/2012 che regolamenta in maniera specifica la disciplina delle ferie nel pubblico impiego e la sua interpretazione giurisprudenziale, nonché i principi comunitari espressi dalla Grande Sezione della CGUE, con le tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16, C619/16 e nella causa C-684/2016, ha così concluso:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di € 896,02 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo, nel merito, il rigetto della causa. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza. Motivi della decisione
La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che si è già espressa a livello nazionale, che si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e