Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 50

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 50
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 50
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 53764 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
TRA
NA RA
(Avv. Sabrina Mastropaolo)
appellante-opposta
E
INTESA SANPAOLO S.P.A.
(avv. Benedetto Gargani)
appellata -opponente
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2544/2022 (R.G. n.
22061/2021)
CONCLUSIONI
Per IC NA: “…in riforma totale dell'appellata sentenza, rimettere gli atti in primo grado per la doverosa integrazione del contraddittorio nei confronti anche dei terzi pignorati pretermessi da
SPA INTESA SANPAOLO già in primo grado. Spese di giudizio del primo e del secondo grado di giudizio rifuse”.
1
Per SA ANpaolo S.p.A.: “…rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati litisconsorti necessari CA d'LI e ST AN. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Dai documenti prodotti dalle parti emerge:
- che NA IC ha promosso l'esecuzione forzata nei confronti di SA ANpaolo S.p.A. avvalendosi dell'ordinanza di assegnazione della somma di € 1.861,56, emessa il 29.11.2003 ai sensi dell'art. 553 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato SA ANpaolo S.p.A. all'esito della procedura esecutiva R.G.E. n. 6470/03;

- che l'ordinanza è stata notificata a SA ANpaolo S.p.A. il 20.01.2011 unitamente al precetto per un importo complessivo pari a € 2.717,54, e che in data 05.05.2011 ha fatto seguito la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, con procedura iscritta al R.G.E. n. 20534/2011;

- che SA ANpaolo S.p.A. ha proposto opposizione all'esecuzione con ricorso ex art. 615, comma
2, c.p.c.
, depositato in data 03.01.2012 e notificato in data 25-27.01.2012;

- che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29.03.2012, ha disposto la sospensione dell'esecuzione;

- che NA IC ha introdotto il giudizio di merito ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di
Roma, che con sentenza n. 1190/2015, pronunciata in data 14.01.2015, ha accolto l'opposizione nel merito;

- che NA IC ha impugnato la suddetta sentenza innanzi al Tribunale Civile di Roma, che con sentenza n.
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