Trib. Foggia, sentenza 31/07/2024, n. 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1829/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2014 promossa da:
IA MO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. DE VITA ONOFRIO elettivamente domiciliata in presso il difensore Avv. De Vita Onofrio, via Tabacci n.32, 71013 San Giovanni Rotondo,
ATTORE/I
Contro
AL AS.NI SP (C.F. 12345678909), con il patrocinio dell' Avv. ZANNELLA PAOLA, elettivamente domiciliato in Via M. Papa n. 28/A 71100 Foggia, presso il difensore Avv. Zannella Paola
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 10.10.2023, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 18.10.2023, con provvedimento del 17.11. 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi
conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note
conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 1 di 4
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2014, LI IG conveniva la AL IO S.p.A., quale impresa
designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare per i danni subiti in virtù di un sinistro verificatosi in data 28.06.2008.
L'attrice deduceva che in data 28 giugno 2008, alle ore 12:00 -12:30 circa, veniva coinvolta in un incidente stradale causato da uno sconosciuto a bordo di autovettura furgonata di colore bianco, rimasta ignota.
L'attrice precisava che veniva speronata, nel tentativo di un sorpasso mal riuscito, facendola uscire fuoristrada ed andando via senza fermarsi dopo tale condotta.
Riferiva che veniva sottoposta a vari interventi chirurgici a causa delle gravi lesioni riportate nel sinistro occorso.
Si costituiva in giudizio la convenuta impresa assicuratrice contestando la domanda attorea eccependo la prescrizione del
diritto, il difetto di legittimazione passiva e contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione delle lesioni patite dalla sig.ra LI IG, deducendo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2014 promossa da:
IA MO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. DE VITA ONOFRIO elettivamente domiciliata in presso il difensore Avv. De Vita Onofrio, via Tabacci n.32, 71013 San Giovanni Rotondo,
ATTORE/I
Contro
AL AS.NI SP (C.F. 12345678909), con il patrocinio dell' Avv. ZANNELLA PAOLA, elettivamente domiciliato in Via M. Papa n. 28/A 71100 Foggia, presso il difensore Avv. Zannella Paola
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti , in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 10.10.2023, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate.
All'udienza del 18.10.2023, con provvedimento del 17.11. 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi
conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione
“ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo del giudizio, della comparsa di costituzione di parte convenuta , delle memorie istruttorie e delle note
conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
pagina 1 di 4
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2014, LI IG conveniva la AL IO S.p.A., quale impresa
designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare per i danni subiti in virtù di un sinistro verificatosi in data 28.06.2008.
L'attrice deduceva che in data 28 giugno 2008, alle ore 12:00 -12:30 circa, veniva coinvolta in un incidente stradale causato da uno sconosciuto a bordo di autovettura furgonata di colore bianco, rimasta ignota.
L'attrice precisava che veniva speronata, nel tentativo di un sorpasso mal riuscito, facendola uscire fuoristrada ed andando via senza fermarsi dopo tale condotta.
Riferiva che veniva sottoposta a vari interventi chirurgici a causa delle gravi lesioni riportate nel sinistro occorso.
Si costituiva in giudizio la convenuta impresa assicuratrice contestando la domanda attorea eccependo la prescrizione del
diritto, il difetto di legittimazione passiva e contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione delle lesioni patite dalla sig.ra LI IG, deducendo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi