Trib. Trani, sentenza 11/04/2024, n. 680
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Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dr.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 3167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: recesso socio di società di persone
-======================TRA=======================
Star Gel dei fratelli AD CO e TA s.n.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filomeno Ruta e
Rosalinda Matera, giusta procura in atti------------attrice
===E===
AD TA, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco M. Mazzola, giusta procura in atti---------------
--------------------------------------------------convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Star Gel dei fratelli AD CO e TA
s.n.c. proponeva domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato da AD TA da socio con diniego del diritto alla liquidazione della quota, nonché domanda di “escludere il socio recedente” con consequenziale dichiarazione di “scioglimento della società”;
quindi, essa formulava domanda di pagamento della
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somma di € 10.275,09 quale quota di metà di costi e spese sostenute dalla società della quale il convenuto era stato socio con quota del 50%.
La tesi attorea era che, dopo una trattativa volta all'acquisto da parte di AD CO della quota societaria del fratello TA, quest'ultimo si era disinteressato di punto in bianco della società e non si era presentato più al lavoro (laddove la società gestiva una pasticceria/bar). Inoltre, il convenuto aveva iniziato altra concorrenziale attività di pasticceria/bar in altra sede cittadina, in spregio della regola ex art.2301 c.c.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi, eccepiva la nullità della procura alle liti, l'improcedibilità della domanda di pagamento per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, e contestava le domande invocando la legittimità del recesso esercitato e l'assenza dei presupposti per una esclusione;
egli, dal canto suo, allegava che i rapporti tra i due soci erano incrinati e difficili sin dal 2015 e che per lungo tempo era stata tentata la cessione bonaria della propria quota in favore del fratello, senza però che si addivenisse ad un accordo;
quindi, il recesso era dovuto a irrisolvibili conflitti fra
i soci in ordine alla gestione della società.
Egli, inoltre, contestava di dovere pagare alcunchè, evidenziando, oltre all'assenza di prova degli esborsi,
l'inesistenza di ragioni giuridiche per chiedere a lui direttamente il rimborso di spese della società che dovevano portarsi in contabilità della stessa ed essere affrontate prima di tutto con gli utili della gestione.
La causa era istruita con interrogatori formali e con
l'ascolto di testi (anche all'esito della rinuncia dell'attrice all'ascolto di altro teste). pagina 2 di 7
Quindi, rigettate le richieste di c.t.u. (per
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