Trib. Velletri, sentenza 07/01/2025, n. 30
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 337 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
CA RI, elettivamente domiciliata in Nola (NA) via Conte Orsini n. 13, presso lo studio del procuratore Avv. Giovanna Sarnacchiaro, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19 gennaio 2024, MA CA ha rappresentato di aver lavorato in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in virtù di contratti
a termine, e nello specifico:
- nell'a.s. 2017/2018, dal 10 novembre 2017 al 30 giugno 2018;
- nell'a.s. 2018/2019, dal 12 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;
- nell'a.s. 2020/2021, dal 15 ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
- nell'a.s. 2022/2023, dal 13 settembre 2022 al 31 agosto 2023.
La ricorrente ha affermato di non aver percepito la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”.
In diritto, parte ricorrente ha sostenuto il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, ex art. 1, comma 121 legge 107/2015;
ha pertanto convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo al giudice del lavoro di Velletri di accertare il suo diritto a fruire del beneficio economico c.d. “Carta elettronica del docente” e, per
l'effetto, di condannare il Ministero convenuto al riconoscimento in suo favore del detto beneficio economico, per l'importo di € 2.000,00.
1.1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito e all'udienza odierna è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La domanda, nel merito, è fondata.
3.1. Occorre allora esaminare la disciplina rilevante nel caso di specie.
3.2. L'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, all'articolo 2 ha disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo
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