Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n. 5792/2018 R.G.
e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Roberto Felline,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da avv. Ilaria Controparte_1 C.F._2
Montinaro,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Pt_1 Pt_1 contratto matrimonio con a Melendugno in data 09/08/1993. Controparte_1
Dalla loro unione sono nati i figli (Galatina, Persona_1
20/01/1994) e (Galatina, 29/04/2000). Persona_2
Ha allegato che la prosecuzione della convivenza con il coniuge è divenuta intollerabile per sua esclusiva responsabilità. In particolare, ha allegato che nel luglio 2017 sarebbe venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del coniuge con una dipendente dell'impresa familiare e che, a seguito di tale scoperta, il coniuge avrebbe lasciato


R.G. 5792/2018.
la casa familiare per trasferirsi nella casa estiva a Marina di Roca. Da agosto 2017, inoltre, sarebbe stata indotta a non lavorare più nell'attività familiare, circostanza poi confermata con la lettera del
25/05/2018, in cui formalmente il coniuge le manifestava di non volersi più avvalere della sua collaborazione.
Ha allegato di essere allo stato disoccupata e che, durante la vita matrimoniale, si è sempre occupata della casa e dell'accudimento dei figli, oltre ad aver lavorato in modo continuativo nell'impresa familiare costituita dal coniuge nel 2010. Ha dedotto di non aver mai ricevuto il
49% degli utili che le sarebbero spettati secondo quanto convenuto nell'atto di costituzione dell'impresa, utili che ammonterebbero a circa
173.000,00 euro. Ha allegato, altresì, che il coniuge avrebbe trasferito un ingente quota dei risparmi familiari e degli utili di impresa pari a circa 160.000,00 euro in un conto bancario di deposito.
Quanto ai figli, ha dedotto che sarebbero ancora non economicamente indipendenti e vivrebbero con lei.
Ha concluso domandando: a) la separazione dal coniuge con addebito;

b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) un assegno di mantenimento per sé pari ad € 2.000,00 mensili;
d) un congruo mantenimento per i figli maggiorenni;
e) la regolamentazione dell'uso della seconda casa in Marina di Roca;
f) la condanna del coniuge al risarcimento del danno non patrimoniale, pari equitativamente ad €
25.000,00. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
07/06/2018).
I.2.- si è costituito in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, non opponendosi alla pronuncia sullo status.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, deducendo che il matrimonio riparatore con la controparte l'avrebbe indotto a vivere uno stato di profonda insoddisfazione personale, aggravato dall'impossibilità di appagare le continue richieste di denaro provenienti dalla coniuge.
Ha riferito che, dopo la crisi coniugale, provvede al mantenimento della figlia universitaria con un esborso pari ad € 800,00 Persona_1 mensili e che invece il figlio sarebbe divenuto Persona_2 autosufficiente, avendo iniziato a lavorare presso l'impresa familiare.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della coniuge, ha allegato che l'apporto lavorativo di costei nell'impresa non sarebbe mai stato costante e assiduo e che, in ogni caso, pretenderebbe la quota di utili senza considerare i contributi e le tasse mai pagate su quelle somme. Ha dedotto di aver offerto alla coniuge diversi impieghi e che, alla luce della di lei capacità lavorativa, l'assegno dovrebbe essere riconosciuto al massimo per due anni.
Ha concluso domandando: a) la separazione dalla coniuge con addebito;

b) l'assegnazione alla controparte della casa familiare a e a Parte_2
2
R.G. 5792/2018.
sé della casa a Marina di Roca;
c) rigettare la domanda di parte attrice volta all'ottenimento di un assegno ovvero quantificarlo al massimo in €
500,00 mensili per due anni;
d) prendere atto della sua contribuzione al mantenimento della figlia e nulla disporre in relazione al Persona_1 figlio f) dichiarare l'incompetenza per materia del Persona_2 giudice adito sulle domande relative all'impresa familiare. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria
(memoria difensiva depositata il 15/01/2019).
I.3.- All'udienza del 06/02/2019, il Presidente delegato, tentata invano la conciliazione, ha ordinato i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse delle parti e dei figli, disponendo che: 1) la parte convenuta contribuisca al mantenimento della figlia Persona_1 versando a lei direttamente la somma mensile di € 800,00 e alla coniuge la somma mensile di € 200,00;
2) la parte convenuta contribuisca al mantenimento del figlio versando alla coniuge la somma Persona_2 mensile di € 200,00;
3) la parte convenuta contribuisca al mantenimento della coniuge versandole un assegno di € 800,00 mensili;
4) la casa familiare a sia assegnata alla parte attrice mentre quella a Parte_2
Marina di Roca alla parte convenuta. Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data
06/03/2019 reiterando le difese già prospettate ed insistendo nelle richieste già formulate.
Ha inoltre dedotto l'impossibilità di accettare l'offerta formulata dal coniuge convenuto di lavorare presso uno dei suoi punti vendita, anche per la presenza, nell'organigramma aziendale, della nuova compagna di lui. Ha riferito di essere affetta da una grave forma di disfunzione tiroidea e di essere in procinto di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ha, pertanto, dedotto che il contributo al suo mantenimento disposto in sede presidenziale sarebbe inadeguato rispetto alle sue capacità reddituali e al pregresso tenore di vita.
I.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione con la memoria depositata il 28/02/2019, insistendo nelle richieste già formulate.
I.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali e con l'escussione di cinque testimoni.
Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 26/04/2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
• parte attrice: a) separazione dal coniuge con addebito;
b) conferma dei provvedimenti presidenziali in merito alla casa familiare;
c) un assegno di mantenimento per sé pari ad € 2.000,00 mensili;
d)
3
R.G. 5792/2018.
condanna del coniuge al risarcimento del danno pari ad € 25.000,00;

e) vittoria di spese (note depositate il 25/04/2024);

• parte convenuta: insistendo nelle conclusioni già rassegnate (note depositate il 26/04/2024);

• P.M. non ha inteso far pervenire determinazioni.
All'esito, il giudice istruttore
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