Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 9
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 5/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 5/2023
tra
2EMME SECURITY SOC. COOP., (C.F. 12861801004), in persona del legale rappresentane
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vacatello Rocco Salvatore, con domicilio eletto
in Napoli, via Lieti, n. 51/B
OPPONENTE
e
TO GI, (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Italo Faietti, con domicilio eletto in Modena, V.le Ciro Menotti, n. 80
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2023 la società 2emme Security Soc. Coop (di seguito solo
2emme) ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 361/2022 con cui il Tribunale di Modena le
ha ingiunto il pagamento, a favore del Sig. NI GI, della somma capitale di €
1
14.435,14, a titolo di differenze retributive maturate nello svolgimento del rapporto di lavoro
subordinato, dipanatosi dal maggio 2017 sino al dicembre 2020.
Nel contestare, per tutti i motivi analiticamente esposti in ricorso, la sussistenza dei fatti
costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, nell'escludere di essere subentrata ex art.
2112 c.c.
nell'appalto originariamente gestito dalla società UITP, nel prospettare l'insaturazione
di un nuovo rapporto di lavoro con l'odierno opposto (e non già di essere cessionaria
dell'originario contratto di lavoro siglato dall'opposto con la società UITP), ha rassegnato le
seguenti conclusioni: «Voglia il Giudice del Lavoro adito, previa fissazione della udienza di
discussione e trattazione della presente opposizione, disattesa e respinta ogni contraria
domanda, accogliere i su esposti motivi di impugnazione revocando ed annullando il decreto di
ingiunzione oggetto di opposizione in quanto infondato in fatto e diritto con ristoro delle spese
di giustizia».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Sig. GI che, ribadita l'esistenza
della vicenda circolatoria del proprio contratto di lavoro, esclusa l'instaurazione di un nuovo
contratto di lavoro con l'opponente, ribadita la sussistenza dei fatti costitutivi della propria
pretesa monitoria, ha concluso per il rigetto delle conclusioni avversarie nonché per la conferma
del d.i. opposto.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, all'esito dell'udienza di
discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha
trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Si evidenzia che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituisce la (eventuale)
seconda fase del già pendente procedimento monitorio ed ha ad oggetto la domanda proposta
dal creditore con il ricorso per ingiunzione: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
2 cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto
stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al
momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o
dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del
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