Trib. Napoli, sentenza 13/09/2024, n. 5722
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione della udienza cartolare del 5.9.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.L. n. 8518/2019 promossa da
RUEL COSTRUZIONI S.A.S. DI ELIGIBILE GIUSEPPE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Carbone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Generale G. Orsini n. 46;
ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino e Gianluca Tellone giusta procura generale alle liti notar P. Castellini in Roma in data 23.07.2015 n. rep. 80974/21569 e procura generale alle liti Notar G. Tomazzoli di Roma in data 15.02.2000 n. rep. 93209, ed elettivamente domiciliato con gli stessi presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Napoli, via A. De Gasperi n. 55;
NONCHÉ DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO, SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del Presidente pro-tempore, sedente in Napoli, alla via Amerigo Vespucci n. 172;
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2019, la RUEL Costruzioni s.a.s. ha opposto il verbale ispettivo I.T.L. n. 201801168 del 31.10.2018, con il quale sono state accertate violazioni in materia di corretta predisposizione del L.U.L. con riferimento a presunte registrazioni infedeli riferite a contributi virtuali relativi alle annualità dal 2013 al 2018, il tutto alla
luce della registrazione e della denuncia all'Inps di un numero di ore inferiori a quelle lavorate previste nel contratto stipulato tra le parti, e conseguente versamento in misura inferiore al dovuto dei contributi previdenziali e assistenziali e violazione sia dell'articolo 1 Dl 338/89 sia dell'articolo 29 Dl 244/ 95, per un totale di euro 145.045,18 a titolo di contributi, di euro 77.344,79 per sanzioni, oltre a euro 4831,74 per interessi di mora, per un totale complessivo di euro 227.218,71. Afferma l'opponente che l'applicazione della normativa sulla “retribuzione virtuale” sarebbe esclusa dalla ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni per l'aspettativa dell'operaio. In particolare rileva l'illegittimità del verbale di accertamento in questione, essendo evidente in base a quanto previsto dall'articolo 29 legge 244/ 95 che in tutti i casi di assenza del lavoratore per aspettativa e/o ferie collettive, la previsione della contribuzione minimale cd. virtuale non ha effetto, e che nel caso di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, nel periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane;
rileva che gli operai BO AT, AL AN, SE DO, LD OM, RU EL e EL AR, nel periodo di mancato versamento della contribuzione virtuale, avevano fatto specifiche richieste di aspettativa dovute a motivi personali, tutte regolarmente approvate per ragioni oggettive (cantieri fermi) e per evitare licenziamenti di validi operai. Rimarca che nello stesso periodo di cui al verbale impugnato, vale a dire dal luglio 2013 al settembre 2018, essa società ha eseguito mensilmente la denuncia delle ore lavorate dei propri dipendenti alla Cassa edile della Provincia di Napoli sui cantieri aperti, comunicando il numero di ore lavorate dai propri operai, indicando per quelli in aspettativa, “zero ore giustificate”, con conseguente emersione della propria buona fede;
che a decorrere dal luglio 2013 fino alla data dell'accertamento né la Cassa edile né
l'Inps hanno mai contestato e/o sanzionato essa società per una presunta omissione e/o evasione contributiva, anzi l'Inps ha certificato la regolarità contributiva mediante l'emissione del Durc regolare;
che, a voler ritenere diversamente, essa società dovrebbe essere ritenuta ingiustamente sanzionata a causa del comportamento dell'Inps che, pur avendone avuto la possibilità in precedenza, non aveva mai contestato irregolarità prima della notifica del verbale opposto. Sostiene inoltre la ricorrente che nel verbale si lascia intendere senza dimostrarlo la strumentalità delle assenze nella quasi totalità dei lavoratori mentre risultano le richieste scritte dei lavoratori stessi per periodi di aspettativa non retribuita motivate da ragioni personali, regolarmente approvate. Rimarca altresì la nullità del verbale, in quanto ai fini della determinazione dei contributi da recuperare, ricomprende anche i periodi di ferie collettive dei mesi di agosto di ogni anno, ipotesi espressamente esclusa dal decreto del Ministero del lavoro del 16/12/96, considerato anche che essa impresa in tutti i mesi di agosto ha fermato la propria attività
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per pausa estiva, con conseguente mancata previsione da parte della legge, per detti periodi, del versamento della contribuzione minima contrattuale. Rileva che il recupero delle agevolazioni contributive per alcuni lavoratori per il periodo dal 1/7/2013 al 31/12/2015, per un importo pari a euro 9712,00, è illegittimo, atteso che il requisito per ottenere detti benefici era esclusivamente subordinato al possesso del Durc regolare, che nella specie esisteva;
rimarca l'erroneità dell'ipotesi di evasione contributiva, con conseguente illegittima sanzione sulla scorta del disposto di cui alla lettera B dell'articolo 16 comma 8 legge 388/2000, laddove eventualmente l'Inps avrebbe potuto rivendicare le eventuali somme aggiuntive per omissione contributiva, con conseguente insanabile nullità del verbale, posto che la sanzione avrebbe dovuto essere emessa ai sensi dell'articolo 16 comma 8 lettera A della legge sopra indicata.
Conclude chiedendo venga accertata l'illegittimità e/o nullità e/o inesistenza dei crediti rivendicati dall'Inps /ITL di Napoli ed erroneamente riportati nel verbale unico del 31/10/18, con accertamento della illegittimità e/o irregolarità e/o inesistenza dell'inadempienza contributiva e previdenziale imputata con il verbale predetto e di tutti gli atti a esso riconducibili, con accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo a carico di essa società, stante l'infondatezza e l'irregolarità dell'accertamento cui aveva fatto seguito il verbale e conseguente accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo nonché della illegittimità, irregolarità e/o nullità del verbale predetto e di tutti gli atti a esso riconducibili nella parte in cui intimano alla società stessa di procedere al pagamento delle somme indicate, con accertamento dell'inesistenza del credito rivendicato dall'Inps- Inail e dichiarazione della nullità e/o illegittimità e/o inesigibilità delle somme iscritte nel verbale con l'annullamento dello stesso, e vittoria di spese e attribuzione.
Si costituisce l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Napoli, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il verbale unico in questione è stato emesso da funzionari di vigilanza dell'Inps, che hanno effettuato l'accertamento ispettivo;
rimarca che il titolare del diritto di credito in materia di contribuzione obbligatoria rimane l'Inps, restando affidato all'agenzia unica di esso Ispettorato il compito di coordinare tutta l'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo in forza presso l'ispettorato, l'Inps e l'Inail, con scelta di utilizzazione della modulistica unica per la verbalizzazione degli atti, sui quali viene apposto sempre il logo di tutte le amministrazioni, Ispettorato, Inps e Inail, proprio ad evidenziare che l'azione di vigilanza è svolta secondo indirizzi interpretativi e modalità operative uniformi;
che in ogni caso l'apposizione del logo non può incidere sulla imputazione giuridica dell'accertamento;
che la pretesa fatta valere nell'odierno giudizio avverso il verbale di accertamento in questione integra una controversia di tipo previdenziale, involgente solo la corretta applicazione di norme previdenziali e di assistenza obbligatoria, che comporta
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pertanto per il solo ente previdenziale la legittimazione al recupero delle somme dovute, delle quali esso è l'unico beneficiario e l'unico legittimato passivo nel procedimento. Conclude pertanto chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e/o l'accertamento della inammissibilità del ricorso;
in subordine chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della legge 149/15.
Si costituisce l'Inps, rilevando che in seguito al verbale ispettivo I.N.L. n. 2018011686/DDL del 31.10.2018 è stato convocato un numero rilevante dei lavoratori denunciati dalla Società mediante le comunicazioni UNILAV, al fine di raccogliere dichiarazioni in merito alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
che in data 4 ottobre 2018 tutti i dipendenti in forza presso la Ruel Costruzioni S.a.s. ( LD OM, BO AT, SE DO, EL AR e RU EL) si sono presentati presso la propria sede di Nola, rendendo spontanee dichiarazioni inerenti le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, le mansioni effettivamente svolte oltre alle modalità delle numerose assenze presenti sul Libro Unico del Lavoro;
che i lavoratori IC SS e AL AN, pur convocati, non si sono presentati;
che dal complesso degli accertamenti è emerso che dal 2013 al 2018 la quasi totalità dei lavoratori in forza con contratto a tempo pieno ed indeterminato è risultata assente dal lavoro per diversi periodi anche della durata di interi mesi e/o superiori ad un anno consecutivo;
che la quasi totalità dei lavoratori suindicati ha dichiarato di essersi assentata, ma di non ricordare i periodi ovvero di saper indicare solo un numero di mesi di assenza. Rileva che i lavoratori LD OM, BO AT, SE DO eEL AR