Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 605
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24218 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto la sospensione della somministrazione di energia elettrica
TRA
DO NC s.r.l. in p.l.r.p.t.
METALPRODOTTI s.r.l. in p.l.r.p.t.
IMPERIAL EUROPE s.r.l. in p.l.r.p.t. con gli avvocati avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese, come da procura in atti
-ATTRICI- E
ENEL ENERGIA S.p.A. in p.l.r.p.t. con l'avv. Andrea Manasse, come da procura in atti
-CONVENUTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/03/2019, le società a r.l. DO AN, ME e
PE RO convenivano in giudizio EN ER S.p.A., in p.l.r.p.t., per sentirla dichiarare responsabile dell'illegittima sospensione di corrente elettrica dal giorno 5 al giorno 11 dicembre del 2018 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 225.243,95 per la DO AN s.r.l., in € 10.073,60 per la PE RO s.r.l. ed in € 9.666,65 per la ME s.r.l., ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Le società attrici domandavano altresì dichiarare l'indebita percezione da parte di EN ER S.p.A. della somma di € 716,85 oltre accessori, condannandola alla restituzione del medesimo importo, ed infine dichiarare non dovuti gli interessi di cui alle bollette n. 8091608828 (dell'importo di € 229,48) e n. 2545919930 (dell'importo di € 9,72) perché attinenti al predetto importo poi annullato. A sostegno delle proprie domande le attrici assumevano di aver subito un'illegittima sospensione dell'energia elettrica poiché, nonostante la DO AN s.r.l. avesse saldato ogni fattura, aveva prima ricevuto (in data 4/10/2018) una lettera di sollecito di pagamento dell'importo di € 716,85 e successivamente (in data 5/10/2018) una diffida ad adempiere con preavviso di sospensione.
A tali lettere la DO AN s.r.l. aveva dato immediato riscontro chiedendo la sospensione del pagamento sia per intervenuta prescrizione sia perché, trattandosi di somme addebitate per l'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, forniva prova di averla regolarmente inviata molti anni prima, più precisamente in data 27/11/2009. Evidenziavano infine le attrici che benché EN, in data 25/10/2018, avesse comunicato l'accoglimento della richiesta di annullamento dell'erronea richiesta di pagamento di € 716,85,
aveva poi immotivatamente sospeso la somministrazione di energia cagionando danni patrimoniali
e non patrimoniali. Si costituiva la convenuta sostenendo dapprima di aver agito in conformità alla normativa vigente e di aver impropriamente dichiarato l'intervenuta prescrizione della fattura di € 716,85;
affermava, a riprova di tale affermazione, di aver rinnovato il sollecito di pagamento ed aver poi distaccato la fornitura. Sosteneva successivamente non essere sua la responsabilità dell'accaduto bensì di RE S.p.A. che le aveva comunicato l'addebito per cui è causa e che aveva corretto tale errata informazione nel mese di aprile, in netto ritardo rispetto al distacco della fornitura avvenuto all'inizio del mese di dicembre.
Concludeva chiedendo accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva nei confronti della
PE RO s.r.l. e della ME s.r.l., poiché non titolari di contratti di somministrazione di energia, il rigetto delle domande di risarcimento e della domanda di restituzione di indebito perché infondate e, infine, la compensazione della fattura n. 3000040860 del 9/9/2019 pari ad €
3.534,01 emessa dopo la domanda di chiusura del contratto con la DO AN. La causa, concessi alle parti i termini di cui all'art.183 VI° comma c.p.c., veniva istruita con l'escussione dei testi all'udienza del 8/06/2022, all'esito della quale veniva formulata una proposta conciliativa non andata a buon fine, come da documentazione depositata da parte attrice. Veniva quindi trattenuta la causa in decisione all'udienza del 13/11/2024 concedendo alle parti i termini per le conclusionali e le repliche.
La fattispecie in esame, riguardante un contratto di fornitura di energia elettrica inter partes, deve essere inquadrata nello schema giuridico del contratto di somministrazione. Tale contratto è caratterizzato da una serie continuativa di prestazioni che il somministratore, in tal caso EN ER S.p.A., si obbliga ad effettuare nei confronti del cliente dietro versamento di un prezzo.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che in caso di inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, incombe sul debitore la dimostrazione, ex artt. 1176 e 1218 c.c., del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa rappresentato o dal corretto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (si veda, ex pluribus, Cass. 9624/1997 e Cass. 826/2015).
Dal quadro probatorio emerge chiaramente: a) che non è stata data dimostrazione di fatti estintivi o impeditivi della responsabilità di EN, anzi vi è ampia prova contraria;
b) che il distacco di corrente era illegittimo e, in quanto tale, costituisce inadempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della DO AN s.r.l. con conseguente responsabilità di EN ER S.p.A. in ordine ai danni cagionati.
Andando analiticamente ad esaminare la vicenda appare chiaro quanto qui di seguito meglio esposto. Risulta provato che la DO AN s.r.l., subito dopo aver ricevuto la lettera di sollecito datata 27/09/2019, scambiava “nutrita corrispondenza” con EN ER al fine di chiarire l'errore in cui era incorsa quest'ultima;
tale circostanza è confermata in atti dalla stessa convenuta e risulta altresì dalla documentazione prodotta (si vedano docc. 11,12 e 15 di parte attrice). Una volta chiarito con l'assistenza clienti EN che l'importo di € 716,85 di cui al predetto sollecito era legato all'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, la DO AN rimetteva immediatamente ad EN ER la prova di aver inviato tale documentazione molti anni prima (si vedano all.ti 8 e 10 di parte attrice).
Al fine di definire la situazione in corso veniva anche fatto un accesso da parte di un incaricato della DO AN presso il Punto EN di Via Nizza 146. Malgrado ciò e malgrado la comunicazione del 18/10/2018, con la quale EN ER dichiarava non dovuto l'importo di € 716,85 (si veda all. 13 di parte attrice), in data 5/12/2018 la fornitura veniva disattivata.
Nell'immediatezza dei fatti, su suggerimento dell'assistenza clienti di EN ER, la DO
AN faceva eseguire un intervento d'urgenza da parte di Erta s.r.l. nella cabina elettrica di sua proprietà alla ricerca di un qualche danno interno (si veda doc. 28 di parte attrice).
Tale circostanza è stata riferita dal testimone DO AN, socio lavoratore dell'impresa (si veda verbale udienza dell'8/6/2023). In quell'occasione, non si rinveniva alcun danno interno ma si accertava che era stato operato il distacco poiché il trasformatore non era alimentato. Risulta,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24218 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto la sospensione della somministrazione di energia elettrica
TRA
DO NC s.r.l. in p.l.r.p.t.
METALPRODOTTI s.r.l. in p.l.r.p.t.
IMPERIAL EUROPE s.r.l. in p.l.r.p.t. con gli avvocati avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese, come da procura in atti
-ATTRICI- E
ENEL ENERGIA S.p.A. in p.l.r.p.t. con l'avv. Andrea Manasse, come da procura in atti
-CONVENUTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28/03/2019, le società a r.l. DO AN, ME e
PE RO convenivano in giudizio EN ER S.p.A., in p.l.r.p.t., per sentirla dichiarare responsabile dell'illegittima sospensione di corrente elettrica dal giorno 5 al giorno 11 dicembre del 2018 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 225.243,95 per la DO AN s.r.l., in € 10.073,60 per la PE RO s.r.l. ed in € 9.666,65 per la ME s.r.l., ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Le società attrici domandavano altresì dichiarare l'indebita percezione da parte di EN ER S.p.A. della somma di € 716,85 oltre accessori, condannandola alla restituzione del medesimo importo, ed infine dichiarare non dovuti gli interessi di cui alle bollette n. 8091608828 (dell'importo di € 229,48) e n. 2545919930 (dell'importo di € 9,72) perché attinenti al predetto importo poi annullato. A sostegno delle proprie domande le attrici assumevano di aver subito un'illegittima sospensione dell'energia elettrica poiché, nonostante la DO AN s.r.l. avesse saldato ogni fattura, aveva prima ricevuto (in data 4/10/2018) una lettera di sollecito di pagamento dell'importo di € 716,85 e successivamente (in data 5/10/2018) una diffida ad adempiere con preavviso di sospensione.
A tali lettere la DO AN s.r.l. aveva dato immediato riscontro chiedendo la sospensione del pagamento sia per intervenuta prescrizione sia perché, trattandosi di somme addebitate per l'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, forniva prova di averla regolarmente inviata molti anni prima, più precisamente in data 27/11/2009. Evidenziavano infine le attrici che benché EN, in data 25/10/2018, avesse comunicato l'accoglimento della richiesta di annullamento dell'erronea richiesta di pagamento di € 716,85,
aveva poi immotivatamente sospeso la somministrazione di energia cagionando danni patrimoniali
e non patrimoniali. Si costituiva la convenuta sostenendo dapprima di aver agito in conformità alla normativa vigente e di aver impropriamente dichiarato l'intervenuta prescrizione della fattura di € 716,85;
affermava, a riprova di tale affermazione, di aver rinnovato il sollecito di pagamento ed aver poi distaccato la fornitura. Sosteneva successivamente non essere sua la responsabilità dell'accaduto bensì di RE S.p.A. che le aveva comunicato l'addebito per cui è causa e che aveva corretto tale errata informazione nel mese di aprile, in netto ritardo rispetto al distacco della fornitura avvenuto all'inizio del mese di dicembre.
Concludeva chiedendo accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva nei confronti della
PE RO s.r.l. e della ME s.r.l., poiché non titolari di contratti di somministrazione di energia, il rigetto delle domande di risarcimento e della domanda di restituzione di indebito perché infondate e, infine, la compensazione della fattura n. 3000040860 del 9/9/2019 pari ad €
3.534,01 emessa dopo la domanda di chiusura del contratto con la DO AN. La causa, concessi alle parti i termini di cui all'art.183 VI° comma c.p.c., veniva istruita con l'escussione dei testi all'udienza del 8/06/2022, all'esito della quale veniva formulata una proposta conciliativa non andata a buon fine, come da documentazione depositata da parte attrice. Veniva quindi trattenuta la causa in decisione all'udienza del 13/11/2024 concedendo alle parti i termini per le conclusionali e le repliche.
La fattispecie in esame, riguardante un contratto di fornitura di energia elettrica inter partes, deve essere inquadrata nello schema giuridico del contratto di somministrazione. Tale contratto è caratterizzato da una serie continuativa di prestazioni che il somministratore, in tal caso EN ER S.p.A., si obbliga ad effettuare nei confronti del cliente dietro versamento di un prezzo.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che in caso di inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, incombe sul debitore la dimostrazione, ex artt. 1176 e 1218 c.c., del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa rappresentato o dal corretto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (si veda, ex pluribus, Cass. 9624/1997 e Cass. 826/2015).
Dal quadro probatorio emerge chiaramente: a) che non è stata data dimostrazione di fatti estintivi o impeditivi della responsabilità di EN, anzi vi è ampia prova contraria;
b) che il distacco di corrente era illegittimo e, in quanto tale, costituisce inadempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della DO AN s.r.l. con conseguente responsabilità di EN ER S.p.A. in ordine ai danni cagionati.
Andando analiticamente ad esaminare la vicenda appare chiaro quanto qui di seguito meglio esposto. Risulta provato che la DO AN s.r.l., subito dopo aver ricevuto la lettera di sollecito datata 27/09/2019, scambiava “nutrita corrispondenza” con EN ER al fine di chiarire l'errore in cui era incorsa quest'ultima;
tale circostanza è confermata in atti dalla stessa convenuta e risulta altresì dalla documentazione prodotta (si vedano docc. 11,12 e 15 di parte attrice). Una volta chiarito con l'assistenza clienti EN che l'importo di € 716,85 di cui al predetto sollecito era legato all'assunto mancato invio della dichiarazione di conformità del suo impianto, la DO AN rimetteva immediatamente ad EN ER la prova di aver inviato tale documentazione molti anni prima (si vedano all.ti 8 e 10 di parte attrice).
Al fine di definire la situazione in corso veniva anche fatto un accesso da parte di un incaricato della DO AN presso il Punto EN di Via Nizza 146. Malgrado ciò e malgrado la comunicazione del 18/10/2018, con la quale EN ER dichiarava non dovuto l'importo di € 716,85 (si veda all. 13 di parte attrice), in data 5/12/2018 la fornitura veniva disattivata.
Nell'immediatezza dei fatti, su suggerimento dell'assistenza clienti di EN ER, la DO
AN faceva eseguire un intervento d'urgenza da parte di Erta s.r.l. nella cabina elettrica di sua proprietà alla ricerca di un qualche danno interno (si veda doc. 28 di parte attrice).
Tale circostanza è stata riferita dal testimone DO AN, socio lavoratore dell'impresa (si veda verbale udienza dell'8/6/2023). In quell'occasione, non si rinveniva alcun danno interno ma si accertava che era stato operato il distacco poiché il trasformatore non era alimentato. Risulta,
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