Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 204

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 204
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 204
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 6508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Tiziana De Fazio Giudice dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.

nella causa n. 6508/2024 promossa da:
(C.F. , (CUI 03037N2), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria) in data 09.05.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Folco presso il quale ha eletto domicilio in via Drovetti 18 bis.
-ricorrente-
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale è elettivamente domiciliato in via dell'Arsenale n. 21.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
nel merito: accogliere il primo motivo di gravame dichiarando la nullità del gravato provvedimento con le conseguenze di legge;

Accogliere il secondo motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparazione personale con audizione del ricorrente.”
pagina 1 di 4 Parte convenuta: Rigettare il ricorso proposto in quanto del tutto infondato.
- Negare ovvero revocare il patrocinio statale ove concesso. - Con vittoria di spese di lite

MOTIVI IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 10.04.2024 cittadino nigeriano, Parte_1
ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino notificatogli in data 04.04.2024, con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone
l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.2 Dlvo 286/1998.
Il non si è costituito. CP_1
Con provvedimento del 26.06.2024 il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il fumus di illegittimità del provvedimento impugnato, posto che il ricorrente non ha comprovato i requisiti di cui all'art. 19 comma 1.1 e neppure una specifica integrazione privata e familiare in Italia, o inserimento lavorativo.
Il Tribunale, dunque, ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 17.10.2024, nel corso della quale
l'avvocato ha dato atto della irreperibilità del sig. Parte_1
Il Giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale
e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in
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