Trib. Livorno, sentenza 15/04/2024, n. 33
TRIB Livorno
Sentenza
15 aprile 2024
Sentenza
15 aprile 2024
0
0
05:06:40
TRIB Livorno
Sentenza
15 aprile 2024
Sentenza
15 aprile 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 18/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Emilia Grassi Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di TA NZ (P.I./
C.F. [...])
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024, CALZATURIFICIO LUPARENSE SRL, van- tando un credito di € 62.000 circa in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo at- to di precetto e pignoramento incapiente, per corrispettivo non versato per forniture esegui- te chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di AL
TA NZ potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC e rimaneva contumace.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
1
• all'imprenditore è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di vendita calzature;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del supera- mento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I..
Del resto, la parte debitrice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Emilia Grassi Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di TA NZ (P.I./
C.F. [...])
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024, CALZATURIFICIO LUPARENSE SRL, van- tando un credito di € 62.000 circa in forza di decreto ingiuntivo non opposto, successivo at- to di precetto e pignoramento incapiente, per corrispettivo non versato per forniture esegui- te chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di AL
TA NZ potendosi desumere dal reiterato mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC e rimaneva contumace.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
1
• all'imprenditore è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale, esercente l'attività di vendita calzature;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del supera- mento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I..
Del resto, la parte debitrice
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi